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Sent.C. Cass. 23/07/1993, n. 8239

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1. Ingegneri e architetti - Procedimento e provvedimento disciplinari - Poteri del Consiglio dell'Ordine - Estensione - Esercizio nei confronti di iscritti con status di pubblici dipendenti - Ammissibilità - Fattispecie. 2. Ingegneri e architetti - Giudizio disciplinare - Norme deontologiche applicabili - Individuazione - Valutazione di merito - Insindacabilità in Cassazione - Condizione.
1. Il potere disciplinare spettante al Consiglio dell'Ordine degli ingegneri e degli architetti in forza dell'art. 5 n. 4 L. 24 giugno 1923 n. 1395 per la repressione degli abusi e delle mancanze in cui gli iscritti si rendono colpevoli nell'esercizio della professione, non si riferisce solo alla professione espletata secondo un modello organizzativo autonomo, ma anche a fatti e violazioni connessi allo svolgimento di ogni attività che sia estrinsecazione delle particolari conoscenze tecniche attestate dal titolo di studio, con la conseguenza che, nei confronti degli iscritti che siano pubblici dipendenti, detto potere può essere legittimamente esercitato anche con riguardo a violazioni di norme deontologiche inerenti l'esercizio di attività legata allo status del professionista e svolta nell'ambito del rapporto di lavoro. (In forza di tali principi, la Corte suprema ha confermato la decisione del Consiglio dell'Ordine professionale che aveva ritenuto la responsabilità disciplinare di un architetto, dirigente dell'Ufficio assetto del territorio del Comune, per aver contribuito all'istituzione di «assensi edilizi» in relazione a progetti contrastanti col piano di fabbricazione e con le cosiddette misure di salvaguardia). 2. Nei giudizi disciplinari nei confronti di ingegneri ed architetti, l'individuazione delle regole della deontologia professionale e la loro applicazione nella valutazione degli addebiti attengono al merito del procedimento e sono insindacabili in sede di legittimità, se congruamente motivate, perché si riferiscono a precetti extragiuridici ovvero a regole interne alla categoria e non già ad attività normativa.

1. e 2. Ved. nota la. a Cass. S. U. 16 luglio 1993 n. 7878.R
1. e 2. L. 24 giugno 1923 n. 1395, art. 5 R; R.D. 23 ottobre 1925 n. 2537, art. 62;R T.U. Legge comunale e provinciale R.D. 3 marzo 1934 n. 383, art. 241;[R=RD38334,A=241] L. 8 giugno 1990 n. 142, art. 64[R=L14290,A=64]

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