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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
L. R. Piemonte 31/10/2017, n. 16
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L. R. Piemonte 31/10/2017, n. 16
- L.R. 17/12/2018, n. 19
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Capo I. - DISPOSIZIONI IN MATERIA DI TURISMO, SPORT INVERNALI E CULTURA |
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Sezione I. - Turismo |
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Art. 1. - Art. 5 Omissis |
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Art. 6. - (Modifiche all’articolo 2 della l.r. 8/2010)1. Dopo il comma 4 dell'articolo 2 della legge regionale 18 febbraio 2010, n. 8 (Ordinamento dei rifugi alpini e delle altre strutture ricettive alpinistiche e modifiche di disposizioni regionali in materia di turismo), sono inseriti i seguenti: "4 bis. Sono definiti rifugi di |
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Art. 7. - (Modifiche all'articolo 4 della l.r. 8/2010 e modifiche di coordinamento)1. Al comma 1 dell'articolo 4, le parole ", comma 2, secondo periodo" sono soppresse. |
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Art. 9. - (Modifiche all’articolo 17 della l.r. 8/2010)1. Dopo la lettera b) del comma 1 dell'articolo 17, è aggiunta la seguente: |
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Art. 11. - (Modifiche all’articolo 3 della l.r. 14/2016)1. La lettera c) del comma 2 dell’articolo 3 della l.r. 14/2016 è sostituita dalla seguente: |
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Art. 13. - (Modifiche all’articolo 13 della l.r. 14/2016)1. Il comma 2 dell’articolo 13 della l.r. 14/2016 è sostituito dal seguente: "2. Possono partecipare alle ATL, nel rispetto del diritto dell'Unione europea, esclusivamente: |
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Art. 14. - (Modifiche all’articolo 16 della l.r. 14/2016)1. Al comma 1 dell’articolo 16 della l |
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Art. 15. - (Modifiche all’articolo 18 della l.r. 14/2016)1. Il comma 6 dell’a |
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Art. 16. - (Sostituzione dell’articolo 19 della l.r. 14/2016)1. L’articolo 19 della l.r. 14/2016 è sostituito dal seguente: "Art. 19. (Contributi per l’organizzazione turistica) 1. La Regione concede annualmente contributi |
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Art. 17. - (Modifiche all’articolo 25 della l.r. 14/2016)1. Al comma 1 dell’a |
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Art. 18. - (Disposizione transitoria relativa all’articolo 16 della l.r. 14/2016)1. Gli uffici IAT, istituiti da enti locali e associazioni turistiche pro loco, si conformano alle disposizioni di cui all |
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Art. 19. - (Modifiche all’articolo 5 della l.r. 13/2017)1. All'alinea del comma 5 dell'articolo 5 della legge regionale 3 agosto 2017, n. 13 (Disciplina delle strutture ricettive extralberghie |
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Art. 20. - (Modifiche all’articolo 6 della l.r. 13/2017)1. Al comma 1 dell'articol |
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Art. 21. - (Modifiche all’articolo 10 della l.r. 13/2017)1. Al comma 1 dell'articol |
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Art. 22. - (Modifiche all'articolo 15 della l.r. 13/2017)1. Il comma 1 dell'articol |
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Art. 24. - (Modifiche all'articolo 21 della l.r. 13/2017)1. Il comma 3 dell'articol |
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Sezione II. - Sport invernali |
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Art. 25. - (Modifiche all'articolo 5 della l.r. 2/2009)1. Dopo il comma 1 dell'articolo 5 della legge regionale 26 gennaio 2009, n. 2 (Norme in materia di sicurezza nella pratica degli sport invernali da discesa e da fondo in attuazione |
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Art. 26. - (Modifiche all’articolo 5 bis della l.r. 2/2009)1. Al comma 1 dell'articolo 5 bis della l.r. 2/2009 |
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Art. 27. - (Modifiche all’articolo 8 della l.r. 2/2009)1. Al comma 1 dell'articol |
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Art. 28. - (Modifiche all’articolo 13 della l.r. 2/2009)1. Il comma 3 dell'articolo 13 |
