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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
L. R. Marche 05/01/1995, n. 7
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- L.R. 27/12/2012, n. 45
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- Sent. Corte Cost. 10/05/2012, n. 116
- L.R. 10/04/2012, n. 7
- L.R. 18/07/2011, n. 15
- L.R. 28/12/2010, n. 20
- L.R. 15/11/2010, n. 16
- L.R. 22/12/2009, n. 31
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- L.R. 24/12/2008, n. 37
- L.R. 29/07/2008, n. 25
- L.R. 16/07/2007, n. 8
- L.R. 10/04/2007, n. 4
- L.R. 24/12/2004, n. 29
- Regolam. R. 04/12/2004, n. 11
- Errata corrige in B.U. 14/06/2001, n. 66
- L.R. 07/05/2001, n. 11
- L.R. 23/03/2000, n. 21
- L.R. 11/05/1999, n. 7
- L.R. 05/05/1998, n. 12
- L.R. 05/05/1997, n. 28
- L.R. 05/01/1995, n. 8
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TITOLO I - Disposizioni generali |
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Art. 1 - Finalità1. La Regione tutela la fauna selvatica secondo metodi di razionale programmazione dell'utilizzazione del territorio e di uso delle risorse naturali e disciplina il prelievo venatorio nel rispetto delle tradizioni locali e dell'equilibrio ambientale, nell'ambito delle funzioni ad essa trasferite e nell'osservanza dei principi e delle norme stabiliti dalla |
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Art. 2 - (Esercizio delle funzioni)1. La Regione esercita le funzioni di indirizzo, di coordinamento e controllo previste dalla presente legge. 2. Le funzioni amministrative di cui alla presente legge sono attribuite alla Regione. In particolare la Regione provvede: a) alla protezione della fauna del proprio territorio; b) alla pianificazione e gestione territoriale e faunistica; |
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Art. 3 - (Pianificazione faunistico-venatoria)1. Il territorio agro-silvo-pastorale soggetto a pianificazione faunistico-venatoria è quello che ricomprende ambienti naturali e seminaturali, ovvero quello escluso dalla presenza di qualsiasi infrastruttura di origine antropica, in cui possa essere esercitata un'effettiva attività di tutela e gestione della fauna. L'effettiva superficie di tale territorio è così ripartita: a) una quota dal 20 al 30 per cento è destinata a istituti in cui è vietato l'esercizio venatorio, quali: |
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Art. 4 - (Criteri e indirizzi regionali)1. La Giunta regionale propone al Consiglio regionale per l’approvazione il Piano faunistico regionale, che ha durata quinquennale. La proposta di piano regionale è articolata in ambiti provinciali ai sensi dell’articolo 5 ed è adottata previo parere del Consiglio delle autonomie locali. N7 2. Con l'atto di cui al comma 1 sono stabiliti: a) le |
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Art. 5 - (Ambiti provinciali)1. Gli ambiti provinciali che compongono il piano faunistico-venatorio regionale adottato dalla Giunta regionale sono articolati per comprensori omogenei e contengono: a) la pianificazione territoriale e gli indirizzi gestionali delle oasi di protezione e delle zone di ripopolamento e cattura; b) la pia |
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Art. 6 - (Modalità di approvazione dei piani faunistici-venatori provinciali) |
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Art. 7 - (Commissione consultiva regionale)1. È istituita presso la struttura organizzativa regionale competente la Commissione consultiva regionale per la gestione faunistica, con il compito di formulare proposte e pareri nella materia oggetto della presente legge. La commissione esprime in particolare parere sul piano di cui all'artic |
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Art. 7-bis - (Osservatorio faunistico regionale)1. È istituito l'Osservatorio faunistico regionale (OFR) quale organismo tecnico scientifico della Giunta regionale con il compito di: a) approfondire le conoscenze inerenti la fauna selvatica di interesse venatorio e naturalistico presente sul territorio; b) svolgere indagini statistico-scientifiche sulla fauna; c) monitorare l'applicazione del piano faunistico-venatorio regionale; N113 d) raccogliere ed elaborare i dati faunistici rilevati dagli ATC, da altri enti ed istituti di ricerca e dalle associazioni venatorie e ambientaliste; N109 |
