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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
Delib.G.R. Emilia Romagna 02/11/2009, n. 1693
Delib.G.R. Emilia Romagna 02/11/2009, n. 1693
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[Premessa]LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA Viste: - la Legge n. 96 del 20 febbraio 2006 “Disciplina dell’agriturismo”; - la L.R. n. 4 del 31 marzo 2009 “Disciplina dell’agriturismo e della multifunzionalità delle aziende agricole” che stabilisce che la Regione, ai sensi della L.R. 15 maggio 1997, n. 15, in materia di agriturismo svolge funzioni normative, di programmazione, indirizzo e coordinamento; Atteso che la citata L.R. n. 4/2009 - negli articoli compresi nel Titolo I e III - stabilisce espressamente che compete alla Giunta regionale, con apposito atto, in attuazione del nuovo quadro normativo: - specificare i criteri necessari per l’esercizio dell’attività agrituristica, le modalità di svolgimento della stessa, nonché le procedure amministrative e di controllo dell’attività medesima; - individuare la documentazione necessaria per la presentazione della dichiarazione di inizio attività, approvare la modulistica e definire i criteri per attuare le relative procedure amministrative e di controllo; - adottare i si |
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ALLEGATO A) - CRITERI DI ATTUAZIONE DELLA L.R. N. 4/2009ATTIVITÀ AGRITURISTICHE |
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1. PREMESSACon la L.R. n. 4 del 31 marzo 2009 R “Disciplina dell’agritu |
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2. DEFINIZIONINell’ambito delle presenti disposizioni si fa riferimento alla seguenti disposizioni: - “ospitalità” intesa quale offerta di pernottamento/alloggio in locali al chiuso organizzati in unità abitative, camere o appartamenti od in spazi aperti organizzati in |
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3. FINALITÀNell’art. 1 della L.R. n. 4/2009 vengono elencati gli obiettivi a cui concorre lo sviluppo del settore agrituristico nel rispetto della legislazione in vigore. Attività economiche, territorio, risorse marginali rurali, attività umane, ed in particolare quelle giovanili, ambiente, patrimonio edilizio e paesaggistico nonché produzioni locali a grande valore aggiunto non possono che giovarsi di uno sviluppo di un settore agrituristico strettamente connesso all’attività agricola svolta dal |
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4. ATTIVITÀ AGRITURISTICHERientrano tra le attività agrituristiche: |
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4.1 OSPITALITÀ IN ALLOGGIO O IN SPAZI APERTI ATTREZZATIL’alloggio offerto può essere strutturato liberamente dall’operatore agrituristico in funzione del servizio che intende of |
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4.2 SOMMINISTRAZIONE PASTI E BEVANDEI pasti e le bevande offerte dall’operatore agrituristico devono essere espressione e valorizza |
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4.3 ORGANIZZAZIONE DI DEGUSTAZIONI DI PRODOTTI AZIENDALI TRASFORMATI IN PRODOTTI ENOGASTRONOMICISi tratta di un servizio altamente qualificato, costituito dalla preparazione di un servizio ristorat |
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4.4 ATTIVITÀ RICREATIVE, CULTURALI, SOCIALI, DIDATTICHE, DI PRATICA SPORTIVA, ESCURSIONISTICHE E DI IPPOTURISMOEssendo l’agriturismo volto a tutelare, qualificare e valorizzare le peculiarità e le ri |
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5. CONNESSIONE E COMPLEMENTARIETÀPer svolgere l’attività agrituristica l’imprenditore deve utilizzare le strutture, |
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6. ABILITAZIONE ALL’ESERCIZIO DELL’ATTIVITÀ AGRITURISTICA E CERTIFICAZIONE RELATIVA AL RAPPORTO DI CONNESSIONE - ISCRIZIONE ALL’ELENCO PROVINCIALEGli imprenditori agricoli che intendono svolgere l’attività agrituristica devono preventivamente richiedere l’abilitazione all’esercizio dell’attività, la relativa certificazione, nonché l’iscrizione all’elenco provinciale. Per attivare la procedura, l’imprenditore, iscritto all’anagrafe delle aziende agricole di cui al Regolamento Regionale n. 17/2003, deve presentare un’unica istanza utilizzando lo schema di cui all’Allegato 2) fornendo tutti i dati necessari affinché la Provincia possa concedere l’abilitazione, rilasciare il certificato relativo al rapporto di connessione e procedere all’iscrizione nell’elenco provinciale dell’operatore agrituristico. Oltre ai dati dell’impresa e dell’imprenditore agricolo dovrà essere fornita una descrizione dettagliata dell’azienda e di ogni singola attività agricola svolta, indicando le rel |