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Art. 30. - (Sostituzione dell'articolo 28 della l.r. 2/2009)1. L'articolo 28 della l.r. 2/2009 è sostituito dal seguente: ''Art. 28. (Mezzi meccanici) 1. Al di fuori delle aree sciabili: a) l'uso di motoslitte, quadricicli e mezzi assimilati durante il periodo invernale è consentito lungo i percorsi autorizzati dai comuni e nelle aree o piste ad esse dagli stessi destinate; b) l'uso di motoslitte e di mezzi assimilati è comunque sempre consentito, anche al di fuori dei percorsi di cui alla lettera a): |
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Art. 31. - (Sostituzione dell’articolo 28 bis della l.r. 2/2009)1. L'articolo 28 bis della l.r 2/2009 è sostituito dal seguente: "Art. 28 bis. (Attività di volo in zone di montagna) 1. Al fine di garantire la salvaguardia dell'ambiente naturale e la difesa dall'inquinamento acustico, nel territorio della Regione, per tutte le zone site ad altitudine superiore a ottocento metri sul livello del mare, pari a duemilaseicentoventicinque piedi, sono vietati l'atterraggio e il decollo di aeromobili a motore, nonché il sorvolo delle stesse a quote inferiori a cinquecento metri, pari a milleseicentoquaranta piedi dal suolo. 2. Al divieto di cui al comma 1 sono ammesse deroghe rilasciate dall'unione montana competente per territorio o dal comune, qualora l'unione montana non sia costituita, fermo restando: a) l'assenso della struttura regionale competente in materia di conservazione e gestione della fauna selvatica nelle oasi di protezione della fauna di cui all'articolo 10, comma 8, lettera a) della legge 11 febbraio 1992, n. 157 (Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio); b) l'autorizzazione rilasciata a cura del soggetto gestore nelle aree naturali protette di cui all’articolo 10 della l.r 19/2009 e nelle aree della rete Natura 2000, nel rispetto delle misure di tutela e conservazione della biodiversità e delle procedure della valutazione di incidenza di cui all'articolo 43 della medes |
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Sezione III. - Cultura |
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Art. 32. - Art. 33. Omissis |
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Art. 34. - (Inserimento dell'articolo 4 bis nella l.r. 17/2005)1. Dopo l'articolo 4 della legge regionale 28 dicembre 2005, n. 17 (Disciplina della diffusione dell'esercizio cinematografico del Piemonte), è inserito il seguente: ''Art. 4 bis. (Interventi volti alla riqualificazione urbana, alla rigenerazione delle periferie e delle aree urbane) 1. Nel quadro delle iniziative per la riqualificazione urbana, la rigenerazione delle periferie e delle aree urbane degradate, finalizzate a una più diffusa e omogenea distribuzione delle sale cinematografiche sul territorio nazionale di cui al comma 5 dell'articolo 28 della legge 14 novembre 2016, n. 220 (Disciplina del cinema e dell'audiovisivo), alle tipologie di intervento di seguito elencate non si applicano le disposizioni del precedente articolo 4: a) la riattivazione di sale cinematogr |
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Art. 35. - (Inserimento dell'articolo 4 ter nella l.r. 17/2005)1. Dopo l'articolo 4 bis della l.r. 17/2005, è inserito il seguente: ''Art. 4 ter. (Disposizioni procedimentali relativi agli interventi di cui all'articolo 4 bis) 1. Gli interventi previsti all'articolo 4 bis sono attuati con progetti unitari, che ne verificano il corretto inserimento nel contesto urbano sotto l'aspetto architettonico, infrastrutturale, ambientale e sociale, e sono realizzabili anche in più fasi temporali e possono interessare uno o più edifici o lotti, purché ricompresi in una progettazione unitaria. |
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Art. 36. - Omissis |
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Capo II. - DISPOSIZIONI IN MATERIA DI COMMERCIO |
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Sezione I. - Modifiche alla legge regionale 12 novembre 1999, n. 28 |
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Art. 37. - (Modifiche all’articolo 3 della l.r. 28/1999)1. Al comma 1 dell’articolo 3 della legge regionale 12 novembre 1999, n. 28 (Disciplina, sviluppo ed incentivazione del commercio in Piemonte, in attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114), dopo le parole "di cui all’articolo 1" so |