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TITOLO II - Zone di protezione speciale della fauna |
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Art. 8 - Oasi di protezione1. Le oasi di protezione sono destinate al rifugio, alla riproduzione ed alla sosta della fauna selvatica. 2. Esse sono costituite in territori che comprendono habitat idonei alla salvaguardia della fauna selvatica, che si intende tutelare. N124 3. Nell'ambito delle oasi di protezione sono vietati l'esercizio venatorio, salvo quanto previsto dall'articolo 25. 4. Le o |
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Art. 9 - (Zone di ripopolamento e cattura)1. Le ZRC sono destinate alla riproduzione e tutela della fauna selvatica allo stato naturale, al suo irradiamento nelle zone circostanti e alla cattura della medesima per la traslocazione in territori a bassa densità di popolazione. 2. Le ZRC sono istituite dalla Regione, anche su richiesta degli ATC, nel rispetto dei criteri regionali e del piano faunistico-venatorio regionale, tenuto conto delle vocazioni faunistiche del territorio. Nell'atto di costituzione viene stabilito il programma di gestione, sentito l'ATC nel quale sono indicate, in particolare, le attività relative al controllo e al contenimento dei predatori. Le ZRC sono istituite per cinque anni e sono soppresse quando, per condizioni oggettive riscontrate attraverso specifiche indagini, non sono più idonee al raggiungimento degli obiettivi programmati. N128 |
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Art. 10 - Centri pubblici di riproduzione della fauna selvatica allo stato naturale1. I centri pubblici di riproduzione della fauna selvatica sono istituiti dalla Regione anche su richiesta degli ATC in base a uno specifico programma presentato all'atto di richiesta di istituzione. Essi hanno per scopo la riproduzione di fauna selvatica allo stato naturale, al fine della ricostituzione del patrimonio faunistico autoctono, da utilizzare esclusivamente per le azioni di ripopolamento del territorio provinciale. I c |
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Art. 10-bis - (Aree di rispetto)1. Le aree di rispetto, istituite dagli ATC, sono funzionali all'incremento della f |
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Art. 11 - Zone di ricerca e di sperimentazione faunistica1. La Regione, nell’esercizio delle funzioni amministrative di programmazione, può istituire, previo assenso dei proprietari o conduttori dei fondi interessati che rappresentino almeno il 50 per cento della superficie dei fondi medesimi, zone di ricerca e sperimentazione faunistica, prioritariamente all’interno di ZRC o di aree comunque già precluse all’esercizio venatorio. Con l’atto istitutivo la Regione approva il progetto relativo. |
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Art. 12 - (Procedura di costituzione delle aree di protezione speciale)1. La Regione istituisce le oasi di protezione faunistica, le ZRC, i centri pubblici di riproduzione della fauna selvatica allo stato naturale e le zone addestramento cani permanenti, quando proposte dall’ATC con una estensione superiore ai 50 ettari, e non siano delimitate da recinzione, nei termini previsti dai criteri e dagli indirizzi regionali dettati dall’articolo 4, secondo le modalità del piano faunistico-venatorio regionale. N151 2. Con l'atto istitutivo la Regione d |
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TITOLO III - Strutture di iniziativa privata |
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Art. 13 - Aziende faunistico venatorie e aziende agri-turistico-venatorie1. La Regione, su richiesta degli interessati e sentito l'istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale, previo consenso dei proprietari o conduttori dei fondi, nei limiti della quota massima di territorio agro-silvo-pastorale stabilita all'articolo 3, comma 1, lettera b), autorizza: a) la costituzione di aziende faunistico-venatorie senza fini di lucro, per prevalenti finalità naturalistiche e faunistiche, con particolare riferimento alla tipica fauna appenninica; b) la costituzione di aziende agri-turistico-venatorie, ai fini di impresa agricola; c) N31 |
