1. La presente legge in coerenza con gli obiettivi regionali di settore, disciplina l'attuazione degli interventi in materia di opere pubbliche da realizzarsi nel territorio regionale, regolando le modalità di erogazione dei finanziamenti.
2. Gli obiettivi indicati al comma 1 vengono conseguiti con la redazione del Programma pluriennale di interventi nel settore delle opere pubbliche realizzate dalla Regione, dagli Enti locali territoriali, dagli Enti pubblici operanti nel territorio regionale, ivi compresi i Consorzi pubblici e le Comunità montane nonché le Società a partecipazione pubblica. I programmi pluriennali sono predisposti dal Consiglio regionale, d'intesa con il settore competente, in armonia con il Piano regionale di sviluppo, del quale recepiscono gli indirizzi e gli obiettivi generali e costituiscono integrazione, hanno la validità di tre anni e sono aggiornabili ogni anno in occasione delle revisioni del bilancio pluriennale. Il programma pluriennale delle opere pubbliche stabilisce:
a. gli indirizzi generali della programmazione nei diversi settori, gli obiettivi e le relative priorità;
b. i fabbisogni per aree geografiche, distinti per ciascun settore d'intervento e determinati sulla base di criteri oggettivi fondati su standard di soddisfacimento;
c. le fonti di finanziamento prevedibili nel periodo di validità del programma, delle condizioni e possibilità di accesso al credito nazionale ed internazionale;
d. gli ambiti territoriali di intervento;
e. gli indirizzi per la scelta dei progetti da finanziare in ciascun settore;
f. i tempi e le modalità di presentazione, da parte dei soggetti interessati, delle proposte di intervento corredate da progetti di fattibilità o pre-progetti, al fine dell'inserimento nei piani annuali di cui al successivo comma 3.
Il programma pluriennale stabilisce caratteristiche e dimensioni di quei progetti di fattibilità o pre-progetti da esaminare tenendo conto del criterio di valutazione costi-benefici. Per interventi di rilevante interesse regionale o per progetti integrati di area, redatti dalla Regione, anche di concerto con altri Enti, il programma pluriennale può contenere anche l'individuazione dei soggetti titolari degli interventi, i finanziamenti loro assegnati, nonché le modalità e le procedure per la esecuzione delle opere. Il programma pluriennale costituisce strumento di indirizzo e coordinamento per la redazione delle relazioni previsionali e programmatiche di cui al presente comma.
3. I programmi pluriennali sono attuati mediante piani annuali d'intervento, approvati dal Consiglio regionale, di norma in occasione dell'approvazione del bilancio annuale di previsione. I piani attuativi annuali sono redatti distintamente per ciascuno dei settori d'intervento determinati dal Piano pluriennale e stabiliscono:
a. i criteri di priorità adottati per l'individuazione delle opere da finanziare;