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Art. 40. - (Modifiche all’articolo 6 della l.r. 28/1999)1. I commi 4 ter e 4 quater dell’articolo 6 della l.r. 28/1999 sono sostituiti dai seguenti: "4 ter. La Regi |
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Art. 41. - (Sostituzione dell’articolo 6 bis della l.r. 28/1999)1. L’articolo 6 bis della l.r. 28/1999 è sostituito dal seguente: "Art. 6 bis. (Esercizi di vicinato e forme speciali di vendita) 1. Ai sensi degli articoli 19 e 19 bis della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi), nonché del decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 222 (Individuazione di procedimenti oggetto di autorizzazione, segnalazione certificata di inizio di attività (SCIA), silenzio assenso e comunicazione e di definizione dei regimi amministrativi applicabili a determinate attività e procedimenti, ai sensi dell' |
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Art. 42. - (Inserimento dell'articolo 7 bis nella l.r. 28/1999)1. Dopo l'articolo 7 della l.r. 28/1999, |
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Art. 43. - (Modifiche all’articolo 10 della l.r. 28/1999)1. Al comma 02 dell’articolo 10 della l.r. 28/1999, le parole "Fermo restando quanto previsto dall’ |
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Art. 44. - (Modifiche all’articolo 11 della l.r. 28/1999)1. Il comma 1 dell'articolo 11 della l.r. 28/1999 è sostituito dal seguente: "1. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 10, la Giunta regiona |
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Art. 45. - (Inserimento del Capo V bis nella l.r. 28/1999)1. Dopo il Capo V (Commercio su area pubblica) della l.r. 28/1999, è inserito il seguente: “Capo V bis - (Vendite occasionali su area pubblica) |
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Art. 46. - (Inserimento dell’articolo 11 ter nella l.r. 28/1999)1. Dopo l’articolo 11 bis della l.r. 28/1999, è inserito il seguente: “Art. 11 ter. (Requisiti e adempimenti per la vendita occasionale) |
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Art. 47. - (Inserimento dell’articolo 11 quater nella l.r. 28/1999)1. Dopo l’articolo 11 ter della l.r. 28/1999, è inserito il seguente: “Art. 11 quater. (Adempimenti comunali). 1. In relazione alle disposizioni di cui al presente Capo, i comuni sono tenuti a: |
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Art. 48. - (Inserimento dell’articolo 11 quinquies. nella l.r. 28/1999)1. Dopo l’articolo 11 quater della l.r. 28/1999, è inserito il seguente: |
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Art. 49. - (Sostituzione dell’articolo 17 della l.r. 28/1999)1. L’articolo 17 della l.r. 28/1999 è sostituito dal seguente: "Art. 17. (Formazione professionale) 1. La Giunta regionale, con propria deliberazione, individua i percorsi formativi per l'accesso all'imprenditorialità, per l'aggiornamento degli operatori in attività, per l'innalzamento o la riqualificazione del livello professionale, con particolare riferimento alle nozioni in materia di organizzazione e qualità della gestione, marketing, normativa ambientale, sicurezza, igiene e sicurezza alimentare, tutela e informazione ai consumatori, introduzione dei sistemi di qualità e loro certificazione, al fine di favorire la formazione degli esercenti e degli addetti al settore commerciale e di sostenere e qualificare l'occupazione nel settore distributivo. |
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Art. 50. - (Modifiche all’articolo 19 della l.r. 28/1999)1. Il comma 3 bis dell’articolo 19 della l.r. 28/199 |
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Art. 52. - (Abrogazioni di norme della l.r. 28/1999)1. Gli articoli 2 |
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Sezione II. - Modifiche alla legge regionale 29 dicembre 2006, n. 38 |
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Art. 53. - (Sostituzione dell’articolo 2 della l.r. 38/2006)1. L’articolo 2 della legge regionale 29 dicembre 2006, n. 38 (Disciplina dell’esercizio dell’attività di somministrazione di alimenti e bevande) è sostituito dal seguente: "Art. 2. (Definizioni ed ambito di applicazione |
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Art. 54. - (Modifiche all’articolo 6 della l.r. 38/2006)1. Al comma 1 dell’articolo 6 della l.r. 38/2006 le parole "dal decreto legislativo 20 settembre 2002, n. 229 (Attu |
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Art. 56. - (Modifiche all’articolo 8 della l.r. 38/2006)1. Il comma 7 dell’articolo 8 della l.r. 38/2006 è sostituito dal seguente: |
