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16/01/2018

Marche: nuove norme per le costruzioni in zone sismiche

Pubblicata sul BURM 11/01/2018, n. 3 la L.R. Marche 04/01/2018, n. 1 recante le nuove norme per le costruzioni in zone sismiche. La legge prevede importanti novità in materia di regolamentazione delle costruzioni in zone sismiche, a partire dal trasferimento ai Comuni delle relative funzioni tecnico-amministrative, con l'obiettivo di tutelare la pubblica incolumità, attraverso la riorganizzazione delle strutture tecniche competenti, il concorso degli strumenti di pianificazione urbanistica alla riduzione del rischio sismico e la definizione delle modalità di esercizio della vigilanza su opere e costruzioni.

Nel dettaglio le principali novità della L.R. Marche 04/01/2018, n. 1 sono:

  • trasferimento ai Comuni delle funzioni in materia sismica, esercitabili anche in forme associative, ovvero avvalendosi delle strutture tecniche della Provincia competente per territorio (articolo 2);
  • promozione, da parte della Regione, delle attività finalizzate alla definizione di programmi di prevenzione sismica, avvalendosi degli ordini e collegi professionali e delle università (articolo 3);
  • attribuzione agli strumenti di pianificazione urbanistica dell’individuazione, sulla base degli studi di microzonazione sismica, del grado di pericolosità locale di ciascuna parte del territorio, definendo prescrizioni idonee alla riduzione del rischio sismico (articoli 4 e 5);
  • ambito di applicazione della legge alle opere e alle costruzioni in zona sismica per i lavori di nuova costruzione e per gli interventi sul patrimonio edilizio esistente, nonché alle varianti sostanziali ai progetti relativi agli stessi (articolo 6);
  • autorizzazione per inizio lavori: si passa dal deposito del progetto alla preventiva autorizzazione sismica, che consente l’inizio lavori nelle zone dichiarate sismiche; l’autorizzazione viene rilasciata entro il termine di 60 giorni dalla presentazione della richiesta, esclusivamente in via telematica, dalla struttura tecnica competente previo svolgimento dell’attività di controllo dei progetti degli interventi nelle zone classificate sismiche (articolo 7).

Ulteriori norme sono state dettate circa: inizio lavori (articolo 9); relazione a struttura ultimata, certificato di collaudo e di regolare esecuzione (articolo 10); vigilanza e controllo (articolo 12); contributo per le spese relative ad attività istruttorie, conservazione dei progetti e controlli (da corrispondere, da parte del richiedente l’autorizzazione sismica, all’ente competente, articolo 14).
Infine ci sono le norme che stabiliscono i tempi per l'emanazione delle disposizioni attuative della legge (articolo 17) nonché la previsione dell’abrogazione della L.R. Marche 03/11/1984, n. 33 a decorre dalla scadenza del termine di cui al comma 5 dell’articolo 17 della legge stessa, ovvero dal 21/02/2019 (articolo 18).
 

Dalla redazione