Rivista online e su carta in tema di
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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
L. R. Marche 04/01/2018, n. 1
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- L.R. 17/04/2025, n. 4
- L.R. 14/12/2020, n. 50
- L.R. 05/08/2020, n. 45
- L.R. 07/02/2019, n. 3
- L.R. 09/02/2018, n. 2
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Art. 1 - (Finalità e oggetto)1. Questa legge persegue l’obiettivo della tutela della pubblica incolumità dettando disposizioni in merito al riordino delle funzioni in materia sismica, alla riorganizzazione delle strutture tecniche competenti, al concorso degli strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica alla riduzione del rischio sismico, alle modalità di esercizio della vigilanza su opere e costruzioni nonché alla repressione delle violazioni nel rispetto dei principi contenuti nel Capo IV, Parte II, del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 (Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia). 2. Ai sensi del comma 2 dell’articolo 137 del d.p.r. 380/2001, per le opere non rientranti nel campo di applicazione della Parte I del suddetto d.p.r. continuano ad applicarsi le disposizioni contenute nella legge 5 novembre 1971, n. 1086 (Norme per la disciplina delle opere di conglomerato cementizio armato, normale e precompresso ed a struttura metallica) e nella legge 2 febbraio 1974, n. 64 (Provvedimenti per le costruzioni con particolari prescrizioni per le zone sismiche).
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Art. 2 - (Funzioni dei Comuni)1. Sono trasferite ai Comuni: a) le funzioni di cui agli articoli 69 e 70 del d.p.r. 380/2001; b) le funzioni in materia sismica relative agli interventi privi di rilevanza nei riguardi della pubblica incolumità, previsti dalla lettera c) del comma 1 dell'articolo 94-bis del d.p.r. 380/2001.N14 2. I Comuni esercitano le funzioni di cui al comma 1 in forma singola o mediante le forme associative previste dalla legislazione statale vigente in materia. 3. I Comuni che hanno istituito lo sportello unico provvedono ad indicare all'interno del sito istituzionale web il collegamento al sistema informativo integrato regionale per gli adempimenti previsti dagli articoli 65 e 93 e seguenti del d.p.r. 380/2001 e da questa legge. 4. È facoltà dello sportello unico comunale sostituirsi al committente per trasmettere, tramite il sistema informativo integrato regionale, la documentazione ai fini degli adempimenti previsti dagli articoli 65 e 93 e seguenti del d.p.r. 380/2001 e da questa legge.
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Art. 3 - (Funzioni della Regione)1. La Regione promuove attività finalizzate alla definizione dei programmi di prevenzione sismica, anche avvalendosi a tal fine della collaborazione degli ordini e collegi professionali e delle università. 1-bis. La Regione esercita le funzioni di cui alla Parte II, Capo I e Capo IV, del d.p.r. 380/2001, fatto salvo quanto previsto dalla lettera b) del comma 1 dell'articolo 2.N15 2. La Regione provvede altresì: a) a svolgere attività di formazione ed aggiornamento delle strutture tecniche regionali competenti, assicurando forme di collaborazione con gli ordini e collegi professionali per la diffusione di una cultura comune in materia antisismica; b) ad implementare un sistema informativo integrato idoneo a garantire un adeguato supporto tecnologico per l'esercizio delle funzioni previste da questa legge, al fine di garantire la gestione informatica dei relativi procedimenti; c) ad adottare atti di indirizzo al fine di uniformare nel territorio regionale l'attività delle strutture tecniche regionali competenti e l'esercizio da parte dei Comuni delle funzioni di cui alla lettera b) del comma 1 dell'articolo 2.N16 2-bis. Le funzioni di cui al comma Ibis relative agli interventi per la riparazione, il ripristino con miglioramento o adeguamento sismico e la ricostruzione di cui al decreto legge 17 ottobre 2016, n. 189 (Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dal sisma del 24 agosto 2016) convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, sono esercitate dalla Regione secondo le modalità previste da questa legge. È facoltà della Giunta regionale prevedere, con propri atti, specifiche modalità dirette ad accelerare il processo di ricostruzione conseguente agli eventi sismici iniziati nel 2016. N17 3. È istituito presso la Giunta regionale il Comitato tecnico scientifico (CTS), composto da funzionari regionali esperti in materia sismica, da rappresentanti degli ordini e collegi professionali e, qualora necessario, anche da rappresentanti delle università al fine di svolgere attività di supporto alle strutture tecniche regionali competenti allo svolgimento degli adempimenti connessi all'esercizio delle funzioni previste da questa legge. I criteri e le modalità di costituzione e di funzionamento del Comitato sono definiti dalla Giunta regionale con l'atto di cui all'articolo 15.N16 3-bis. Al fine di favorire il processo di digitalizzazione della pubblica amministrazione e garantire omogeneità nella documentazione da trasmettere alla struttura tecnica regionale competente, gli adempimenti connessi alle funzioni previste da questa legge sono effettuati mediante utilizzo del sistema informativo integrato di cui alla lettera b) del comma 2.N15
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Art. 4 - (Principi generali in materia di pianificazione)1. Gli strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica concorrono alla riduzione del rischio sismico, attraverso analisi di pericolosità, vulnerabilità ed esposizione urbanistica ed indirizzano le scelte localizzative, i processi di trasformazione urbana e la realizzazione delle opere secondo criteri di prevenzione e mitigazione del rischio sismico, nell’osservanza della classificazione sismica attribuita ai Comuni, secondo la normativa vigente.
