Sent.C. Cass. 08/01/1992, n. 116 | Bollettino di Legislazione Tecnica
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Sent.C. Cass. 08/01/1992, n. 116

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1. Geometra - Insegnante di istituto statale - Iscrizione all'albo - Ammissibilità - Mancanza di autorizzazione all'esercizio professionale - Irrilevanza.
1. I docenti delle scuole statali possono essere iscritti all'albo dei geometri, ai sensi dell'art. 7 R.D. il febbraio 1929 n. 274, poiché l'art. 92 D.P.R. 31 maggio 1974 n. 417 consente loro l'esercizio - previa autorizzazione da parte degli organi competenti - di libera professione, mentre la mancanza di tale autorizzazione comporta solo impedimento all'effettivo esercizio della Professione, senza incidere sul diritto all'iscrizione degli stessi docenti.

1. Ved. nota a Cass. S.U. 13 febbraio 1992 n. 1723.R
R.D. 11 febbraio 1929 n. 274, art. 7R; D.P.R. 31 maggio 1974 n. 417, art. 92[R=DPR41774]

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