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Art. 14 - Centri privati di riproduzione della fauna selvatica allo stato naturale1. La Regione autorizza la costituzione di centri privati di riproduzione della fauna selvatica allo stato naturale, organizzati in forma di azienda agricola ove è vietato l'esercizio dell'attività venatoria ed è consentita la cattura con qualsiasi mezzo di animali vivi allevati appartenenti a specie cacciabili, da parte del titolare dell'impresa agricola, di dipendenti della stessa e di persone nominativamente indicate. |
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TITOLO IV - Gestione programmata della caccia |
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Art. 15 - (Ambiti territoriali di caccia)1. Il territorio agro-silvo-pastorale regionale che non è destinato alle finalità di cui ai titoli II e III, è suddiviso in ATC, nei quali viene esercitata la gestione faunistica e praticata la caccia in forma programmata. 2. La perimetrazione degli ATC è definita con la deliberazione di cui all'articolo 4. In ciascuna provincia sono istituiti al massimo due ATC, fatte salve le province di Fermo e Ascoli Piceno in cui è istituito almeno un ATC. 3. La perimetrazione può essere modi |
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Art. 16 - (Iscrizione nell'ATC)1. Il cacciatore ha titolo all'iscrizione agli ATC. 2. Per l’iscrizione nell’ATC di residenza, il cacciatore presenta la relativa domanda al comitato di gestione, di cui all’articolo 19, utilizzando apposito modulo predisposto dall’ambito stesso. Per gli anni successivi, il rinnovo dell’iscrizione all’ATC avviene con il pagamento della quota prevista al comma 5, da effettuarsi tra il 1° giugno e il 31 dicembre di ogni anno, secondo quanto stabilito dall’ATC stesso. È facoltà di ogni ATC applicare una maggiorazione, fino ad un massimo del 5 per cento della quota di iscrizione, per il pagamento effettuato oltre il 30 giugno. N80 3. Per l’iscrizione ad un ATC diverso da quello di residenza, il cacciatore presenta la relativa domanda al comitato di ges |
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Art. 17 - Statuto e organi degli ambiti territoriali di caccia01. Gli ambiti territoriali di caccia sono strutture associative di diritto privato che perseguono finalità di interesse pubblico e operano nel rispetto dei principi di trasparenza e correttezza. Quali organismi tecnico-operativi sono dotati di autonomia organizzativa, statutaria e finanziaria nei limiti stabiliti dalla presente legge e dagli atti programmatici e amministrativi della Regione. Per quanto non espressamente disciplinato dalla presente legge e dagli statuti degli ambiti si applicano le disposizioni del Libro I, Titolo II, del codice civile anche ai fini del riconoscimento della personalità giuridica. In considerazione delle finalità d’interesse pubblico perseguite sono soggetti all’applicazione del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 (Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni) e all’applicazione dei principi espressi dalla legge 6 novembre 2 |
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Art. 18 - Comitati di gestione degli ambiti territoriali di caccia1. In ogni ambito territoriale di caccia è costituito un comitato preposto alla gestione dell'ambito medesimo. 2. I comitati di gestione degli ambiti territoriali di caccia sono composti da: a) tre rappresentanti delle organizzazioni professionali agricole riconosciute a livello nazionale; b) tre rappresentanti delle organizzazioni venatorie riconosciute a livello nazionale; c) due rappresentanti delle organizzazioni protezionistiche riconosciute a livello nazionale; |
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Art. 19 - (Compiti dei comitati di gestione)1. L'ATC ha compiti di gestione faunistica nel territorio di competenza. A tale fine i comitati di gestione, entro tre mesi dall'approvazione del piano faunistico-venatorio regionale, presentano alla Regione un proprio piano quinquennale nel quale devono essere previsti: a) la pianificazione territoriale delle aree di rispetto, con indicazione delle relative modalità gestionali; b) le modalità di gestione faunistica del territorio di caccia programmata; c) i piani di intervento finalizzati al miglioramento ambientale e alla realizzazione di pratiche agricole favorevoli all'incremento della fauna. N189 2. La Regione, a seguito di verifica della conformità del piano quinquennale dell'ATC con i |