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7. ELENCO PROVINCIALE DEGLI OPERATORI AGRITURISTICIL’art. 30 della L.R. n. 4/2009 stabilisce che gli imprenditori agricoli in possesso dei requisiti previsti dal Titolo I della Legge “Agriturismo ed attività connesse” e del Titolo II “Fattorie didattiche” sono iscritti in elenco unico suddiviso in due sezioni istituito presso le Province. Dopo le verifiche istruttorie, nell’atto di concessione dell’abilitazione e di rilascio del certificato di connessione la Provincia disporrà contestualmente l’iscrizione all’elenco, provvedendo all’aggiornamento dello stesso con la registrazione di tutti i dati relativi all’impresa ed all’operatore abilitato. Nel caso in cui un’azienda insista su più Province, l’operatore verrà iscritto nella Provincia in cui è presente il centro aziendale principale in cui verrà svolta l’attività agrituristica. |
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8. OSPITALITÀ |
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8.1 LimitiL’ospitalità è ammessa nel numero massimo di 12 camere e 8 piazzole in spazi aperti. Non possono essere previsti in media più di 3 posti letto per camera. Un’eventuale culla o letto aggiuntivo ed occasionale per bambini con meno di 12 anni non rientra nel calcolo della media. Di tale media si tiene conto al momento dell’iscrizione all’elenco provinciale degli operatori agrituristici. Nelle aree dei parchi nazionali, nelle aree protette e nei siti della Rete Natura 2000 di cui al Titolo III della L.R. n. 6 del 17 febbraio 2005,R nei territori delle Comunità |
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9. SOMMINISTRAZIONE PASTI E BEVANDEL’attività di somministrazione di pasti e bevande, nonché l’organizzazione di degustazione di prodotti aziendali trasformati in prodotti enogastronomici, è ammessa nel rispetto di due vincoli oggettivi: - disponibilità di specifiche materie prime agricole aziendali; - notifica sanitaria relativa all’idoneità dei locali utilizzati per la preparazione e le somministrazione degli alimenti. Il numero massimo di pasti somministrabili mensilmente non può essere superiore alla media di 50 pasti giornalieri su base mensile (il mese viene considerato sempre di 30 giorni). Il suddetto limite è elevabile di 2 pasti per ogni camera o piazzola prevista nella Dichiarazione di inizio attività che sarà presentata in Comune ai sensi dell’art. 10 della L.R. n. 4/2009. In sede di domanda di iscrizione all’elenco provinciale degli operatori agrituristici dovrà comunque essere indicato dall’imprenditore quante camere e piazzole intende realizzare al fine di rilasciare una certificazione relativa al rapporto di connessione e complementarietà ed un’abilitazione che tengano conto dei volumi massimi realizzabili. Le preparazioni enogastronomiche sono caratterizzate dall’utilizzo di materie prime aziendali, tipiche e del territorio, nonché da |
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10. ORGANIZZAZIONE DI ATTIVITÀ RICREATIVE CULTURALI DIDATTICHE, DI PRATICA SPORTIVA ESCURSIONISTICA ED IPPOTURISMOLe attività ricreative, culturali, di pratica sportiva, escursionistiche e di ippoturismo sono strategiche per un’offerta di qualità, di intrattenimento dell’ospite. Tutte le attività proposte devono essere prevalentemente finalizzate alla valorizzazi |
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11. ATTIVITÀ SOCIALINell’ambito delle attività agrituristiche possono essere svolte anche attività sociali concernenti l’organizzazione e l’offerta di servizi socio-educativi o sociali a fini riabilitativi e di inserimento lavoro, finalizzati al servizio di comunità o al reinserimento sociale di persone svantaggiate attraverso il loro impiego in mansioni collegate |
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12. FORMAZIONE |
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12.1 Formazione per l’accesso alla professione di Operatore AgrituristicoRequisiti di ammissibilità dei soggettiGli imprenditori agricoli (art. 2135 codice civile) hanno la priorità nell’accesso ai pe |
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Soggetti attuatoriL’offerta di formazione per operatore agrituristico deve essere presentata dagli enti di formaz |
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Riconoscimento di crediti formativiL’accesso al corso di formazione può essere preceduto da una valutazione, da parte dei s |