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Art. 57. - (Sostituzione dell’articolo 9 della l.r. 38/2006)1. L’articolo 9 della l.r. 38/2006 è sostituito dal seguente: "Art. 9. (Funzioni amministrative degli enti locali) 1. L'apertura e il trasferimento di sede degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande al pubblico, comprese quelle alcoliche di qualsiasi gradazione, sono soggetti a SCIA unica, ai sensi dell’articolo 19 bis, comma 2 della l. 241/1990, da presentare allo Sportello U |
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Art. 58. - (Modifiche all’articolo 10 della l.r. 38/2006)1. Il comma 1 dell’articolo 10 della l.r. 38/2006 è sostituito dal seguente: |
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Art. 59. - (Modifiche all’articolo 11 della l.r. 38/2006)1. Il comma 1 dell’articolo 11 della l.r. 38/2006 è sostituito dal seguente: |
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Art. 60. - (Modifiche all’articolo 12 della l.r. 38/2006)1. Il comma 1 dell’articolo 12 della l.r. 38/2006 è sostituito dal seguente: |
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Art. 61. - (Modifiche all’articolo 13 della l.r. 38/2006)1. Il comma 1 dell’articolo 13 della l.r. 38/2006 è sostituito dal seguente: |
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Art. 62. - (Sostituzione dell’articolo 14 della l.r. 38/2006)1. L’articolo 14 della l.r. 38/2006 è sostituito dal seguente: |
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Art. 63. - (Modifiche all’articolo 16 della l.r. 38/2006)1. Alla lettera a) del comma 1 dell’articolo 16 della l.r. 38/2006, le parole "dell’autorizzazione" sono sostituite dalle seguenti: "dell’attività di somministrazione di alimenti e bevande". |
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Art. 64. - (Sostituzione dell’articolo 16 bis della l.r. 38/2006)1. L’artico |
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Art. 65. - (Modifiche all'articolo 21 della l.r 38/2006)1. Al comma 2 dell'artico |
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Art. 66. - (Modifiche all’articolo 25 della l.r. 38/2006)1. Al comma 1 dell’articolo 25 della l.r. 38/2006, le parole "dell’articolo 8 |
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Art. 67. - (Sostituzione dell’articolo 27 della l.r. 38/2006)1. L’articolo 27 della l.r. 38/2006 è sostituito dal seguente: "Art. 27. (Disposizioni transitorie e finali) |
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Sezione III. - Disposizioni abrogative in materia di commercio |
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Art. 68. - (Disposizioni abrogative in materia di commercio)1. Sono abrogate le seguenti disposizioni: a) il comma 6 dell’articolo 46 della legge regionale 23 aprile 2007, n. 9 (Legge finanziaria per l'anno 2007); |
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Capo III. - DISPOSIZIONI IN MATERIA DI COMPETITIVITÀ DEL SISTEMA REGIONALE |
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Sezione I. - Disposizioni in materia di diritto allo studio universitario |
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Art. 69.- (Sostituzione dell’articolo 31 della l.r. 16/1992)1. L’articolo 31 della legge regionale 18 marzo 1992, n. 16 (Diritto allo studio universitario) è sostituito dal seguente: "Art. 31. (Mezz |
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Art. 70. - (Abrogazione dell’articolo 33 della l.r. 16/1992)1. L’articolo 33 de |
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Art. 71. - (Modifiche all’articolo 1 della l.r. 29/1999)1. Il comma 1 dell’articolo 1 della legge regionale 18 novembre 1999, n. 29 (Interventi per l'Università ed il Diritto allo studio universi |
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Art. 73. - (Sostituzione dell’articolo 3 della l.r. 29/1999)1. L’articolo 3 del |
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Art. 74. - (Sostituzione dell’articolo 4 della l.r. 29/1999)1. L’articolo 4 della l.r. 29/1999 è sostituito dal seguente: “Art. 4. (Costituzione dell'Osservatorio regionale per l'Università e per il Diritto allo studio universitario). |
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Art. 75. - (Sostituzione dell’articolo 5 della l.r. 29/1999)1. L'articolo 5 della l.r. 29/1999 è sostituito dal seguent |