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Art. 20 - Fondo regionale per i contributi a favore di proprietari o conduttori agricoli1. Con il fondo di cui all'articolo 41 sono concessi i contributi previsti dall'articolo 15, comma 1, della legge 157/1992 ai proprietari o conduttori di |
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Art. 21 - Fondi sottratti alla gestione programmata della caccia1. Il proprietario o conduttore di un fondo che intenda vietare sullo stesso l'esercizio dell'attività venatoria deve inoltrare, entro il 31 dicembre di ogni anno, richiesta motivata alla Regione, specificando anche l'eventuale durata del divieto stesso. N195 2. La Regione provvede entro il 15 febbraio di ogni anno a valutare la richiesta. La richiesta è accolta sino alla disponibilità di superficie riservata dalla pianificazione faunistico-venatoria regionale per i fondi sottratti alla gestione programmata della caccia, nei casi nei quali l’attività venatoria sia in contrasto con le esigenze di salvaguardia di colture agricole specializzate, nonché di produzioni agricole condotte con sistemi sperime |
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TITOLO V - Forme di controllo e di utilizzo della fauna diverse dall'attività venatoria |
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Art. 22 - Cattura ed utilizzazione di fauna selvatica a scopo scientifico e per richiamo
1. Il dirigente della struttura organizzativa regionale competente in materia di caccia, sentito l'istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale, può autorizzare esclusivamente a scopo di studio e di ricerca scientifica gli istituti scientifici delle università e del consiglio nazionale delle ricerche, nonché i musei di storia naturale, a catturare ed utilizzare esemplari di mammiferi ed uccelli nonché a prelevare le uova, nidi e piccoli nati. N199 |
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Art. 23 - Allevamenti1. Gli allevamenti di fauna selvatica possono avere i seguenti scopi: di ripopolamento, alimentare, ornamentale e amatoriale ovvero di richiamo. 2. La Regione autorizza l'impianto e l'esercizio degli allevamenti di cui al comma 1. N202 |
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Art. 24 - Attività di tassidermia e imbalsamazione1. L'amministrazione regionale rilascia l'autorizzazione all'esercizio dell'attività di tassidermia ed imbalsamazione previo parere della commissione tecnico-venatoria di cui all'articolo 7 e previo accertamento della buona conoscenza della fauna e delle tecniche della tassidermia e della imbalsamazione. N205 2. È consentita l'imbalsamazione esclusivamente di esemplari ap |
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Art. 25 - Controllo della fauna selvatica1. La Giunta regionale, sentiti i comitati di gestione degli ambiti territoriali di caccia, può vietare o ridurre per periodi prestabiliti la caccia a determinate specie di fauna selvatica, fra quelle comprese nell'elenco di cui all'articolo 18 della legge 157/1992, per importanti e motivate ragioni connesse alla consistenza faunistica o per sopravvenute particolari e gravissime condizioni ambientali, stagionali o climatiche, per malattie o altre calamità. 2. La Regione, ai sensi di quanto stabilito dagli articoli 19 e 19-ter della legge 157/1992 e per la tutela della biodiversità, per la migliore gestione del patrimonio zootecnico, per la tutela del suolo, per motivi sanitari, pe |
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Art. 26 - Controllo sanitario della fauna1. La selvaggina, comunque liberata, deve essere preventivamente assoggettata, a cura di chi effettua il ripopolamento, ai controlli veterinari che certificano ch |
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Art. 26-bis - Soccorso e riabilitazione della fauna selvatica rinvenuta in difficoltà |
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TITOLO VI - Esercizio dell'attività venatoria |
