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Sent. C. Cass. 13/03/1987, n. 2611

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1. Professionisti - Onorario - Debito di valuta - Rivalutazione monetaria - Condizioni.
1. Il compenso dovuto ad un professionista per l'assolvimento di un singolo incarico costituisce un debito di valuta, soggetto al principio nominalistico, la cui rivalutazione monetaria, da stabilirsi con riferimento al diminuito potere d'acquisto della moneta, non può essere automaticamente riconosciuta, dovendo essere adeguatamente dimostrato il pregiudizio patrimoniale risentito a causa del ritardato pagamento del credito, senza che al suo riguardo possa trovare applicazione la disciplina dell'art. 429 C.p.c., attenendo essa alle somme di danaro dovute per crediti di lavoro, come specificamente e tassativamente elencati nell'art. 409 C.p.c., fra i quali non rientra la prestazione d'opera non continuativa o non coordinata.

1. Ved. Cass. 19 gennaio 1985 n. 148, R 7 febbraio 1983 n. 1017[R=W7F831017], 4 agosto 1979 n. 4540.[R=W4AG794540]
C.p.c. artt. 409 e 429

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