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Art. 5 - (Pianificazione urbanistica comunale)1. Gli strumenti di pianificazione urbanistica comunale: a) individuano il grado di pericolosità locale di ciascuna parte del territorio sulla base degli studi di microzonazione sismica del territorio urbanizzato e di quello suscettibile di urbanizzazione; b) definiscono prescrizioni per la riduzione del rischio sismico, fissando per le diverse parti del territorio le soglie di criticità ed i limiti e le condizioni per la realizzazione degli interventi di trasformazione urbanistica ed edilizia.
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Art. 6 - (Ambito di applicazione)1. Rientrano nell'ambito di applicazione di questa legge gli interventi di cui al comma 1 dell'articolo 93 del d.p.r. 380/2001, secondo le tipologie di cui al comma 1 dell'articolo 94-bis del medesimo d.p.r., relativi ad opere pubbliche o private localizzate nelle zone dichiarate sismiche ai sensi dei commi 2 e 3 dell'articolo 83 del medesimo d.p.r., comprese le varianti in corso d'opera diverse da quelle non sostanziali, individuate dal decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti del 30 aprile 2020 (Approvazione delle linee guida per l'individuazione, dal punto di vista strutturale, degli interventi dì cui all'articolo 94-bis, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, nonché delle varianti di carattere non sostanziale per le quali non occorre il preavviso di cui all'articolo 93) e dalla relativa normativa regionale di recepimento.
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Art. 7 - (Disposizioni per l'inizio dei lavori)1. In tutto il territorio regionale, l'inizio dei lavori è subordinato agli adempimenti di cui gli articoli 65, 93, 94 e 94-bis del d.p.r. 380/2001.N16 2. Preso atto della relazione di calcolo asseverata dal progettista, l'autorizzazione sismica è rilasciata previo svolgimento di attività di controllo da parte della struttura tecnica regionale competente secondo le modalità definite nell'Allegato 1 di questa legge. Resta ferma la responsabilità del committente, del progettista, del direttore dei lavori, del costruttore e del collaudatore statico, ciascuno per le proprie competenze. Le medesime modalità di controllo si applicano anche per gli interventi non soggetti ad autorizzazione sismica ai sensi del comma 4 dell'articolo 94-bis del d.p.r. 380/2001 e sottoposti al controllo con metodo a campione di cui al comma 5 del medesimo articolo.N16 3. L'autorizzazione sismica rilasciata ai sensi dell'articolo 94 e della lettera a) del comma 1 e del comma 3 dell'articolo 94-bis del d.p.r. 380/2001 ha il valore e gli effetti della certificazione prevista al comma 2 dell'articolo 90 del medesimo d.p.r.N16 4. L’autorizzazione sismica, ai sensi dell’articolo 104 del d.p.r. 380/2001, decade a seguito dell’entrata in vigore di nuovi provvedimenti di classificazione delle zone sismiche ovvero di nuove norme tecniche per le costruzioni in zona sismica, salvo che i lavori siano già iniziati e vengono completati nel biennio successivo all’entrata in vigore della nuova normativa.