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12.2 Articolazione del percorso formativoContenuti di massima:- Il settore agrituristico: evoluzione e prospettive, i modelli aziendali, politiche di sostegno all’impresa agricola e agrituristica ed al territorio rurale. - Legislazione n |
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Durata:almeno 140 ore. |
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Commissione d’esame:La Commissione è composta da almeno 3 componenti, individuati tra i docenti/esperti che hanno |
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Modalità di svolgimento della prova finale:Sviluppo di un caso pratico e/o colloquio, anche in forma integrata. |
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Attestazione rilasciata:Attestato di frequenza con verifica dell’apprendimento. |
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Frequenza minima per la validità del percorso:70%. |
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12.3 Attività di aggiornamentoLe Province promuovono la frequenza ad iniziative di aggiornamento su temi inerenti l’attivit&a |
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13. DICHIARAZIONE INIZIO ATTIVITÀ AGRITURISTICA COMUNALELa presentazione al Comune competente della Dichiarazione di inizio attività (DIA) ai sensi dell’art. 10 della L.R. n. 4/2009 è atto indispensabile per poter svolgere l’attività agrituristica. Tale dichiarazione, resa conformemente all’art. 19 della Legge n. 241 del 7 agosto 1990 R “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso” e successive modificazioni ed integrazioni, è unica per tutte le attività agrituristiche svolte. Per le attività sociali si fa riferimento alla specifica disciplina prevista dalla normativa regionale o nazionale. |
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14. IMMOBILI PER ATTIVITÀ AGRITURISTICHETutti gli edifici esistenti sul fondo alla data del 15 aprile 2009, sia destinati ad abitazione che strumentali all’attività agricola, possono essere destinati all’attività agrituristica, nel rispetto dei limiti e dei vincoli accertati dalla pianificazione territoriale ed urbanistica di cui all’art. 6 della L.R. n. 20/2000. A tal fine sono ammessi interventi di recupero che risultino compatibili con le caratteristiche tipologiche dell’immobile e con il contesto ambientale. A tale scopo i Comuni, nei propri strumenti urbanistici, possono specificare le caratteristiche tipologiche degli edifici presenti sul territorio comunale che risultano compatibili con i diversi usi dell’attività agrituristica. A titolo di esempio, immobili quali allevamenti zootecnici industriali, hangar per la custodia dei foraggi, serre fisse e simili, di norma, non risultano compatibili con l’attività agrituristica principale di ospitalità, ma possono essere riutilizzati per funzioni complementari ed ad essa integrata. |
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15. ACCESSIBILITÀ DELLE STRUTTUREAl fine del rispetto delle norme in materia di superamento e dell’eliminazione delle barriere architettoniche ed in applicazione del Decreto Ministeriale n. 236 del 14 giugno 1989 “Prescrizioni tecniche necessarie a garantire l&r |
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16. ASPETTI IGIENICO SANITARI |
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16.1 Aspetti strutturali generaliIl comma 2 dell’art. 13 della L.R. n. 4/2009 prevede che le normative igienico-sanitarie specifiche per il settore agrituristico devono tenere conto delle caratteristiche strutturali, rurali, architettoniche e tipologiche degli immobili nonché della specificità delle produzioni e delle attivi |
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16.2 Sale pluriusoQualora presso l’azienda agrituristica siano presenti sale pluriuso destinate ad una o più delle attività definite all&rsqu |
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16.3 PiscinePer quanto applicabile, si fa riferimento alla disciplina regionale in materia, in particolare alla D |
