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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
L. R. Marche 04/01/2018, n. 1
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- L.R. 07/02/2019, n. 3
- L.R. 09/02/2018, n. 2
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Art. 1 - (Finalità e oggetto)1. Questa legge persegue l’obiettivo della tutela della pubblica incolumità dettando disposizioni in merito al riordino delle funzioni in materia sismica, alla riorganizzazione delle strutture tecniche competenti, al concorso degli strumenti di pianificazione territoriale e |
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Art. 2 - (Funzioni dei Comuni) |
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Art. 3 - (Funzioni della Regione)1. La Regione promuove attività finalizzate alla definizione dei programmi di prevenzione sismica, anche avvalendosi a tal fine della collaborazione degli ordini e collegi professionali e delle università. 1-bis. La Regione esercita le funzioni di cui alla Parte II, Capo I e Capo IV, del d.p.r. 380/2001, fatto salvo quanto previsto dalla lettera b) del comma 1 dell'articolo 2.N15 2. La Regione provvede altresì: |
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Art. 4 - (Principi generali in materia di pianificazione)1. Gli strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica concorrono alla riduzione del rischio sismico, attraverso analisi di pericolosità, vulne |
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Art. 5 - (Pianificazione urbanistica comunale)1. Gli strumenti di pianificazione urbanistica comunale: |
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Art. 6 - (Ambito di applicazione)1. Rientrano nell'ambito di applicazione di questa legge gli interventi d |
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Art. 7 - (Disposizioni per l'inizio dei lavori)1. In tutto il territorio regionale, l'inizio dei lavori è subordinato agli adempimenti di cui gli articoli 65, 93, 94 e 94-bis del d.p.r. 380/2001. |
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Art. 8 - (Procedimento per il rilascio dell'autorizzazione sismica per interventi "rilevanti" nei riguardi della pubblica incolumità)1. L’autorizzazione sismica richiesta per gli interventi “rilevanti” nei riguardi della pubblica incolumità di cui alla lettera a) del comma 1 dell’articolo 94 bis del d.p.r. 380/2001 è rilasciata dalla struttura tecnica regionale competente secondo i termini e le modalità previsti dai commi 2 e 2bis dell’articolo 94 del medesimo d.p.r.. N22 |
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Art. 8-bis - (Procedimento per la denuncia dei lavori per gli interventi di "minore rilevanza" nei riguardi della pubblica incolumità)1. Chiunque intenda procedere all'esecuzione di interventi di "minore rilevanza" nei riguardi della pubblica incolumità di cui alla lettera b) del comma 1 dell'articolo 94-bis del d.p.r. 380/2001, prima dell'inizio dei lavori è tenuto a presentare la denuncia di cui all'articolo 93 del medesimo d.p.r. 2. La denuncia di cui al comma 1 è presentata esclusivamente per via telematica mediante il sistema informativo integrato di cui alla lettera b) del comma 2 dell'articolo 3. Alla richiesta è allegato il progetto redatto in conform |
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Art. 9 - (Inizio lavori)1. Ai sensi e per gli effetti di questa legge l’inizio dei lavori avviene nel momento in cui si realizza un nuovo elemento strutturale o si modifica un eleme |
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Art. 10 - (Relazione a struttura ultimata, certificato di collaudo statico e dichiarazione di regolare esecuzione)1. La presentazione della relazione a struttura ultimata ed il rilascio del relativo attestato di deposito di cui ai commi 6 e 7 dell'articolo 65 del d.p.r. 380/2001 sono eseguiti tramite |
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Art. 11 - (Edifici di speciale importanza artistica)1. Restano ferme le disposizioni di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 |
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Art. 12 - (Vigilanza e controllo)1. Ai sensi del comma 1 dell'articolo 103 del d.p.r. 380/2001, i Comuni competenti per territorio, anche nelle ipotesi di avvio del procedimento per il rilascio dei titoli abilitativi in sanatoria per gli interventi di cui alla Parte I, Titolo IV, Capo II, de |