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Art. 8 - (Procedimento per il rilascio dell'autorizzazione sismica per interventi "rilevanti" nei riguardi della pubblica incolumità)1. L’autorizzazione sismica richiesta per gli interventi “rilevanti” nei riguardi della pubblica incolumità di cui alla lettera a) del comma 1 dell’articolo 94 bis del d.p.r. 380/2001 è rilasciata dalla struttura tecnica regionale competente secondo i termini e le modalità previsti dai commi 2 e 2bis dell’articolo 94 del medesimo d.p.r.. N22 1 bis. Per gli interventi di messa in sicurezza con opere non definitive realizzate in regime di somma urgenza di cui all’articolo 163 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (Codice dei contratti pubblici) e rientranti nella tipologia di cui al comma 1, eseguiti dagli enti pubblici o per lavori privati ad essi assimilabili, non è necessaria la preventiva autorizzazione sismica della struttura tecnica regionale competente in conformità alle disposizioni relative alle costruzioni temporanee e provvisorie contenute nel punto 2.4.1. del Capitolo 2 dell’Allegato al decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti del 17 gennaio 2018 “Aggiornamento delle Norme tecniche per le costruzioni.N23 2. La richiesta di cui al comma 1 è presentata esclusivamente in via telematica mediante il sistema informativo integrato di cui alla lettera b) del comma 2 dell'articolo 3. Alla richiesta è allegato il progetto redatto in conformità alle disposizioni di cui ai commi 3, 4 e 5 dell'articolo 93 del d.p.r. 380/2001 ed alle norme tecniche sulle costruzioni, di cui agli articoli 52 e 83 del medesimo d.p.r.N16 3. N21 4. I contenuti minimi del progetto sono definiti nell'Allegato 1 di questa legge. Alla richiesta di cui al comma 1 è allegata altresì la ricevuta di versamento del contributo di cui all'articolo 14.N16 5. N24 “Il responsabile”N25 del procedimento può richiedere agli interessati i chiarimenti necessari, l’integrazione della documentazione presentata nonché l’eliminazione di eventuali irregolarità e vizi formali. Tale richiesta sospende il termine per il rilascio dell’autorizzazione di cui al comma 1 il quale riprende a decorrere dalla data di ricevimento dei chiarimenti e documenti richiesti. 6. Il provvedimento autorizzatorio conclusivo del procedimento, laddove esistente, e il provvedimento di diniego sono comunicati mediante il sistema informativo integrato ai soggetti interessati.N22 7. Ulteriori criteri e modalità relativi al procedimento di autorizzazione sismica finalizzati a garantire il rispetto della normativa tecnica per le costruzioni sono definiti nell'Allegato 1 di questa legge. 8. Ai fini del rilascio dell'autorizzazione sismica di cui al comma 1, la struttura tecnica regionale competente ha facoltà di svolgere attività di controllo diretto finalizzata a valutare in via preventiva lo stato dei siti. Durante lo svolgimento dei lavori, la struttura tecnica regionale competente può svolgere attività di controllo in cantiere al fine di verificare la rispondenza delle opere in fase di esecuzione con quelle autorizzate.N16
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Art. 8-bis - (Procedimento per la denuncia dei lavori per gli interventi di "minore rilevanza" nei riguardi della pubblica incolumità)1. Chiunque intenda procedere all'esecuzione di interventi di "minore rilevanza" nei riguardi della pubblica incolumità di cui alla lettera b) del comma 1 dell'articolo 94-bis del d.p.r. 380/2001, prima dell'inizio dei lavori è tenuto a presentare la denuncia di cui all'articolo 93 del medesimo d.p.r. 2. La denuncia di cui al comma 1 è presentata esclusivamente per via telematica mediante il sistema informativo integrato di cui alla lettera b) del comma 2 dell'articolo 3. Alla richiesta è allegato il progetto redatto in conformità alle disposizioni di cui ai commi 3 e 4 dell'articolo 93 del d.p.r. 380/2001 e alle norme tecniche sulle costruzioni di cui agli articoli 52 e 83 del medesimo d.p.r. A seguito della presentazione del progetto, la struttura tecnica regionale competente rilascia attestazione di avvenuto deposito, fatto salvo quanto disposto al comma 3. 3. Nell'ipotesi in cui gli interventi di cui al comma 1 prevedono la sopraelevazione, l'attestato di deposito viene rilasciato successivamente alla certificazione per la sopraelevazione ai sensi dell'articolo 90 del d.p.r. 380/2001. 