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16.4 Sicurezza alimentare16.4.1 Ristorazione Di norma le imprese agrituristiche che effettuano la somministrazione di pasti sono dotate di una cucina utilizzata per la preparazione degli stessi, in aggiunta alla cucina dell’abitazione. Per le imprese che offrono esclusivamente l’ospitalità rurale familiare e per le imprese agrituristiche che preparano e somministrano pasti e bevande nel numero massimo di dieci coperti per ciascuno dei due pasti principali, può essere previsto l’uso della cucina domestica presente nella parte abitativa del fondo. Nella Dichiarazione di inizio attività di cui all’art. 10 della L.R. n. 4/09 e nella notifica ai fini della registrazione di cui al Reg. (CE) n. 852/2004, disciplinata a livello regionale con determinazione n. 9223/2008 “Procedura per la registrazione delle attività e il riconoscimento degli stabilimenti del settore alimentare e dei sotto prodotti di origine animale di cui alla Deliberazione di Giunta n. 1015/08” debbono essere identificati gli spazi interni ed esterni destinati alla somministrazione dei pasti, con l’indicazione del numero dei posti-tavola. Il dimensionamento di detti spazi deve essere compatibile con le caratteristiche della cucina e dei servizi in dotazione all’attività, anche in considerazione dell’eventuale presenza di superfici esterne utilizzate in aggiunta o in alternativa a quelle interne. In caso di “degustazione di prodotti agricoli” di cui al precedente punto 4.3 - anche a pagamento - di un prodotto agricolo senza particolari lavorazioni di cucina dovranno essere identificate le strutture e le attrezzature necessarie per garantire il rispetto delle norme igienico-sanitarie in funzione del prodotto offerto. 16.4.2 Requisiti strutturali I locali di ristorazione devono possedere i seguenti requisiti dimensionali minimi: a) Cucina: - almeno 12 mq nel caso di autorizzazioni che prevedano fino a 6.000 pasti/anno; - almeno 20 mq, più un locale o area ben delimitata per il lavaggio delle stoviglie, nel caso di autorizzazioni che prevedano più di 6.000 pasti/anno. b) Dispensa: - almeno 8 mq nel caso di attività che prevedano fino a 6.000 pasti/anno; - almeno 12 mq nel caso di attività che prevedano più di 6.000 pasti/anno. c) Sala da pranzo: - almeno 1,20 mq per ogni posto a sedere d) Servizi igienici: - almeno due W.C. di cui uno per il pubblico e uno per il personale di servizio, nel caso di attività che prevedano fino a 6.000 pasti/anno; - almeno tre W.C. di cui due per il pubblico (uno dei quali accessibile) e uno per personale di servizio nel caso di attività che prevedano più di 6.000 pasti/anno. Qualora l’attività di ristorazione superi i 15.000/pasti anno dovranno essere applicati parametri più ampi, in conformità a quanto previsto dai regolamenti locali per le attività di ristorazione pubblica, relativamente al numero dei W.C. occorrenti, all’ampiezza e alla disposizione delle cucine e dispense nonché il |
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16.5 Piazzole per agricampeggioLe piazzole dovranno avere una superficie a prato o pavimento di almeno 60 mq e dovranno essere provviste di impianti di prevenzione incendi ed illuminazione, real |
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17. PERIODO DI APERTURA E TARIFFEEntro il 1° ottobre di ogni anno, l’operatore agrituristico deve comunicare al Comune e alla Provincia il calendario di apertura dell’impresa, nonché l’elenco dei prezzi che intende applicare per i servizi agrituristici di somministrazione pasti e bevande e per il pernottamento. Tali prezzi dovranno essere rispettati per tutto l’anno successivo salvo eventuali variazioni che dovranno essere comunicate al Comune e alla Provincia entro il 31 marzo. |
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18. CLASSIFICAZIONE DELLE AZIENDE AGRITURISTICHELa Legge n. 96/2006 prevede che il Ministero delle Politiche Agricole e Forestali determini criteri di classificazione omogenei per l’intero territorio nazionale e definisca le moda |
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19. OSPITALITÀ RURALE FAMILIARERappresenta una specifica forma di agriturismo nella quale l’imprenditore si impegna volontariamente a svolgere l’attività nel rispetto dell’art. 16 della L.R. n. 4/2009. Tale forma di ospitalità può svolgersi solo nei territori indicati al comma 1 dell’art. 16 della L.R. n. 4/2009. |
