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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
L. R. Piemonte 07/04/2000, n. 43
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- L.R. 19/10/2021, n. 25
- L.R. 04/01/2021, n. 2
- L.R. 31/10/2017, n. 16
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CAPO I - FINALITÀ E OGGETTO |
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Art. 1 (Finalità e oggetto)1. Le disposizioni della presente legge sono finalizzate al controllo della qualità dell'aria, per il miglioramento della qualità della vita, per l |
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CAPO II - FUNZIONI E ATTIVITÀ |
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Art. 2 (Funzioni della Regione)1. Nell'ambito delle proprie competenze la Regione: a) impartisce le direttive generali agli enti locali per l'espletamento delle funzioni loro affidate; b) elabora ed approva, previa consultazione con gli enti locali, secondo quan |
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Art. 3 (Funzioni delle province)1. Nell'ambito delle proprie competenze le province: a) garantiscono il controllo della qualità dell'aria; b) attuano la programmazione e gli interventi necessari alla riduzione degli inquinanti secondo gli obiettivi generali fissati dal piano; |
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Art. 4 (Funzioni dei comuni)1. Nell'ambito delle proprie competenze i comuni: a) attuano gli interventi operativi per la gestione degli episodi acuti di inquinamento atmosferico in attuazione dei |
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CAPO III - GESTIONE DELLA QUALITÀ DELL'ARIA |
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Art. 6 (Piano regionale per il risanamento e la tutela della qualità dell'aria)1. Il Piano regionale per il risanamento e la tutela della qualità dell'aria costituisce lo strumento per la programmazione, il coordinamento ed il controllo in materia di inquinamento atmosferico nell'ambito del più generale Piano regionale di tutela ambientale, ed è finalizzato al miglioramento progressivo delle condizioni ambientali e alla salvaguardia della salute dell'uomo e dell'ambiente. 2. Il Piano regionale per il risanamento e la tutela della qualità dell'aria è approvato in attuazione della normativa comunitaria e nazionale e può articolarsi in piani stralcio o parti di piano nei quali sono individuati gli obiettivi di riduzione e di controllo delle emissioni in atmosfera che devono essere perseguiti per particolari problematiche, per particolari inquinanti, per specifiche aree territoriali caratterizzate da omogeneità dal punto di vista delle caratteristiche emissive, di densità di popolazione, di intensità del traffico, orografiche, meteoclimatiche e della distribuzione spaziale dei livelli di inquinamento raggiunti ed in relazione al valore paesaggistico-ambientale. 2 bis. La Giunta regionale, sentita la Conferenza regionale dell'ambiente istituita dalla legge regionale 24 maggio 2012, n. 7 (Disposizioni in materia di servizio idrico integrato e di gestione integrata dei rifiuti), adotta il progetto di Piano regionale per il risanamento e la tutela della qualità dell'aria e lo propone al Consiglio regionale per la sua approvazione. |
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Art. 7 (Criteri per la elaborazione e la definizione dei piani stralcio e del piano nel suo complesso)1. In attuazione a quanto previsto dalla normativa comunitaria e nazionale, il piano è approvato sulla base di una valutazione dello stato della qualità dell'aria, ai fini di individuare le zone interessate alle diverse linee di azione. 2. La valutazione dello stato della qualità dell'aria viene realizzata attraverso l'utilizzo di misurazioni prodotte dal sistema regionale di rilevamento della qualità dell'aria, campagne di misurazione effettuate sul territorio, elaborazione dell'inventario delle emissioni, studi sulla caratterizzazione meteorologica, stime e modelli matematici. |
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Art. 7-bis (Direttive in tema di prevenzione e riduzione dell'inquinamento atmosferico) |
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Art. 8 (Sistema regionale di rilevamento della qualità dell'aria)1. Il sistema regionale di rilevamento della qualità dell'aria è finalizzato alla direzione ed al coordinamento dei sistemi di rilevamento della qualità dell'aria installati sul territorio regionale da soggetti pubblici o privati. 2. A tal fine la Regione, nel coordinare il sistema di rilevamento, dispone con deliberazione della Giunta regionale, le implementazioni necessarie per garantire, in attuazione della normativa vigente, la conoscenza dello stato di inquinamento del territorio piemontese, garantendo il raccordo e il recipr |
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Art. 9 (Inventario delle emissioni)1. L'inventario delle emissioni è lo strumento conoscitivo per i vari livelli di governo ed è raccordato al sistema di rilevamento della qualità dell'aria e al SIRA. 2. La Giunta regionale provvede alla tenuta dell'inventario regionale delle emissioni e definisce i criteri per la sua elabo |
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Art. 10 (Individuazione delle zone in cui possono verificarsi episodi acuti di inquinamento atmosferico)1. In attuazione di quanto previsto all'articolo 2, con provvedimento della Giunta regionale, previa consultazione con le province ed i comuni interessati, sono aggiornate, ai sensi dell'articolo 3 del decreto ministeriale 20 maggio 1991 (Criteri per l'elaborazione dei piani regionali per il risa |
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CAPO IV - DISPOSIZIONI FINANZIARIE E FINALI |
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Art. 11. (Disposizione finanziaria)1. Agli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge, quantificati in euro 2.232.000,00 per l'anno 2020, in euro 9.487.000,00 per l'anno 2021 ed in euro 737.000,00 per l'anno 2022, si fa fronte con le risorse già allocate nell'ambito della missione 09 (Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente), programma 09.08 (Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento), titolo I (Spese correnti) per |
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Art. 12 (Disposizione finale) |
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Allegato A (art. 12) - Valutazione preliminare della qualità dell'aria nella regione Piemonte |
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