4. Ai sensi del comma 5 dell'articolo 94-bis del d.p.r. 380/2001, la struttura tecnica regionale competente effettua controlli sulla rispondenza dei progetti e delle costruzioni alla normativa tecnica, secondo il metodo a campione. I campioni vengono sorteggiati N26, entro il giorno dieci di ogni mese, con le seguenti modalità: a) il 5 per cento, arrotondato per eccesso, del numero delle denunce nel mese precedente per interventi di adeguamento e miglioramento sismico, rilevato alla data di attestazione; b) il 5 per cento, arrotondato per eccesso, del numero delle denunce nel mese precedente per interventi di nuova costruzione, rilevato alla data di attestazione; c) il 3 per cento, arrotondato per eccesso, del numero delle denunce nel mese precedente per le riparazioni ed interventi locali sulle costruzioni esistenti, rilevato alla data di attestazione. Dell'esito del sorteggio viene data immediata comunicazione mediante pubblicazione sul sito istituzionale della Regione Marche. 5. I contenuti minimi del progetto sono definiti nell'Allegato 1 di questa legge. Alla denuncia di cui al comma 1 deve essere allegata la ricevuta di versamento del contributo di cui all'articolo 14. 6. Il responsabile del procedimento può richiedere i chiarimenti necessari, l'integrazione della documentazione presentata nonché l'eliminazione di eventuali irregolarità o vizi formali. 7. L'esito del controllo effettuato viene comunicato, mediante il sistema informativo regionale integrato, ai soggetti interessati ed al Comune territorialmente competente, entro sessanta giorni dalla data del sorteggio. Tale termine è incrementato del numero di giorni eventualmente trascorsi per la presentazione dei chiarimenti e della documentazione richiesta ai sensi del comma 6. 8. Resta salva la facoltà della struttura tecnica regionale competente di svolgere una attività di controllo diretto in cantiere.
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Art. 9 - (Inizio lavori)1. Ai sensi e per gli effetti di questa legge l’inizio dei lavori avviene nel momento in cui si realizza un nuovo elemento strutturale o si modifica un elemento strutturale esistente, ivi compresa la demolizione "parziale"N20. 2. Nei cantieri, dal giorno di inizio a quello di ultimazione dei lavori, è garantita l'attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 66 del d.p.r. 380/2001 anche mediante la messa a disposizione di idoneo collegamento internet al sistema informativo integrato regionale di cui alla lettera b) del comma 2 dell'articolo 3.N16
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Art. 10 - (Relazione a struttura ultimata, certificato di collaudo statico e dichiarazione di regolare esecuzione)1. La presentazione della relazione a struttura ultimata ed il rilascio del relativo attestato di deposito di cui ai commi 6 e 7 dell'articolo 65 del d.p.r. 380/2001 sono eseguiti tramite il sistema informativo integrato di cui alla lettera b) del comma 2 dell'articolo 3. La suddetta relazione attesta la conformità delle opere eseguite al progetto ed alle sue eventuali varianti autorizzate. Tale attestazione è conformata dal collaudatore statico nel certificato di collaudo statico di cui al comma 2. 2. Fatto salvo quanto previsto al comma 3, la denuncia dei lavori per gli interventi indicati al comma 1 dell'articolo 67 del suddetto d.p.r. è accompagnata dalla nomina e dalla dichiarazione di accettazione del collaudatore statico. Per gli altri interventi disciplinati da questa legge, indipendentemente dal sistema costruttivo e dal materiale impiegato, è presentato alla struttura tecnica regionale competente, tramite il sistema informativo integrato regionale, il certificato di collaudo statico, dandone contestuale comunicazione allo sportello unico comunale. Il medesimo certificato è altresì trasmesso al committente, ai sensi del comma 7 dell'articolo 67 del d.p.r. 380/2001. 3. Per gli interventi non soggetti a collaudo statico di cui ai commi 8-bis e 8-ter dell'articolo 67 del d.p.r. 380/2001, il direttore dei lavori rilascia la dichiarazione di regolare esecuzione che è presentata alla struttura tecnica regionale competente tramite il sistema informativo integrato. La medesima dichiarazione è comunicata allo sportello unico comunale ed è altresì trasmessa al committente. 4. Il sistema informativo regionale integrato, al momento della consegna dei documenti di cui ai commi 2 e 3, comunica i relativi riferimenti di protocollazione.
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Art. 11 - (Edifici di speciale importanza artistica)1. Restano ferme le disposizioni di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell’articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137) e alla direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 9 febbraio 2011 (Valutazione e riduzione del rischio sismico del patrimonio culturale con riferimento alle Norme tecniche per le costruzioni di cui al D.M. 14 gennaio 2008) per l’esecuzione di qualsiasi lavoro di natura antisismica in edifici o manufatti di carattere monumentale o comunque di interesse archeologico, storico, artistico, siano essi pubblici o privati.
