Articoli abrogati dalla L.R. 05/08/2020, n. 45, così recitavano:

“Art. 17 - (Norme transitorie e finali)

1. Le disposizioni di cui all’articolo 5 si applicano agli strumenti di pianificazione urbanistica comunale, e loro varianti, adottati successivamente alla scadenza del termine di cui al comma 4.

2. La Giunta regionale adotta le disposizioni di attuazione di cui all’articolo 15 entro centoventi giorni dall’entrata in vigore di questa legge.

3. I Comuni di cui al comma 3 dell’articolo 2 e quelli che intendono avvalersi della struttura tecnica provinciale competente per territorio trasmettono alla Regione l'atto di cui al comma 4 dell'articolo 2 entro ventisei mesi successivi alla scadenza del termine di cui al comma 2.

4. Entro i centottanta giorni successivi alla scadenza del termine di cui al comma 3:

a) i Comuni che esercitano in modo autonomo le funzioni di cui al comma 1 dell'articolo 2 adottano i provvedimenti necessari a garantire il rispetto dei criteri di cui al comma 2 del medesimo articolo;

b) la Giunta regionale adegua la struttura tecnica regionale competente in materia sismica per l'attuazione delle funzioni previste da questa legge.

4 bis. La Giunta regionale attiva il sistema informativo integrato di cui alla lettera b) del comma 2 dell’articolo 3 entro dieci mesi dall’adozione dell’atto di cui al comma 2.

5. Le disposizioni di cui agli articoli 7, 8, 12, commi 1 e 2, e 14 si applicano dal giorno successivo alla scadenza del termine di cui al comma 4.

6. La Giunta regionale, con proprio atto, provvede ad adeguare le disposizioni contenute nell'Allegato 1 di questa legge al fine di dare attuazione a normative tecniche sopravvenute in materia.

7. Per tutto quanto non previsto si applica la normativa statale vigente in materia.


Art. 18 - (Abrogazione)

1. La legge regionale 3 novembre 1984, n. 33 (Norme per le costruzioni in zone sismiche nella regione Marche) è abrogata a decorrere dalla scadenza del termine di cui al comma 5 dell’articolo 17.”

Dalla redazione