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Sent. C. Cass. 10/04/1996, n. 3298

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1. Professionisti - Onorario - Rivalutazione automatica ex art. 409 n. 3 C.p.c. - Limitazione alle collaborazioni coordinate e continuative - Rapporto d'opera diversa - Applicabilità dell'art 1224, 2° c., Cod. civ.
1. La rivalutazione automatica è riconosciuta dall'art. 409 n. 3 Cod. proc. civ. ai crediti derivanti da rapporti di collaborazione che, pur dando luogo a fattispecie di lavoro autonomo, si concretino in una prestazione di opera continuativa e coordinata che presenti analogie col rapporto di lavoro subordinato; ne consegue che il rapporto d'opera professionale che non abbia tali caratteristiche, come avviene di regola quando concerne un solo incarico, rimane estraneo alla previsione della norma predetta, sicché i crediti del professionista non sono soggetti a rivalutazione automatica e la rivalutazione può essere riconosciuta dal giudice solo ai sensi dell'art. 1224 secondo comma Cod. civ., ove sia dimostrato che il ritardo nel pagamento del corrispettivo abbia provocato un danno maggiore di quello che trova ristoro nella corresponsione degli interessi moratori.

1. Ved Cass. 13 marzo 1987 n. 2611R (Sul compenso dovuto al professionista).
Cod. civ. artt. 1224, 2222 e 2230; Cod. proc. civ. art. 409

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