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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
L. R. Lombardia 28/12/2017, n. 37
L. R. Lombardia 28/12/2017, n. 37
L. R. Lombardia 28/12/2017, n. 37
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TITOLO I - AMBITO ISTITUZIONALE |
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Art. 1 - Art. 2 - Omissis
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Art. 3 - Modifica all'articolo 15 della L.R. 33/20081. Al comma 1 dell'articolo 15 della legge regionale 23 |
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Art. 4 - Art. 5 - Omissis
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Art. 6 - (Modifiche all’art. 2 della l.r. 18/2012)1. All’articolo 2 della legge regionale 17 dicembre 2012, n. 18 (Legge finanziaria 2013) sono apportate le seguenti modifiche: |
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Art. 7 - Omissis
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TITOLO II - AMBITO ECONOMICO |
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Art. 8 - Omissis
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Art. 9 - (Modifica dell’articolo 90 della l.r. 31/2008)1. Dopo il comma 3 dell’articolo 90 della legge regio |
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Art. 10 - (Modifica all’art. 2 della l.r. 11/2014)1. Alla lettera c) del comma 1 dell’articolo 2 della legge regionale 19 febbraio 2014, n. 11 (Impresa Lombardia: per la libertà di impresa, il lavoro e la competitività) sono aggiunti, infine, i seguenti periodi: “a tal fine la Giunta re |
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Art. 11 - (Modifiche all’articolo 2 della l.r. 11/2014 e all’articolo 28 ter della l.r. 34/1978)1. Alla legge regionale 19 febbraio 2014, n. 11 (Impresa Lombardia: per la libertà di impresa, il lavoro e la competitività) sono apportate le seguenti modifiche: a) il comma 2 dell’articolo 2 è sostituito dal seguente: «2. Le garanzie fidejussorie previste dall’articolo 28 ter della legge regionale 31 marzo 1978, n. 34 (Norme sulle procedure della programmazione, sul bilancio e sulla contabilità della Regione) e richieste sulle agevolazioni di cui alla lettera d) del comma 1 possono essere prestate da enti bancari e assicurativi abilitati ai sensi della normativa vigente ovvero dagli intermediari finanziari sottoposti a vigilanza ai sensi dell’ |
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TITOLO III - OMISSIS
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TITOLO IV - AMBITO TERRITORIALE |
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Art. 15 - (Modifiche all’articolo 2 della l.r. 1/2000 e agli articoli 9 e 22 della l.r. 44/1980)1. All’articolo 2 della legge regionale 5 gennaio 2000, n. 1 (Riordino del sistema delle autonomie in Lombardia. Attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 “Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dallo Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59”), sono apportate le seguenti modifiche: a) al punto 1 della lettera a) del comma 26 la parola “superficiali” è sostituita dalla seguente: “superficiaria”; b) al punto 2 della lettera a) del comma 26 sono apportate le seguenti modifiche: 1) all’alinea le parole “, a decorrere dal 1 gennaio 2015, e fatto salvo quanto previsto dal numero 2.4), ai comuni, alle province e alla Regione,” sono sostituite dalle seguenti: “ai comuni e alle province,”; |
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Art. 16 - (Modifiche all’articolo 10 ter della l.r. 9/2001)1. All’articolo 10 ter della legge regionale 4 maggio 2001, n. 9 (Programmazione e sviluppo della rete viaria di interesse r |
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Art. 17 - (Introduzione dell’articolo 21 ter nella l.r. 26/2003)1. Dopo l’articolo 21 bis della legge regionale 12 dicembre 2003, n. 26 (Disciplina dei servizi locali di interesse economico generale. Norme in materia di gestione dei rifiuti, di energia, di utilizzo del sottosuolo e di risorse idriche) è aggiunto il seguente: “Art. 21 ter - (Promozione della riqualificazione di siti potenzialmente contaminati) |
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Art. 18 - (Modifica all’articolo 53 bis della l.r. 26/2003)1. Al comma 4 dell’articolo 53 bis della legg |
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Art. 19 - (Modifica all’art. 43 della l.r. 12/2005)1. All’articolo 43 della legge regionale 11 marzo 2005, n. 12 (Legge per il governo del territorio) è apportata la seguente modifica: |
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Art. 20 - (Modifica all’articolo 13 della l.r. 24/2006)1. Alla legge regionale 11 dicembre 2006, n. 24 (Norme |
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Art. 21 - (Modifica all’articolo 23 della l.r. 24/2006)1. All’articolo 23 della legge regionale 11 dicembre 2006, n. 24 (Norme per la prev |
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Art. 22 - (Modifica all’art. 5 della l.r. 3/2009. Delega a Infrastrutture Lombarde s.p.a. delle funzioni di autorità espropriante)1. Alla legge regionale 4 marzo 2009, n. 3 (Norme regionali in materia di espropriazione per pubblica utilità) è apportata la se |
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Art. 23 - (Modifiche all’articolo 6 della l.r. 10/2009. Misure per la gestione dei corsi d’acqua del reticolo idrico principale e dei canali e corsi d’acqua demaniali già compresi nel reticolo principale e trasferiti dalla Regione in gestione ai consorzi di bonifica afferenti ai comprensori di bonifica e irrigazione)1. All’articolo 6 della legge regionale 29 giugno 2009, n. 10 (Disposizioni in materia di ambiente e servizi di interesse economico generale - Collegato ordinamentale) è apportata la seguente modifica: a) dopo il comma 12 sono inseriti i seguenti: “12 bis. La Regione, a decorrere dal 2018, può sottoscrivere convenzioni con singoli consorzi di bonifica di cui all’articolo 79, comma 1, della legge regionale 5 dicembre 2008, n. 31 (Testo unico delle leggi regionali in materia di agricoltura, foreste, pesca e sviluppo rurale), finalizzate alla realizzazione, da parte del consorzio interessato e nell’ambito del relativo comprensorio di bonifica e irrigazione, di misure e interventi per la riqualificazione, il miglioramento ambientale e fruitivo, il presidio, la manutenzione e la difesa idraulica del reticolo principale e dei canali e corsi d’acqua demaniali, già compresi nel reticolo idrico principale e trasferiti dalla Regione in gestione ai consorzi di bonifica, nonché per l’attuazione delle pertinenti misure del programma di tutela e uso delle acque di cui all’ |
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Art. 24 - (Modifiche agli articoli 2 e 3 della l.r. 6/2012. Prosecuzione della navigazione sui navigli lombardi)1. Alla legge regionale 4 aprile 2012, n. 6 (Disciplina del settore dei trasporti) sono apportate le seguenti modifiche: |
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Art. 25 - (Modifiche agli articoli 17 e 42 della l.r. 6/2012)1. Alla legge regionale 4 aprile 2012, n. 6 (Disciplina del settore dei trasporti) sono apportate le seguenti modifiche: |
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Art. 26 - (Modifiche agli articoli 28 e 31 della l.r. 16/2016)1. Alla legge regionale 8 luglio 2016, n. 16 (Disciplina regionale dei servizi abitativi) sono apportate le seguenti modifiche: a) dopo il comma 2 dell’articolo |
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Art. 27 - (Modifica all’articolo 6 della l.r. 35/2016) |
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TITOLO V - ALTRE DISPOSIZIONI |
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Art. 29 - (Entrata in vigore)1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione Lombardia. |
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