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Sent.C. Stato 05/02/1993, n. 240

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1. Appalti oo.pp. - Gare - Dichiarazioni negoziali - Rilasciate da impresa capo gruppo di raggruppamento - Sufficienza - Dichiarazioni singole imprese - Non occorrono. 2. Appalti oo.pp. - Gare - Partecipazione imprese C.E.E. (Francia) - Documentazione - Certificato Tribunale di commercio francese - Sufficienza. 3. Appalti oo.pp. - Gare - Partecipazione imprese C.E.E. - Documentazione - Certificato albo francese sostitutivo di certificato casellario giudiziale - Sufficienza.
1. Nei casi in cui alla gara per l'aggiudicazione di un appalto concorra un raggruppamento di imprese, le richieste dichiarazioni negoziali ben possono essere effettuate solo dall'impresa mandataria, non essendo necessario che le stesse siano effettuate singolarmente da tutte le imprese mandanti facenti parte del raggruppamento. 2. L'impresa francese che partecipa a gara di appalto in Italia ben può certificare l'inesistenza a suo carico di procedure di liquidazione, fallimento o concordato mediante la produzione di certificato del Tribunale di commercio francese, che è equivalente, nell'ordinamento francese, al certificato della cancelleria commerciale e fallimentare, nel quale risulti l'inesistenza di procedure di liquidazione, fallimento e simili a suo carico. 3. Il certificato del casellario giudiziario, del direttore tecnico e degli amministratori della società partecipante a gare di appalto, ben è sostituito per una società francese dal certificato di iscrizione negli albi ufficiali dello Stato (francese) di sua residenza, che costituisce - ex art. 28 Dir. CEE n. 71/305, e dell'art.14 secondo comma L. 8 agosto 1977 n. 584 - presunzione assoluta di idoneità dell'imprenditore ai sensi dell'art. 13 lett. a) e b) della legge n. 584 del 1977 cit.

1. Ved. C. Stato IV 4 settembre 1985 n. 335 [R=WCS4S85335] e Csi 25 luglio 1988 n. 121.[R=WCSI25L88121]
Direttiva 26 luglio 1971 n. 71/305/CEE; L. 8 agosto 1977 n. 584 [R=L58477]; L. 3 gennaio 1978 n. 1, art. 27 R; L. 19 marzo 1990 n. 55 art. 18 R

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