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Sezione II. - Disposizioni in materia di energia |
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Art. 76. - (Sviluppo e adeguamento della rete elettrica)1. Al fine di adeguare la rete elettrica alle richieste crescenti di connessione di nuovi impianti alimentati da fonti energetiche rinnovabili non programmabili e al fine di aumentare la capacità di autoproduzione ed autocon |
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Art. 77. - Omissis |
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Art. 78. - (Modifiche all’articolo 41 della l.r. 3/2015)1. Dopo il comma 1 dell'articolo 41 della legge regionale 11 marzo 2015, n. 3 (Disposizioni regionali in materia di semplificazione), sono inseriti i seguenti: “1 bis. Il responsabile dell'esercizio e della manutenzione dell'impianto termico che non fornisce all'installatore o al manutentore incaricato del controllo e manutenzione dell'impianto termico tutti i dati necessari per la compilazione del libretto di impianto, ai sensi della deliberazione della Giunta regionale 6 ottobre 2014, n. 13-381 (Disposizioni operative per la costituzione e gestione del catasto degli impianti termici |
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Sezione III. - Disposizioni in materia di attività estrattive |
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Art. 79. - (Modifiche all’articolo 10 della l.r. 23/2016)1. Al comma 2 dell'artico |
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Art. 80. - (Modifiche all'articolo 14 della l.r. 23/2016)1. Dopo il comma 2 dell'a |
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Art. 81. - (Modifiche all’articolo 26 della l.r. 23/2016)1. Dopo il comma 10 dell’articolo 26 della l.r. 23 |
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Art. 82. - (Modifiche all’articolo 43 della l.r. 23/2016)1. Il comma 6 dell'articolo 43 della l.r. 23/2016 è sostituito dal seguente: “6. Fino alla data di entrata in vigore |
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Capo IV. - Capo V Omissis |
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Capo VI. - DISPOSIZIONI IN MATERIA DI POLITICHE SOCIALI E LAVORO |
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Art. 104. - (Appalti e concessioni riservate)1. La Regione, le aziende sanitarie e ospedaliere e tutti gli enti strumentali, anche di carattere commerciale, esclusa la centrale unica di committenza, attraverso gli appalti e le concessioni pubbliche di cui all'articolo 3, comma 1, lettera d) del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (Codice dei contratti) e in attuazione delle disposizioni di cui alla legislazione eur |
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Capo VII. - DISPOSIZIONI IN MATERIA DI DIRITTI E PARI OPPORTUNITÀ |
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Art. 107. - (Inserimento dell'articolo 14 bis nella l.r. 4/2016)1. Dopo l'articolo 14 della l.r. 4 /2016, è inserito il seguente: "Art. 14 bis. (Abuso sessuale on-line) |
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Capo VIII. - DISPOSIZIONI IN MATERIA DI AFFARI ISTITUZIONALI |
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Art. 109. - (Disposizioni applicative del Codice dell’amministrazione digitale)1. La Giunta regionale, entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, presenta al Consiglio regionale |
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Art. 110. - Art. 112. Omissis |
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Art. 113. - (Sostituzione dell’articolo 33 della l.r 14/2014) |
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Art. 114. - (Abrogazione di norme della l.r. 14/2014)1. Gli articoli 3 |
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Art. 115. - (Modifiche all’articolo 3 della l.r. 23/2015)1. Il comma 3 dell’articolo 3 della legge regionale 29 ottobre 2015, n. 23 (Riordino delle funzioni amministrative conferite alle Province in attuazione della legge 7 aprile 2014, n. 56) è sostituito dal seguente: "3. Negli ambiti 1 e 2, come individuati ai sensi del comma 1, le funzioni possono essere esercitate da due o più province in forma associat |
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Art. 117. - Omissis |
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Capo IX. - DISPOSIZIONI IN MATERIA DI TRASPORTI |
