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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
L. R. Abruzzo 12/01/2018, n. 2
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- L.R. 31/07/2020, n. 20
- L.R. 16/06/2020, n. 14
- L.R. 22/05/2018, n. 10
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Titolo I - Promozione dell’attività sportiva |
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Capo I - Disposizioni generali |
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Art. 1 - (Principi generali)1. La Regione, in armonia con lo Statuto, riconosce allo sport: a) valore e funzione sociale direttamente dipendenti dalla sua reale capacità di aggregare gli individui; b) carattere basilare nella formazione psicofisica dell'individuo, nei confronti del quale è in grado di svolgere un'azione educativa, terapeutica e culturale; |
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Art. 2 - (Interventi, criteri e assegnazione punteggi)1. In attuazione dei principi indicati all'articolo 1, la Regione interviene finanziariamente, entro i limiti determinati dalle disponibilità di bilan |
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Art. 3 - (Destinatari e iniziative)1. I destinatari dei contributi previsti dal presente Titolo sono: a) Enti di Promozione Sportiva riconosciuti dal Comitato Olimpico Nazionale Italiano o dal Comitato Italiano Paralimpico e le loro diramazioni regionali; b) Società e Associazioni sportive dilettantistiche, locali, provinciali e regionali, operanti nella regione Abruzzo, affiliate a Federazioni Sportive Nazionali o ad Enti di Promozione Sportiva riconosciuti dal Comitato Olimpico Nazionale Italiano che partecipano alle rispettive attività federali agonist |
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Capo II - Attività sportiva promozionale, agonistica e amatoriale |
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Art. 4 - (Interventi)1. In attuazione dei principi generali indicati all'articolo 1, la Regione interviene finanziariamente in favore dell'attività sportiva svolta annualm |
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Art. 5 - (Domande di contributo)1. Le domande dei soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, lettere a), b), c) e h-bis) volte ad ottenere la concessione dei contributi di cui all'articolo 6, devono essere presentate, secondo le modalità di cui all’articolo 23-bi |
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Art. 6 - (Riparto dei contributi)1. La somma a disposizione per l'intervento regionale a sostegno degli Enti di Promozione Sportiva di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), viene ripartita ed assegnata a ciascun Ente avente diritto nel modo seguente: fino al 50% della somma disponibile in parti uguali tra i soggetti richiedenti; la restante quota viene ripartita ed assegnata, secondo i criteri e le modalità stabilite dalla Giunta regionale con il provvedimento di cui all’articolo 2, comma 2, mediante un sistema a punteggi i cui parametri e valori sono determinati da: a) numero delle Società e Associazioni sportive affiliate e operanti in Regione; b) numero e livello delle manifestazioni sportive realizzate in Regione; c) numero e livello dei convegni sportivi realizzati in Regione; d) num |
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Capo III - Interventi a sostegno dello sport abruzzese ai massimi livelli |
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Art. 7 - (Interventi e soggetti beneficiari)1. In attuazione dei principi generali indicati all'articolo 1, la Regione interviene finanziariamente in favore dell'attività sportiva svolta annualm |
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Art. 9 - (Riparto dei contributi)1. In relazione alle richieste pervenute con il corredo della prescritta documentazione, compatibilmente con le disponibilità finanziarie di bilancio, |
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Capo IV - Promozione e sostegno dell'attività sportiva scolastica |
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Art. 10 - (Interventi)1. In attuazione dei principi generali indicati all'articolo 1, la Regione interviene finanziariamente in favore dell'attività sportiva scolastica svo |
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Art. 11 - (Soggetto beneficiario)1. È soggetto beneficiario l’Ufficio Scolastico Regionale per l’Abruzzo attraverso gli organismi scolastici indicati dallo stesso ufficio. |
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Art. 12 - (Domande di contributo)1. Le domande rivolte ad ottenere la concessione del contributo sono presentate dall'Ufficio scolastico regionale per l'Abruzzo e devono essere trasmes |
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Capo V - Manifestazioni sportive e convegni |
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Art. 13 - (Tipologia degli interventi)1. In attuazione dei principi generali indicati all'articolo 1, la Regione sostiene e promuove annualmente con interventi finanziari, secondo i criteri e le modalità stabilite dalla Giunta regionale con il provvedimento di cui all’articolo 2, comma 2, le seguenti iniziative realizzate nel proprio territorio dai soggetti indicati all’articolo 3, comma 1, lettera f): |
