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Sent. C. Cass. civ. 22/02/1996, n. 1362

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1. Edilizia ed urbanistica - Distanze - Comune di San Vito Chietino - Sopraelevazioni - Obbligo della distanza di dieci metri dalle pareti finestrate di edifici prospicienti - Riferimento alle vedute e non alle luci.

1. In considerazione del fatto che nella disciplina legale dei rapporti di vicinato l'obbligo di osservare nelle costruzioni determinate distanze sussiste solo relativamente alle vedute e non anche alle luci, la dizione «pareti finestrate» contenuta nell'art. 43 delle norme tecniche di attuazione del Comune di San Vito Chietino - che, ispirandosi all'art 9 del D. Min. LL.PP. 2 aprile 1968 n. 1444, prescrive nelle sopraelevazioni il rispetto della distanza di mt 10 dalle pareti finestrate di edifici prospicienti - si riferisce esclusivamente alle pareti munite di finestre qualificabili come «vedute» e non ricomprende anche quelle su cui si aprono finestre c.d.«lucifere».

1. Ved. Cass. 23 maggio 1988 n. 3570.
1a. Come nota 1a. a Cass. 16 gennaio 1996 n. 304R.


Cod. civ. artt. 901, 905 e 907; D. Min. LL.PP. 2 aprile 1968 n. 1444, art. 9

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