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Art. 12 - (Vigilanza e controllo)1. Ai sensi del comma 1 dell'articolo 103 del d.p.r. 380/2001, i Comuni competenti per territorio, anche nelle ipotesi di avvio del procedimento per il rilascio dei titoli abilitativi in sanatoria per gli interventi di cui alla Parte I, Titolo IV, Capo II, del d.p.r. 380/2001, effettuano controlli diretti ad accertare che: a) sia stata espletata la procedura prevista dagli articoli 7, 8 e 8-bis per l'esecuzione dei lavori di cui all'articolo 6; b) i lavori suddetti procedono in modo conforme a quanto rappresentato graficamente negli elaborati progettuali presentati alla struttura tecnica regionale competente e, una volta ultimati, siano documentati mediante la relazione a struttura ultimata ed il certificato di collaudo statico ovvero la dichiarazione di regolare esecuzione, secondo le modalità di cui all'articolo 10. 2. Nell’ambito dei procedimenti di cui agli articoli 36 e 36-bis del d.p.r. 380/2001, i Comuni competenti per territorio effettuano controlli diretti a verificare la correttezza dello stato di fatto dichiarato dal professionista abilitato. È facoltà dei Comuni eseguire i predetti controlli con il metodo a campione, stabilendo con proprio atto le relative modalità. N28 3. I Comuni, a seguito dell’accertamento di violazioni, trasmettono i processi verbali di cui all’articolo 96 del d.p.r. 380/2001 alla struttura tecnica regionale competente, la quale effettua le verifiche previste dal comma 2 dell’articolo 103 del d.p.r. 380/2001 secondo le procedure di cui agli articoli 12-ter e 12-quater. N29
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Art. 12-bis - (Procedimenti relativi alle tolleranze costruttive)1. L’istanza per il rilascio dell’autorizzazione prevista dal comma 3-bis dell’articolo 34-bis del d.p.r. 380/2001, relativa ad interventi rilevanti nei riguardi della pubblica incolumità ai sensi della lettera a) del comma 1 dell’articolo 94-bis del d.p.r. 380/2001 o a sopraelevazioni ai sensi dell’articolo 90 del medesimo decreto, è presentata alla struttura tecnica regionale competente esclusivamente in via telematica mediante il sistema informativo integrato di cui alla lettera b) del comma 2 dell’articolo 3. Si applicano le procedure di cui all’articolo 8, in quanto compatibili, nonché le disposizioni attuative stabilite dalla Giunta regionale. L’autorizzazione riguarda esclusivamente il rispetto delle norme tecniche per le costruzioni in zona sismica, fatte salve le competenze del Comune e delle altre amministrazioni, nonché i diritti dei terzi. 2. L’istanza per l’esercizio del controllo previsto dal comma 3-bis dell’articolo 34-bis e dal comma 5 dell’articolo 94-bis del d.p.r. 380/2001, relativa ad interventi di minore rilevanza nei riguardi della pubblica incolumità ai sensi della lettera b) del comma 1 dell’articolo 94-bis del d.p.r. 380/2001, è presentata alla struttura tecnica regionale competente esclusivamente in via telematica mediante il sistema informativo integrato di cui alla lettera b) del comma 2 dell’articolo 3. Il controllo viene eseguito su un campione pari al 5 per cento, arrotondato per eccesso, del numero di istanze presentate nel mese precedente ai sensi di questo comma. A tal fine si applicano le procedure di cui all’articolo 8 bis, in quanto compatibili, nonché le disposizioni attuative stabilite dalla Giunta regionale. 3. L’istanza per l’esercizio del controllo previsto dal comma 3-bis dell’articolo 34-bis e dal comma 5 dell’articolo 94-bis del d.p.r. 380/2001, relativa ad interventi privi di rilevanza nei riguardi della pubblica incolumità ai sensi della lettera c) del comma 1 dell’articolo 94-bis del d.p.r. 380/2001, è presentata al Comune territorialmente competente, che provvede ai sensi della lettera b) del comma 1 dell’articolo 2, anche con modalità a campione. 4. Le istanze di cui ai commi 1, 2 e 3 sono corredate della seguente documentazione, firmata da uno dei tecnici indicati al comma 2 dell’articolo 93 del d.p.r. 380/2001, nei limiti delle rispettive competenze: a) asseverazione inerente: 1) alla rilevanza dell’intervento nei riguardi della pubblica incolumità, ai sensi del comma 1 dell’articolo 94-bis del d.p.r. 380/2001; 2) al rispetto delle norme tecniche per le costruzioni vigenti al momento della realizzazione dell’intervento; b) elaborati tecnici definiti nelle disposizioni attuative stabilite dalla Giunta regionale.