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Art. 12-bis - (Procedimenti relativi alle tolleranze costruttive)1. L’istanza per il rilascio dell’autorizzazione prevista dal comma 3-bis dell’articolo 34-bis del d.p.r. 380/2001, relativa ad interventi rilevanti nei riguardi della pubblica incolumità ai sensi della lettera a) del comma 1 dell’articolo 94-bis del d.p.r. 380/2001 o a sopraelevazioni ai sensi dell’articolo 90 del medesimo decreto, è presentata alla struttura tecnica regionale competente esclusivamente in via telematica mediante il sistema informativo |
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Art. 12-ter - (Procedimenti relativi all’accertamento di conformità nelle ipotesi di parziali difformità e di variazioni essenziali) |
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Art. 12-quater - (Procedimenti relativi all’accertamento di conformità nelle ipotesi di assenza di titolo o totale difformità)1. Nell’ambito dei procedimenti previsti dall’articolo 36 del d.p.r. 380/2001 relativi a interventi rilevanti o di minore rilevanza nei riguardi della pubblica incolumità ai sensi del comma 1 dell’articolo 94-bis del d.p.r. 380/2001, il richiedente presenta alla |
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Art. 13 - (Regime sanzionatorio)1. Per gli interventi disciplinati da questa legge trova applicazione il regime sanzionatorio previsto dalla Parte II, Capo II, Sezione III e Capo IV, Sezione III del d.p.r. 380/2001. 2. Per le opere di cui al comma 2 dell’articolo 1 trova applicazione il |
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Art. 14 - (Contributo per attività istruttorie, di conservazione dei progetti e per i controlli)1. Ai fini della presentazione della denuncia dei lavori per gli interventi previsti agli articoli 8 e 8-bis, nonché della documentazione prevista dagli articoli 12-bis, 12-ter e 12-quater, è corrisposto da parte del richiedente un contributo per le spese sostenute per lo svolgimento delle attività istruttorie, di conservazione dei progetti e per il controllo da parte delle strutture tecniche competenti. |
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Art. 15 - (Disposizioni di attuazione)1. La Giunta regionale con proprio atto: a) individua criteri e modalità per l'implementazione del sistema informativo integrato di cui alla lettera b) del comma 2 dell'articolo 3; |
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Art. 16 - (Disposizioni finanziarie)1. Per l'anno 2018 è autorizzata la spesa di euro 300.000,00 per gli oneri derivanti dall'applicazione delle lettere a) e b) del comma 2 dell'articolo 3. 2. Alla copertura della spesa autorizzata dal comma 1 si provvede per l'anno 2018 mediante riduzione degli stanziamenti della M |
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Art. 17 - Art. 18 |
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Allegato 1 - Criteri e modalità attuative per l'effettuazione del controllo dei progetti nell'ambito delle procedure per la realizzazione degli interventi nelle zone classificate sismicheNel presente Allegato sono elencati i criteri e le modalità da osservare nell'attuazione delle verifiche (Punto A) nonché le indicazioni da seguire nella compilazione e presentazione dei progetti (Punto B). Si evidenzia che la struttura tecnica regionale competente al rilascio dell'autorizzazione sismica e all'effettuazione del controllo a campione previsti da questa legge non procede alla rielaborazione del progetto, in tutto o in parte, né interviene nelle scelte progettuali riguardanti le soluzioni costruttive ed esecutive e nelle scelte adottate per l'analisi e la valutazione della sicurezza strutturale; ad essa spetta accertare che il progetto, così come elaborato dal progettista nell'esercizio delle proprie prerogative, sia rispondente alle Norme Tecniche per le Costruzioni. Il progettista resta comunque responsabile dell'intera progettazione strutturale.
A) Prescrizioni in merito alle modalità di controllo del progetto Nella valutazione del progetto, la struttura tecnica regionale competente al rilascio dell'autorizzazione sismica ovvero all'effettuazione del controllo con metodo a campione previsti da questa legge, dopo la verifica dì completezza e regolarità formale del progetto esecutivo riguardante le opere strutturali, esamina innanzitutto i contenuti del |
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