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Art. 27 - Esercizio venatorio1. Costituisce esercizio venatorio ogni atto diretto all'abbattimento o alla cattura di fauna selvatica mediante impiego dei mezzi di cui all'articolo 13 della legge 157/1992, nonché il vagare o il soffermarsi con gli stessi mezzi o in attitudine di ricerca della fauna selvatica o di attesa della medesima per abbatterla o catturarla. 2. Ogni altro modo di abbattimento diverso da quelli di cui al comma 1 è vietato, a meno che avvenga per caso fortuito o forza maggiore. 3. Fatto salvo l'esercizio venatorio con l'arco o con il falco, ogni titolare di licenza di caccia deve optare, in via esclusiva, per una delle seguenti forme di caccia: a) vagante in zona alpi: coloro che optano per tale |
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Art. 27-bis - (Gestione venatoria degli ungulati)1. La gestione faunistico-venatoria degli ungulati è finalizzata alla conservazione delle specie presenti sul territorio regionale in un rapporto di compatibilità con l'ambiente, a tutela della biodiversità e della sostenibilità dell'agricoltura e al conseguimento degli obiettivi indicati negli indirizzi regionali di cui all'articolo 4 e dai piani faunistici venatori di cui all'articolo 5. N216 2. La Giunta regionale stabilisce con regolamento, previo parere della commissione consiliare competente, la disciplina del |
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Art. 28 - Abilitazione all'esercizio venatorio1. L'esercizio venatorio in qualsiasi forma, compresa quella con l'arco e con il falco, è consentito solo a chi abbia conseguito l'abilitazione all'esercizio venatorio a seguito di pubblici esami davanti ad una commissione regionale. N83 2. L'abilitazione venatoria è necessaria per il rilascio della prima licenza di porto d'armi per uso di caccia e per la concessione della stessa in caso di revoca. 3. La Regione stabilisce le modalità per lo svolgimento degli esami, che devono in particolare riguardare nozioni nelle seguenti materie: a) legislazione venatoria; b) elementi di zoologia e biologia della fauna selvatica, con prove pratiche di riconoscimento delle specie cacciabili; |
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Art. 29 - Tesserino di caccia1. I titolari di licenza di caccia che esercitano l'attività venatoria sul territorio regionale devono essere in possesso di apposito tesserino. 2. Il tesserino viene rilasciato dal comune di residenza e deve indicare: a) le generalità del titolare; b) la forma di caccia praticata in via esclusiva, scelta fra quelle previste dall'articolo 27, comma 3; c) l'ambito territoriale di caccia prescelto; d) le specifiche norme stabilite con il calendario venatorio regionale. |
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Art. 30 - (Calendario venatorio regionale) |
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Art. 31 - Esercizio venatorio da appostamento fisso e temporaneo1. Sono fissi gli appostamenti di caccia costituiti in legno o altro materiale esclusa la muratura con preparazione del sito, destinati all’esercizio venatorio per almeno una intera stagione venatoria. L’appostamento cessa la sua funzione a seguito di mancato utilizzo per almeno due stagioni venatorie; la rimozione fa carico ai soggetti autorizzati. Gli appostamenti fissi di caccia autorizzati dalla Regione in conformità alle disposizioni della legislazione venatoria non sono soggetti alle prescrizioni normative previste dalla l.r. 34/1992 e non sono soggetti, altresì, al rilascio dei titoli abilitativi edilizi previsti dalle normative vigenti, purché abbiano le seguenti dimensioni: a) appostamento fisso alla minuta selvaggina, collocato a terra, avente dimensioni non superiori a 9 mq ed un piano di calpestio non più alto di 3 metri da terra; N235 b) appostamento fisso per colombacci costituito da un capanno principale collocato a terra o su alberi o traliccio artificiale con dimensioni non superiori a 9 mq per ciascun capanno principale o secondario; c) appostamento fisso per palmipedi e trampolieri costituito da un capanno principale collocato in prossimità dell’acqua, sugli argini di uno specchio d’acqua o prato soggetto ad allagamento le cui dimensioni non possono superare i 20 mq; eventuali capanni secondari non possono superare la superficie di 5 mq ciascuno. N58 N59 2. Gli appostamenti fissi non possono essere ricavati da immobili, fabbricati e stabili adibiti ad abitazione o a posto di lavoro, o collocati nel raggio di m. 100 dagli stessi e di m. 150 se si spara in direzione dei medesimi. 3. Sono considerati appostamenti fissi di caccia le tine, le zattere e le imbarcazioni ancorate nelle paludi o negli stagni o sui margini di specchi d'acqua naturali o artificiali e quelle ubicate al largo dei laghi e dei fiumi, purché saldamente ancorate al fondale, destinate all'esercizio venatorio agli acquatici, verso le quali è |