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Art. 12-ter - (Procedimenti relativi all’accertamento di conformità nelle ipotesi di parziali difformità e di variazioni essenziali)1. Nell’ambito dei procedimenti previsti dall’articolo 36-bis del d.p.r. 380/2001 si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni dell’articolo 12-bis. 2. Nei casi di cui al comma 1, qualora dall’asseverazione di cui alla lettera a) del comma 4 dell’articolo 12-bis risulti il mancato rispetto delle norme tecniche per le costruzioni, il richiedente presenta il progetto di un intervento diretto a rimuovere le opere che costituiscono parziali difformità o variazioni essenziali, oppure a rendere tali opere conformi alle norme tecniche per le costruzioni vigenti al momento della presentazione dell’istanza. 3. L’autorizzazione o l’attestazione di deposito, di cui rispettivamente ai commi 1 e 2 dell’articolo 12-bis, assolvono anche gli obblighi di cui agli articoli 8 e 8-bis relativi all’eventuale progetto di cui al comma 2.
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Art. 12-quater - (Procedimenti relativi all’accertamento di conformità nelle ipotesi di assenza di titolo o totale difformità)1. Nell’ambito dei procedimenti previsti dall’articolo 36 del d.p.r. 380/2001 relativi a interventi rilevanti o di minore rilevanza nei riguardi della pubblica incolumità ai sensi del comma 1 dell’articolo 94-bis del d.p.r. 380/2001, il richiedente presenta alla struttura tecnica regionale competente, esclusivamente in via telematica mediante il sistema informativo integrato di cui alla lettera b) del comma 2 dell’articolo 3, la seguente documentazione, firmata da uno dei tecnici indicati dal comma 2 dell’articolo 93 del d.p.r. 380/2001, nei limiti delle rispettive competenze: a) asseverazione inerente: 1) alla rilevanza dell’intervento nei riguardi della pubblica incolumità, ai sensi del comma 1 dell’articolo 94-bis del d.p.r. 380/2001; 2) al rispetto delle norme tecniche per le costruzioni, secondo le modalità previste dalla normativa statale vigente in materia; b) elaborati tecnici definiti nelle disposizioni attuative stabilite dalla Giunta regionale. 2. Qualora dall’asseverazione di cui alla lettera a) del comma 1 risulti il mancato rispetto delle norme tecniche per le costruzioni, il richiedente presenta il progetto di un intervento diretto a rimuovere le opere realizzate in assenza di titolo o in totale difformità oppure a rendere tali opere conformi alle norme tecniche per le costruzioni vigenti al momento della presentazione dell’istanza. 3. La struttura tecnica regionale competente controlla la documentazione di cui al comma 1 e l’eventuale progetto di cui al comma 2. L’esito del controllo è comunicato al Comune, per le finalità di cui al comma 3 dell’articolo 36 del d.p.r. 380/2001, entro trenta giorni dalla presentazione dell’istanza, fatta salva l’eventuale sospensione dei termini nel caso di richiesta di integrazioni o chiarimenti da parte del responsabile del procedimento. 4. L’esito favorevole del controllo di cui al comma 3 assolve anche gli obblighi di cui agli articoli 8 e 8-bis relativi all’eventuale progetto di cui al comma 2.
