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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
D. Leg.vo 20/09/2002, n. 229
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[Premessa]Il Presidente della Repubblica Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione; |
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Art. 1. - Ambito di applicazione1. Il presente decreto legislativo detta disposizioni per assicurare l'esercizio effettivo del diritto di stabilimento o di libera prestazione di servizi nei settori di attività di cui all'allegato A, ai seguenti soggetti di seguito denominati beneficiari: |
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Art. 2. - Riconoscimento1. Per le attività elencate nell'allegato A, il cui accesso o esercizio è subordinato dalla normativa vigente al possesso di conoscenze e capacità generali o professionali, il riconoscimento è subordinato alla dimostrazione dell'esercizio effettivo dell'attività in un altro Stato dell'Unione europ |
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Art. 3. - Riconoscimento sulla base dell'esperienza professionale1. Per le attività comprese nell'allegato A, prima parte, lista I, è considerato esercizio effettivo dell'attività di cui all'articolo 2, comma 1, quello prestato alternativamente per un periodo pari a: a) sei anni consecutivi come lavoratore autonomo o in qualità di dirigente d'azienda; b) tre anni consecutivi come lavoratore autonomo o in qualità di dirigente d'azienda, nel caso in cui il beneficiario dimostri di aver ricevuto, per l'attività in questione, una precedente formazione della durata di almeno tre anni comprovata da un certificato riconosciuto a livello nazionale o giudicata pienamente soddisfacente da un organismo professionale competente; c) tre anni consecutivi come lavoratore autonomo, nel caso in cui il beneficiario dimostri di avere esercitato l'attività in questione come lavoratore dipendente per almeno cinque anni; d) cinque anni consecutivi in funzioni direttive, di cui almeno tre anni con mansioni tecniche che implichino la responsabilità di almeno uno dei reparti dell'azienda, nel caso in cui il beneficiario dimostri di aver ricevuto, per l'attività in questione, una precedente formazione della durata di almeno tre anni comprovata da un certificato riconosciuto a livello nazionale o giudicata pienamente soddisfacente da un organismo professionale competente. 2. Per le attività comprese nell'allegato A, prima parte, lista II, è considerato esercizio effettivo dell'attività, di cui all'articolo 2, comma 1, quello prestato, alternativamente, per un periodo pari a: |
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Art. 4. - Dirigente d'azienda1. Ai soli fini di cui all'articolo 3, si considera dirigente d'azienda qualsiasi persona che abbia svolto in un'impresa |
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Art. 5. - Titoli equivalenti1. In sostituzione della formazione prevista all'articolo 3, comma 1, lettere b) e d), comma 2, lettere b) e d), comma 3, lettera b), e comma 4, lettere b), c), ed e), sono |
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Art. 6. - Procedura di riconoscimento1. Le regioni e le province autonome individuano l'autorità competente a pronunciarsi sulle domande di riconoscimento presentate dai beneficiari. 2. Fino all'individuazione di cui al comma 1, sulle domande di riconoscimento provvedono: |
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Art. 7. - Prova di altri requisiti1. Nei casi in cui, per l'ammissione all'esercizio delle attività di cui all'allegato A, sono richiesti requisiti di onorabilità, di assenza di dichiarazione di fallimento e di assenza di sanzioni a carattere professionale o amministrativo, i soggetti di cui all'articolo 1 possono avvalersi, ai fini della relativa prova, di un estratto del casellario giudiziale o, in sua mancanza, di un documento equipollente rilasciato dall'autorità giudiziaria o amministrativa dello Stato d'origine attestanti il possesso de |
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Art. 8. - Certificazioni di requisiti acquisiti in Italia1. Ai fini del riconoscimento in altri Stati membri dell'Unione europea delle conoscenze e capacità generali o professionali di cui all'articolo 2, comma 1, rilasciano un attestato riguardante il tipo e la durata della relativa attività, conforme al modello di cui all'allegato B: a) nel caso di attività esercitate in forma di lavoro autonomo: le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura; |
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Art. 9. - Attività di coordinamento1. Ai fini di predisporre la relazione biennale alla Commissione europea sull'applicazione del presente decreto, le autorità |
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Art. 10. - Disposizioni finali1. In relazione a quanto disposto dall'articolo 117, comma quinto, della Costituzione, le disposizion |
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Allegato A - (previsto dall'art. 1, comma 1) |
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Parte prima - Attività collegate alle categorie di esperienza professionale |
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Lista I - Classi comprese nella direttiva 64/427/CEE, modificata dalla direttiva 69/77/CEE, e nelle direttive 68/366/CEE, 75/368/CEE e 75/369/CEE(Omissis) 1 - Direttiva 64/427/CEE(Direttiva di liberalizzazione 64/429/CEE)Nomenclatura NICE (corrispondente alle classi ISIC 23-40)
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Lista VI - Direttive 68/364/CEE, 68/368/CEE, 75/368/CEE, 75/369/CEE, 82/470/CEE(Omissis) 3 - Direttiva 75/368/CEE (articolo 7)Tutte le attività elencate nell'allegato della direttiva 75/368/CEE, fatte salve le attività riprese nell'articolo 5 di detta direttiva (lista I, n. 3 del presente allegato).Nomenclatura ISIC |
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Parte seconda - Attività diverse da quelle previste nella parte prima(Omissis) 4 - Direttiva 64/428/CEENomenclatura NICE
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Allegato B - (previsto dall'art. 8, comma 1) |
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Modalità delle misure transitorie in materia di libertà di stabilimento e di libera prestazione dei servizi |
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