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Art. 31-bis - Appostamenti fissi storici |
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Art. 32 - Detenzione ed uso dei richiami vivi per la caccia da appostamento1. Oltre ai richiami di cattura, sono consentiti la detenzione e l'uso per l'esercizio dell'attività venatoria di richiami di allevamento appartenenti alle specie cacciabili. 2. Il consiglio regionale, su proposta della giunta regionale e sentito il parere dell'istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale, disciplina con regolamento, adottato entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'allevamento, la vendita e la detenzione di uccelli allevati appartenenti alle specie cacciabili, muniti di anello inam |
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Art. 33 - (Zone per l'allenamento e l'addestramento dei cani e per le gare e le prove cinofile)1. La Regione istituisce le zone destinate all'allenamento e addestramento dei cani da caccia ed alle gare cinofile, in seguito ZAC, e ne affida la gestione agli ATC, alle associazioni venatorie riconosciute, alle associazioni cinofile ed alle associazioni professionali degli addestratori cinofili, nonché ad imprenditori agricoli singoli o associati. N243 2. La superficie complessiva destinata all'istituto delle ZAC è stabili |
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Art. 34 - (Danni prodotti dalla fauna selvatica e nell’esercizio dell’attività venatoria)1. Ai sensi dell’articolo 19, commi 7 e 7 bis, gli ATC provvedono al risarcimento dei danni arrecati alle produzioni agricole dalla fauna selvatica e dall’esercizio dell’attività venatoria nelle zone di ripopolamento e cattura, nelle zone di sperimentazione e nei centri pubblici di riproduzione di fauna selvatica, nelle oasi di protezione, nelle aree di rispetto e nel territorio di caccia programmata. |
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Art. 34-bis |
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Art. 35 - Tasse di concessione regionale1. Sono soggetti a tassa di concessione regionale, all'atto del rilascio o del rinnovo: a) l'autorizzazione all'esercizio di appostamento fisso; b) l'autorizzazione all'esercizio delle aziende faunistico-venatorie e delle aziende agri-turistico-venatorie; c) l'autorizza |
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Art. 36 - Vigilanza venatoria1. La vigilanza sull'applicazione della normativa vigente in materia faunistico-venatoria è affidata: a) agli agenti venatori dipendenti dalle province, che devono espletare tale servizio con almeno un agente dipendente ogni tremila ettari di territorio utile alla caccia o protetto a fini venatori; |
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Art. 37 - Guardie venatorie volontarie ed ecologiche1. La qualifica di guardia venatoria volontaria può essere concessa a cittadini in possesso di un attestato di idoneità rilasciato dalle province, previo superamento di un apposito esame. 2. La commissione d'esame per il rilascio dell'attestato di cui al comma 1 è nominata dalla provincia ed è composta da: a) N71 |
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Art. 38 - (Corso di preparazione per aspiranti guardie venatorie volontarie) |
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Art. 39 - Divieti e limitazioni1. È vietato: a) cacciare nei giardini, nei parchi pubblici e privati, nei parchi storici e archeologici e nei terreni adibiti ad attività sportive; b) cacciare nei parchi nazionali, nei parchi naturali regionali e nelle riserve naturali, conformemente alla legislazione nazionale in materia di parchi e riserve naturali; c) cacciare nelle oasi di protezione e nelle zone di ripopolamento e cattura, nei centri di riproduzione della fauna selvatica, nelle foreste demaniali ad eccezione di quelle che non presentino condizioni favorevoli alla riproduzione ed alla sosta della fauna selvatica, individuate con