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Art. 13 - (Regime sanzionatorio)1. Per gli interventi disciplinati da questa legge trova applicazione il regime sanzionatorio previsto dalla Parte II, Capo II, Sezione III e Capo IV, Sezione III del d.p.r. 380/2001. 2. Per le opere di cui al comma 2 dell’articolo 1 trova applicazione il regime sanzionatorio previsto dalle leggi 1086/1971 e 64/1974. 2-bis. Nei casi previsti dall’articolo 12-bis, che ai sensi del comma 1 dell’articolo 34-bis del d.p.r. 380/2001 non costituiscono violazioni edilizie, non si applica il procedimento previsto dagli articoli 96 e seguenti del d.p.r. 380/2001. N31 2-ter. Nei casi di cui agli articoli 12-ter e 12-quater, la struttura tecnica regionale competente, sulla base della documentazione prevista dai medesimi articoli e dell’eventuale verbale di accertamento del Comune, comunica all’Autorità giudiziaria competente, ai sensi dell’articolo 96 del d.p.r. 380/2001, la violazione degli obblighi di cui alla Parte II, Capo II e Capo IV, del d.p.r. 380/2001 nonché l’esito dei controlli effettuati. Nei casi di cui all’articolo 12-ter per i quali è previsto il controllo a campione, in relazione alle istanze che non sono risultate incluse nel campione estratto viene trasmessa all’Autorità giudiziaria competente l’asseverazione del tecnico abilitato, di cui alla lettera a) del comma 4 dell’articolo 12-bis. N31
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Art. 14 - (Contributo per attività istruttorie, di conservazione dei progetti e per i controlli)1. Ai fini della presentazione della denuncia dei lavori per gli interventi previsti agli articoli 8 e 8-bis, nonché della documentazione prevista dagli articoli 12-bis, 12-ter e 12-quater, è corrisposto da parte del richiedente un contributo per le spese sostenute per lo svolgimento delle attività istruttorie, di conservazione dei progetti e per il controllo da parte delle strutture tecniche competenti.N32 2. I criteri e le modalità per la determinazione ed il versamento del contributo di cui al comma 1 sono stabiliti dalla Giunta regionale con l’atto di cui all’articolo 15 e nel rispetto delle disposizioni di cui al comma 3. 3. Il contributo di cui al comma 1: a) non è dovuto nel caso di progetti riferiti ad interventi da realizzare a seguito di eventi calamitosi, salva l'ipotesi in cui tale onere risulti compreso negli eventuali finanziamenti previsti dalla normativa statale emanata a seguito di pubbliche calamità; b) non è dovuto nel caso di opere pubbliche di competenza delle pubbliche amministrazioni, nel caso di opere realizzate da privati e donate ad enti pubblici o concesse ai medesimi in comodato gratuito e negli altri casi stabiliti dalla Giunta regionale; c) è comunque dovuto negli interventi di adeguamento alle norme tecniche per le costruzioni in zona sismica necessari nei condoni edilizi nonché nei procedimenti relativi alle violazioni della normativa antisismica. 4. Le risorse derivanti dal versamento del contributo di cui al comma 1 concorrono alla copertura delle spese per la formazione, l'aggiornamento e per il funzionamento delle strutture tecniche regionali competenti.N33
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Art. 15 - (Disposizioni di attuazione)1. La Giunta regionale con proprio atto: a) individua criteri e modalità per l'implementazione del sistema informativo integrato di cui alla lettera b) del comma 2 dell'articolo 3; b) adotta gli atti di indirizzo di cui alla lettera c) del comma 2 dell'articolo 3; c) adotta atti di indirizzo al fine di coordinare le disposizioni di questa legge con le specifiche normative di settore, con particolare riferimento alla normativa relativa ai contratti pubblici; d) determina criteri e modalità per la costituzione ed il funzionamento del Comitato tecnico scientifico (CTS) di cui al comma 3 dell'articolo 3; e) determina la documentazione minima da presentare, a seconda della tipologia di intervento, unitamente alla denuncia dei lavori di cui all'articolo 93 del d.p.r. 380/2001, nonché gli elementi essenziali la cui mancanza comporta la irricevibilità delle istanze; N35 f) individua, ai sensi del comma 2 dell'articolo 94-bis del d.p.r. 380/2001 ed in coerenza con le linee guida di cui al decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti del 30 aprile 2020, gli interventi da classificare nelle tipologie previste al comma 1 del medesimo articolo; g) determina i criteri e le modalità per la determinazione ed il versamento del contributo di cui all'articolo 14; g-bis) stabilisce ulteriori disposizioni per l’attuazione di questa legge. N36
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Art. 16 - (Disposizioni finanziarie)1. Per l'anno 2018 è autorizzata la spesa di euro 300.000,00 per gli oneri derivanti dall'applicazione delle lettere a) e b) del comma 2 dell'articolo 3. 2. Alla copertura della spesa autorizzata dal comma 1 si provvede per l'anno 2018 mediante riduzione degli stanziamenti della Missione 20 “Fondi e accantonamenti”, Programma 01 “Fondi di riserva” del bilancio di previsione 2018/2020, e contestuale incremento degli stanziamenti della Missione 8 “Assetto del territorio ed edilizia abitativa”, Programma 01 “Urbanistica e assetto del territorio”. 3. Per l'anno 2019 e successivi le spese “per l’attuazione di questa legge”N10 sono autorizzate e trovano copertura nei limiti delle risorse stanziate annualmente con le rispettive leggi di bilancio. 4. Le maggiori entrate derivanti dall'applicazione dell'articolo 14 sono iscritte a decorrere dall' “anno 2020”N10 nel Titolo 03 “Entrate extratributarie”, Tipologia 305 “Rimborsi ed altre entrate correnti” dello stato di previsione delle entrate dei rispettivi bilanci di previsione e sono destinate al finanziamento delle “spese per l’attuazione di questa legge”N10. 5. La Giunta regionale è autorizzata ad apportare le variazioni al documento tecnico e al bilancio finanziario gestionale necessarie per la gestione.