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Art. 118. - (Modifiche all'articolo 1 della l.r. 1/2000)1. Alla lettera d) del comma 1 dell'articolo 1 della legge regionale 4 gennaio 2000, n. 1 (Norme in materia di trasporto pubblico locale, in attuazione del |
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Art. 121. - (Modifiche all'articolo 18 della l.r 1/2000)1. Al termine del comma 2 dell'articolo 18 della l.r. 1/2000 è aggiunto il seguente periodo: " |
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Art. 123. - (Sostituzione dell’articolo 20 della l.r 1/2000)1. L'articolo 20 della l.r 1/2000 è sostituito dal seguente: "Art. 20. (Sanzioni a carico degli utenti dei servizi di trasporto pubblico e procedure di applicazione) 1. Gli utenti dei servizi di trasporto pubblico locale e regionale, in qualsiasi modalità esercitati, sono tenuti a munirsi di valido ed idoneo titolo di viaggio da esibire, a richiesta, agli agenti accertatori o al personale incaricato dal gestore del servizio, ed a: a) validarlo all'inizio del viaggio in conformità alle prescrizioni del gestore; b) validarlo ad ogni singola uscita, se previsto, ed in occasione di ogni singolo accesso ai mezzi di trasporto utilizzati, in conformità alle prescrizioni del gestore; c) conservarlo per la durata dell'intero percorso e sino alla fermata di discesa. Nel caso di fruizione dei servizi di metropolitana gli utenti sono tenuti a conservare il titolo di viaggio sino alla linea dei tornelli. 2. Si intendono per titoli di viaggio i biglietti, gli abbonamenti, il credito trasporti ed ogni altro mezzo, cartaceo o elettronico, che attesti l'avvenuto pagamento della corsa sul servizio di trasporto pubblico locale e regionale ovvero attesti il diritto alla libera circolazione. 3. Gli utenti sprovvisti di valido e idoneo titolo di viaggio o che non ottemperino a quanto previsto al comma 1, lettere a) e c), in caso di violazione commessa nell'ambito di pubblici servizi urbani, suburbani, extraurbani, di navigazione, impianti fissi e metropolitane, fatta salva l'applicazione delle sanzioni penali quando i fatti costituiscono reato, sono soggetti ad una sanzione amministrativa pecuniaria che non può essere inferiore a trenta volte e superiore a cen |
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Art. 125. - (Inserimento dell’articolo 20 ter nella l.r 1/2000)1. Nel Capo VI (Norme transitorie e finali) della l.r. 1/2000, prima dell’articolo 21 è inserito il seguente: "Art. 20 ter. (Clausola valutativa) 1. La Giunta regionale rende conto periodicamente al Consiglio regionale delle modalità di attuazione della presente legge e dei risultati ottenuti in termini di miglioramento dell'accessibilità, in particolare delle zone montane e collinari, di affidamento per la gestione dei servizi di trasporto pubblico locale con procedure concorsuali, nonché di riduzione dei consumi energetici, delle emissioni inquinanti e ambientali. 2. Per le finalità di cui al comma 1, la Giunta regionale, |
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Art. 127. - (Abrogazione dell’articolo 11 della l.r. 17/2004)1. L’articolo 11 de |
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Capo X. - DISPOSIZIONI IN MATERIA DI GOVERNO DEL TERRITORIO |
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Art. 128. - (Modifiche all’articolo 3 della l.r. 56/1977 e modifiche di coordinamento)1. Alla lettera b) del comma 1 dell’articolo 3 della legge regionale 5 dicembre 1977, n. 56 (Tutela ed uso del suolo) le parole “il piano territoriale di coordinamento della città metropolitana (PTCM)” sono sostituite dalle seguenti: “il piano territoriale generale della città metropolitana (PTGM) che assume a tutti gli effetti anche valore di piano territoriale di coordinamento”. 2. Ai commi 4 5 e 6 dell’articolo 6 della l.r. 56 /1977, la parola “PTCM” è sostituita d |
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Art. 130. - (Modifiche all’articolo 5 della l.r. 56/1977)1. Dopo il comma 2 dell’articolo 5 della l.r. 56/1977 è inserito il seguente: “2 bis. Il PTGM, in conformità alle indicazioni contenute nel PTR e nel PPR o nel piano territoriale regionale con specifica considerazione dei valori paesaggistic |
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Art. 133. - (Modifiche all’articolo 15 della l.r. 56/1977)1. Al comma 16 dell’articolo 15 della l.r. 56/1997, le parole “o al PTCP” sono sostituite dalle seguenti |
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Art. 134. - (Modifiche all’articolo 17 della l.r. 56/1977)1. Dopo il comma 1 dell’articolo 17 della l.r. 56/1977, è inserito |