atto della giunta regionale, sentito il parere dell'istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale; N248 d) cacciare ove vi siano opere di difesa dello Stato ed ove il divieto sia richiesto a giudizio insindacabile della autorità militare, o dove esistano beni monumentali, purché dette zone siano delimitate da tabelle esenti da tasse indicanti il divieto; e) cacciare nelle aie e nelle corti o altre pertinenze di fabbricati rurali salvo quelli in stato di evidente abbandono; nelle zone comprese nel raggio di cento metri da immobili, fabbricati e stabili adibiti ad abitazione o a posto di lavoro e a distanza inferiore a cinquanta metri da vie di comunicazione ferroviaria e da strade carrozzabili, eccettuate le strade poderali ed interpoderali; f) sparare da distanza inferiore a centocinquanta metri con uso di fucile da caccia con canna ad anima liscia, o da distanza corrispondente a meno di una volta e mezza la gittata massima in caso di uso di altre armi, in direzione di immobili, fabbricati e stabili adibiti ad abitazione o a posto di lavoro e impianti fotovoltaici; di vie di comunicazione ferroviaria e di strade carrozzabili, eccettuate quelle poderali ed interpoderali; di funivie, filovie ed altri impianti di trasporto a sospensione; di stabbi, stazzi, recinti ed altre aree delimitate destinate al ricovero ed all'alimentazione del bestiame nel periodo di utilizzazione agro-silvo-pastorale; N14 g) trasportare, all'intern |
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Art. 40 - Sanzioni1. Ferme restando le sanzioni previste dall'articolo 31 della legge 157/1992, per le violazioni della normativa statale e regionale in materia faunistico-venatoria, salvo che il fatto sia previsto dalla legge come reato, si applicano le seguenti sanzioni amministrative pecuniarie: a) da euro 100,00 a euro 600,00 per tabellazione abusiva, uso improprio della tabellazione dei terreni, rimozione o danneggiamento delle tabelle; b) da euro 100,00 a euro 600,00 per la violazione delle disposizioni di cui all'articolo 39, comma 1, lettera f); c) da euro 100,00 a euro 600,00 per la violazione delle disposizioni di cui all'articolo 39, comma 1, lettera g); d) da euro 100,00 a euro 600,00 per la violazione delle disposizioni di cui all'articolo 39, comma 1, lettera h); e) da euro 250,00 a euro 1.500,00 per la violazione delle disposizioni di cui all'articolo 39, comma 1, lettera i); f) da euro 100,00 a eu |
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TITOLO VII - Disposizioni finanziarie |
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Art. 41 - (Ripartizione delle risorse)1. Per le finalità di cui alla presente legge è istituito un fondo regionale il cui ammontare è pari almeno alla totalità dei proventi derivanti dalle tasse regionali di concessione in materia di caccia. L'entità del fondo è stabilita annualmente con la legge di approvazione del bilancio di previsione della Regione e può prevedere anche risorse integrative destinate alle finalità previste dalle lettere c-bis) e d) del comma 3, iscritte alla Missione 16, Programma 02, Titolo 1, nel rispetto degli equilibri di bilancio. N257 2. N73 3. La quota de |
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Art. 42 - Disposizioni finanziarie1. Per gli interventi previsti dalla presente legge è autorizzata, a carico della Missione 16 (Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca), Programma 02 (Caccia e Pesca), Titolo 1 (Spesa corrente), dello stato di previsione della spesa del bilancio 2024/2026, la spesa massima di: a) euro 3.161.564,99 per l’anno 2024; |
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TITOLO VIII - Disposizioni transitorie e finali |
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Art. 44 - Rinvio ed abrogazione1. Entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge i titolari delle autorizzazioni rilasciate ai sensi degli articoli 11 e 34 della L.R. 8/1983 sono tenuti ad adeguarsi alle disposizioni di cui agli articoli 14 e 23. |
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Art. 45 - Dichiarazione d'urgenza1. La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel bollettino ufficiale della Regione. |
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22/11/2024
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