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20. CLUB DI ECCELLENZAI Club di eccellenza sono costituiti da imprese agrituristiche e sono finalizzati a migliorare l’offerta agrituristica in un’ottica di specializzazione e di valorizzazione dei servizi o dei prodotti offerti. I Club potranno pertanto avere come oggetto di valorizzazione: - un uso prevalente di prodotti propri o tipici nell’ambito della ristorazione agrituristica per la preparazione dei pasti. L’obiettivo di eccellenza si può ottenere aumentando di almeno un 25% la presenza dei prodotti di cui ai punti a) e/o b) del comma 4 dell’art. 6 della L.R. n. 4/2009; - un uso di almeno il 30% di un’unica tipologia di prodotto aziendale accompagnata da almeno un menù fisso di degustazione specifico disponibile su prenotazione; - presenza di un prodotto aziendale/naturale di nicchia a forte tipicità agricolo o ambientale che viene proposto contemporaneamente in ambito ristorativo, in vendita diretta allo stato fresco, conservato o trasformato. Per il pacchetto proposto deve essere allegata una relazione che evidenzi le potenzialità dell’offerta ai fini di un richiamo turistico e/o enogastronomico; |
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21. DISPOSIZIONI RELATIVE AD AUTORIZZAZIONE DI PUBBLICO ESERCIZIO DI SOMMINISTRAZIONE ALIMENTI E BEVANDEL’art. 20 comma 6 della L.R. n. 14/2003 rubricato “Norme transitorie” sancisce che i soggetti che alla data del 10 agosto 2003 risultino titolari da due anni di una autorizzazione comunale per attività agrituristiche hanno titolo ad ottenere il rilascio dell’autorizzazione per l’attivit& |
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22. CONTROLLI E SANZIONIL’art. 19 della L.R. n. 4/2009 indica i principali obblighi a cui è sottoposto l’operatore agrituristico. È obbligatorio esporre all’ingresso della struttura agrituristica il marchio dell’agriturismo approvato con Decreto del Presidente della Giunta n. 153 dell’1 marzo 1995, di cui all’Allegato 8 ed eventualmente, a fianco, quello relativo all’“Ospitalità Rurale Familiare”. Il cartello delle dimensioni di cm. 60 x 60 dovrà essere ben visibile e posizionato all’accesso principale della struttura. All’interno dei locali dell’azienda, in prossimità del punto di ricevimento dei clienti o alla cassa, dovrà essere esposta una copia dell’autorizzazione comunale o della Dichiarazione di inizio attività presentata al Comune. |
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23. DISPOSIZIONI PERIODO TRANSITORIOLe abilitazioni all’esercizio dell’attività agrituristica e le certificazioni relative al rapporto di connessione rilasciate agli imprenditori agrituristici di cui all&rs |
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ALLEGATO 1 |
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NUMERO MEDIO ANNUO DI GIORNATE LAVORATIVE STIMATE NECESSARIE PER LE COLTURE E GLI ALLEVAMENTI PIU’ DIFFUSI NELLE AZIENDE AGRICOLE DI PIANURAomissis |
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ALLEGATO 2 |
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2.1 SCHEMA RICHIESTA DI ABILITAZIONE ALL’ESERCIZIO DELL’ATTIVITÀ AGRITURISTICA, CERTIFICAZIONE RELATIVA AL RAPPORTO DI CONNESSIONE E ISCRIZIONE ALL’ELENCO PROVINCIALE DEGLI OPERATORI AGRITURISTICI (L.R. N. 4 DEL 31 MARZO 2009, ARTT. 8 E 30) |
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2.2 SCHEMA RICHIESTA DI AGGIORNAMENTO A: ABILITAZIONE ALL’ESERCIZIO DELL’ATTIVITÀ AGRITURISTICA, CERTIFICAZIONE RELATIVA AL RAPPORTO DI CONNESSIONE, ISCRIZIONE ALL’ELENCO PROVINCIALE DEGLI OPERATORI AGRITURISTICI (L.R. N. 4 DEL 31 MARZO 2009, ARTT. 8 E 30) |
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2.3 SCHEMA RICHIESTA DI ABILITAZIONE ALL’ESERCIZIO DELL’ATTIVITÀ AGRITURISTICA DENOMINATA OSPITALITÀ RURALE, CERTIFICAZIONE RELATIVA AL RAPPORTO DI CONNESSIONE E ISCRIZIONE ALL’ELENCO PROVINCIALE DEGLI OPERATORI AGRITURISTICI (L.R. N. 4 DEL 31 MARZO 2009, ARTT. 16 E 30) |
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ALLEGATO 3 |
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SCHEMA VERBALE ISTRUTTORIA |
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ALLEGATO 4 |
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SCHEMA CERTIFICATO RELATIVO AL RAPPORTO DI CONNESSIONE TRA ATTIVITÀ AGRITURISTICA E ATTIVITÀ AGRICOLA |
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ALLEGATO 5 |
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SCHEMA DICHIARAZIONE INIZIO ATTIVITÀ AGRITURISTICA |
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ALLEGATO 6 |
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SCHEMA COMUNICAZIONE PREZZIomissis |
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ALLEGATO 7 |
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MARCHIO OSPITALITÀ RURALE FAMILIAREomissis |
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ALLEGATO 8 |
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MARCHIO AGRITURISMOomissis |
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27/11/2024
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