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Art. 137. - (Modifica all'articolo 2 della l.r. 45/1989)1. Il comma 6 dell'articolo 2 della legge regionale 9 agosto 1989, n. 45 (Nuove norme per gli interventi da eseguire in terreni sottoposti |
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Art. 139. - (Modifiche all’articolo 8 della l.r. 19/1999)1. Al comma 1 dell'articolo 8 della l.r. 19/1999, le parole "subordinato a concessione," sono sostituite dalle seg |
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Art. 140. - (Modifiche all’articolo 3 della l.r. 32/2008)1. Il comma 2 dell'articolo 3 della legge regionale 1° dicembre 2008, n. 32 (Provvedimenti urgenti di adeguamento al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 & |
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Art. 141. - (Modifiche all’articolo 88 della l.r. 3/2013)1. Dopo il comma 2 dell'articolo 88 della legge regiona |
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Capo XI. - DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ATTIVITÀ VENATORIA, FORESTE, AMBIENTE E AGRICOLTURA |
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Sezione I. - Attività venatoria |
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Art. 142. - Omissis |
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Art. 143. - (Modifiche all'articolo 6 della l.r. 19/2009)1. Il comma 2 dell'artico |
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Art. 144. - (Modifiche all'articolo 26 della l.r. 19/2009)1. Al comma 10 dell'artic |
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Art. 145. - (Modifiche all'articolo 27 della l.r. 19/2009)1. Al comma 4 ter dell'ar |
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Art. 146. - (Modifiche all'articolo 55 della l.r. 19/2009)1. Il comma 5 dell'articolo 55 della l.r. 19/2009 è sostituito dal seguente: |
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Sezione II. - Foreste |
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Art. 147. - (Modifiche all’articolo 36 della l.r. 4/2009)1. Alla lettera l) del comma 1 dell'articolo 36 della legge regionale 10 febbraio 2009, n. 4 (Gestione e promozione economica delle foreste) |
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Art. 149. - (Modifiche di coordinamento alla l.r. 21/2016)1. Al comma 1 dell’articolo 5 della l.r. 21/2016 le parole "riconosciute ai sensi dell’articolo 4, comma 9" sono sostituite dalle seguenti |
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Sezione III. - Ambiente |
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Art. 151. - (Modifiche all’articolo 6 della l.r. 43/2000)1. Dopo il comma 2 dell'articolo 6 della legge regionale 7 aprile 2000, n. 43 (Disposizioni per la tutela dell'ambiente in materia di inquinamento atmosferico. Prima attuazione del Piano regionale per il risanamento e la tutela della qualità dell'aria), sono inseriti i seguenti: &ldqu |
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Art. 152. - (Abrogazione dell’articolo 12 della l.r. 43/2000)1. L’articolo 12 de |
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Art. 153. - (Modifiche all’articolo 16 della l.r. 18/2016)1. Il comma 6 dell'artico |
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Sezione IV. - Agricoltura |
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Art. 154. - Art. 157. Omissis |
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Capo XII. - DISPOSIZIONI DI CARATTERE FINANZIARIO |
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Art. 158. - Art. 159. Omissis |
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Art. 160. - (Modifiche all'articolo 13 della l.r. 5/2012)1. Il comma 2 dell'articolo 13 della legge |
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Art. 161. - Omissis |
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Art. 162. - (Sostituzione dell’articolo 13 della l.r. 4/2017)1. L'articolo 13 della legge regionale 5 aprile 2017, n. 4 (Istituzione del Comune di Cassano Spinola mediante fusione dei Comuni di Cassano Spinola e di Gavazzana in Provincia di Alessandria) è sostituito dal seguente: |
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Art. 163. - OmissisLa presente legge regionale |
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Allegato A (articolo 84) - Omissis |
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