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Art. 14 - (Soggetti beneficiari)1. Sono destinatari dei contributi regionali i soggetti indicati all’articolo 3, comma 1, lettera f), che siano organizzatori delle azioni di cui all |
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Art. 15 - (Domande di contributo)1. Le domande rivolte ad ottenere la concessione dei contributi per la realizzazione delle iniziative di cui all'articolo 13, devono essere trasmesse, a firma del rappresentante legale del soggetto beneficiario, secondo le modalità di cui all’articolo 23-bis, entro e non oltre il 31 ottobre di ogni anno, corredate da: |
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Capo VI - Meriti sportivi |
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Art. 16 - (Interventi e soggetti beneficiari)1. In attuazione dei principi generali indicati all'articolo 1, la Regione, allo scopo di incentivare, premiare e qualificare l'attività sportiva che |
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Art. 17 - (Tipologie)1. Sono destinatari dei contributi regionali i soggetti di cui all'articolo 16 che hanno conseguito: |
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Art. 18 - (Domande di contributo)1. Le domande rivolte ad ottenere la concessione dei contributi per l'avvenuto conseguimento dei risultati di cui all'articolo 17, devono essere presen |
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Capo VII - Premiazioni |
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Art. 19 - (Premi di rappresentanza)1. Il Servizio della Giunta regionale competente in materia di sport è autorizzato all'acquisto di premi di rappresentanza (trofei, targhe, coppe, med |
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Art. 20 - (Segnalazioni)1. I premi di cui all’articolo 19 vengono assegnati sulla base di segnalazioni indirizzate al Servizio della Giunta regionale competente in materia d |
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Art. 21 - (Premiazioni a gestione diretta dell’Assessorato allo Sport)1. È altresì prevista la possibilità, da parte dell’Assessore con delega allo Sport, di richiedere al Servizio della Giunta regionale competente i |
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Capo VIII - Incentivazione, divulgazione e sostegno della pratica sportiva |
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Art. 22 - (Programmi di qualificazione e sviluppo del Comitato Olimpico Nazionale Italiano e del Comitato Italiano Paralimpico)1. In attuazione dei principi generali indicati all'articolo 1, la Regione promuove la divulgazione della pratica sportiva e sostiene finanziariamente i soggetti di cui all’articolo 3, comma 1, lettera h), ovvero: |
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Art. 23 - (Interventi)1. In attuazione degli obiettivi di cui all'articolo 22, la Regione interviene, entro i limiti delle disponibilità di bilancio, mediante: |
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Art. 23-bis - (Modalità di presentazione delle domande) |
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Capo IX - Norme comuni |
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Art. 24 - (Istruttoria e scadenza delle domande)1. I soggetti di cui all’articolo 3 possono effettuare direttamente domanda a partire dal 1° gennaio di ogni anno, rispettando tassativamente le scadenze indicate |
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Art. 25 - (Erogazione, riduzione o revoca)1. L'erogazione del contributo ai soggetti beneficiari di cui all'articolo 3, comma 1, lettere a), b), d) e h-bis) inclusi nei rispettivi piani di riparto, è subordinata alla presentazione, a firma del legale rappresentante del soggetto beneficiario, di relazione consuntiva sull'attività svolta con allegati giustificativi di spesa di importo almeno pari al doppio del contributo assegnato e, se necessario, il certificato di regolarità contabile ai sensi della legge regionale 27 giugno 1986, n. 22 (Certificazione di regolarità contabile per gli Enti beneficiari di contributi regionali) e successive modifiche. La rendicontazio |
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Art. 26 - (Incompatibilità)1. I soggetti beneficiari delle provvidenze economiche previste dalla presente legge non possono beneficiare di altre provvidenze economiche a carico d |
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Art. 27 - (Ripartizione percentuale)1. La somma da destinare agli interventi di cui all’articolo 6, comma 1, i cui destinatari sono quelli indicati all’articolo 3, comma 1, lettera a) è pari al 2% della disponibilità del relativo capitolo di bilancio. 2. La somma da destinare agli interventi di cui all’articolo 6, comma 2, i cui destinatari sono quelli indicati all’articolo 3, comma 1, lettera b) è pari al 18% della disponibilità del relativo capitolo di bilancio. 3. La somma da destinare agli interventi di cui all’articolo 6, comma 3, i cui destinatari sono quelli indicati all’articolo 3, comma 1, lettera c) è pari al 10% della disponibilità del relativo capitolo di bilancio. 3-bis. La somma da destinare agli interventi di cui |