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Art. 17 - Art. 18 |
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Allegato 1 - Criteri e modalità attuative per l'effettuazione del controllo dei progetti nell'ambito delle procedure per la realizzazione degli interventi nelle zone classificate sismicheNel presente Allegato sono elencati i criteri e le modalità da osservare nell'attuazione delle verifiche (Punto A) nonché le indicazioni da seguire nella compilazione e presentazione dei progetti (Punto B). Si evidenzia che la struttura tecnica regionale competente al rilascio dell'autorizzazione sismica e all'effettuazione del controllo a campione previsti da questa legge non procede alla rielaborazione del progetto, in tutto o in parte, né interviene nelle scelte progettuali riguardanti le soluzioni costruttive ed esecutive e nelle scelte adottate per l'analisi e la valutazione della sicurezza strutturale; ad essa spetta accertare che il progetto, così come elaborato dal progettista nell'esercizio delle proprie prerogative, sia rispondente alle Norme Tecniche per le Costruzioni. Il progettista resta comunque responsabile dell'intera progettazione strutturale.
A) Prescrizioni in merito alle modalità di controllo del progetto Nella valutazione del progetto, la struttura tecnica regionale competente al rilascio dell'autorizzazione sismica ovvero all'effettuazione del controllo con metodo a campione previsti da questa legge, dopo la verifica dì completezza e regolarità formale del progetto esecutivo riguardante le opere strutturali, esamina innanzitutto i contenuti della Scheda Sintetica relativa all'intervento procedendo, ove necessario, all'esame delle elaborazioni di maggior dettaglio presenti nelle restanti parti del progetto, cui la Scheda medesima fa espresso rinvio. In particolare, il controllo degli aspetti sismici del progetto deve essere svolto mediante le seguenti attività: 1. Verifica della completezza formale del progetto, anche mediante l'utilizzo del Sistema Informativo Integrato regionale, con particolare riguardo alla: 1.1. completezza e regolarità formale della documentazione amministrativa, a cura dell'ufficio: - denuncia dei lavori; - dichiarazione sull'utilizzo della marca da bollo, in caso in cui non sia attivo il pagamento virtuale; - asseverazioni del progettista di cui all'articolo 93, comma 4, del d.p.r. 380/2001; - versamento del contributo regionale per le spese istruttorie; - procura del committente e dell'appaltatore delle opere, ove prevista; - dichiarazione del collaudatore (nei casi previsti). Tali documenti devono essere prodotti utilizzando la modulistica unificata, approvata dalla Giunta regionale. 1.2. completezza e regolarità formale degli elaborati del progetto, eseguita dal sistema informativo integrato: - identificazione degli elaborati progettuali e loro corrispondenza all'elenco riportato nella denuncia dei lavori; - presenza della Scheda Sintetica; - regolarità della sottoscrizione digitale degli elaborati tecnici da parte dei tecnici incaricati. 2. Controllo di conformità del progetto alle Norme Tecniche per le Costruzioni, con particolare riguardo alla: 2.1. completezza e adeguatezza del progetto a rappresentare gli interventi strutturali; 2.2. congruità del progetto architettonico con il progetto strutturale; 2.3. corrispondenza tra le risultanze delle indagini geologica e geotecnica con il progetto strutturale; 2.4. completezza e adeguatezza della Scheda sintetica e analisi dei contenuti della medesima, al fine di valutare la conformità degli elementi essenziali del progetto ivi descritti alle norme tecniche per le costruzioni; 2.5. accuratezza rappresentativa della progettazione dei particolari esecutivi; 2.6. adeguatezza e completezza del rilievo geometrico-strutturale per le costruzioni esistenti.
B) Contenuti essenziali del progetto strutturale Il progetto deve essere composto dai seguenti elaborati: 1) Relazione di calcolo strutturale, comprensiva di una descrizione generale dell 'opera e dei criteri generali di analisi e verifica; 2) Relazione sui materiali comprendente le caratteristiche, le qualità e le dosature dei materiali che verranno impiegati nella costruzione; 3) Elaborati grafici architettonici, strutturali e particolari costruttivi; 4) Relazione geologica e/o geotecnica (ove necessario); 5) Scheda sintetica relativa all'intervento; 6) Piano di manutenzione.
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