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Titolo II - Impiantistica Sportiva |
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Art. 28 - (Interventi)1. In attuazione dei principi indicati all'articolo 1, la Regione promuove e sostiene l’adeguamento, il miglioramento e la ristrutturazione di impian |
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Art. 29 - (Contributi)1. In attuazione dei principi indicati all'articolo 28, la Giunta regionale, nell'ambito della disponibilità prevista nello stanziamento del capitolo di bilancio afferente, è autorizzata a: a) concedere contributi in conto capitale, fino al 100% della spe |
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Art. 30 - (Soggetti beneficiari)1. Tra i possibili destinatari delle provvidenze indicate nel presente titolo, sono annoverati: a) I Comun |
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Art. 31 - (Modalità di assegnazione e di erogazione dei contributi)1. Le modalità di assegnazione e di erogazione dei contributi di cui all’articolo 29 sono disciplinate da apposito e specifico bando pubblico approv |
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Art. 32 - (Uso pubblico)1. I soggetti realizzatori degli interventi finanziati con il presente Titolo devono garantire il mantenimento della specifica destinazione degli impian |
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Art. 33 - (Spese ammissibili)1. Sono ammesse le spese per lavori, le spese tecniche e le altre spese, nel rispetto del vigente Codice degli appalti e della vigente normativa in mat |
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Titolo III - Consulta regionale per lo sport |
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Art. 34 - (Funzioni e competenze)1. La Consulta regionale per lo Sport, di seguito denominata "Consulta", è l'organo consultivo della Giunta regionale in materia di sport ed è presie |
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Art. 35 - (Composizione)1. La Consulta è così composta: a) dal Componente la Giunta regionale con delega allo Sport, in qualità di Presidente, il quale, in caso di impedimento o assenza, viene sostituito dal dirigente del Servizio della Giunta regionale competente in materia di Sport; b) dal rappresentante territoriale di Sp |
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Art. 36 - (Durata, nomina e sostituzioni)1. La Consulta resta in carica per un periodo di tempo pari a quello della Legislatura regionale. |
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Art. 37 - (Indennità)1. La partecipazione alla Consulta è a titolo gratuito, non sono previste indennità né rimborsi spese per la partecipazione alle riunioni. |
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Titolo IV - Disposizioni finali |
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Art. 38 - (Disposizioni per il rispetto della normativa europea sugli aiuti di stato)1. I contributi di cui alla presente legge, attribuiti a beneficiari che svolgono attività economica ed aventi natura di impresa, sono concessi nel ri |
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Art. 39 - (Norma transitoria)1. Le disposizioni di cui alla presente legge si applicano alle domande di cui agli articoli 5, 8, 12, 15, 18, 23 presentate a far data dal 1° gennaio |
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Art. 39-bis - (Disposizioni di carattere eccezionale)1. In via eccezi |
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Art. 39-ter - (Disposizioni connesse all'epidemia da Covid-19)1. Per il solo anno 2020, in via eccezionale, per le circostanze determinate dall'epidemia da Covid-19, le domande di contributo di cui al Titolo I, Capo II possono essere presentate entro il 31 ottobre 2020. 2. Per l'anno 2021, riguardante le domande pervenute nel 2020, la ripartizione di cui all'articolo 27 è così modificata: a) la somma da destinare agli interventi di cui all'articolo 6, comma 1, i cui destinatari sono quelli indicati all'articolo 3, comma 1, lettera a) è pari al 2% della disponibilità del relativo capitolo di bilancio; b) la somma da destinare agli interventi di cui all'articolo |
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Art. 40 - (Abrogazioni)1. Fermo restando quanto previsto dall’articolo 39, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono e restano abrogati: a) la L.R. 20/2000; c) l’articolo 1, commi 17, 18, 19 e 20, della L.R. 29 novembre 2002, n. 29 "Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2002 - 1° Provvedimento di variazione e modifiche ed integrazioni alla |
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Art. 41 - (Norma finanziaria)1. Le attività di cui al Titolo I trovano copertura sulla disponibilità di cui al Capitolo 91502 dell’esercizio finanziario successivo all’annual |
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Art. 42 - (Entrata in vigore)1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo in versione Telematica (BURAT). |
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