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L. R. Marche 12/10/2009, n. 24

Disciplina regionale in materia di gestione integrata dei rifiuti e bonifica dei siti inquinati.
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Art. 1 - (Oggetto e finalità)

1. La presente legge, in attuazione delle disposizioni del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale), e in armonia con i principi e le norme comunitarie, disciplina la gestione integrata dei rifiuti nel territorio regionale, nonché la messa in sicurezza, la bonifica e il ripristino ambientale dei siti inquinati, al fine di assicurare la salvaguardia e la tutela della salute pubblica, dei valori naturali, ambientali e paesaggistici ed in particolare di:

a) prevenire la produzione di rifiuti e ridurne la pericolosità;

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Art. 2 - (Funzioni della Regione)

1. La Regione esercita le funzioni di cui all’articolo 196 del d.lgs. 152/2006 ed in particolare:

a) promuove la gestione integrata dei rifiuti, come complesso delle attività volte a ridurre la quantità dei rifiuti prodotti, nonché ad ottimizzare la raccolta, compresa la raccolta differenziata, il recupero e lo smaltimento dei rifiuti;

b) approva il piano regionale di gestione dei rifiuti di cui all’articolo 5;

c) verifica la conformità al piano regionale dei Piani d’ambito

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Art. 3 - (Funzioni delle Province)

1. Le Province esercitano le funzioni di cui all’articolo 197 del d.lgs. 152/2006 e in particolare:

a) individuano, sulla base del Piano territoriale di coordinamento provinciale (PTC) e del piano regionale di gestione dei rifiuti, le aree idonee alla localizzazione degli impianti di smaltimento dei rifiuti, nonché le aree non idonee alla localizzazione degli impianti di recupero e smaltimento dei rifiuti, sentiti l’AdA e i Comuni interessati;

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Art. 4 - (Funzioni dei Comuni)

1. I Comuni concorrono alla gestione integrata dei rifiuti urbani e assimilati secondo quanto previsto dall’articolo 198 del d.lgs. 152/2006.

1

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Art. 5 - (Piano regionale di gestione dei rifiuti)

1. Il piano regionale di gestione dei rifiuti definisce gli indirizzi e le modalità per il perseguimento delle finalità di cui all’articolo 1 della presente legge.

2. Il piano regionale contiene in particolare:

a) l’analisi della tipologia, delle quantità e dell’origine dei rifiuti da recuperare o da smaltire, suddivisi per singolo ATO;

b) l’indicazione del complesso delle attività, delle tipologie e dei fabbisogni di impianti di recupero e di smaltimento dei rifiuti urbani da realizzare nella Regione, tenendo conto dell’obie

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Art. 6 - (Ambiti territoriali ottimali)

1. Gli ATO coincidono con il territorio di ciascuna provincia e assumono la seguente denominazione:

a) ATO 1 - Pesaro e Urbino;

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Art. 7 - (Attribuzione delle competenze per l’organizzazione, l’affidamento e il controllo del servizio di gestione integrata dei rifiuti)

N24

1. In attuazione dell’articolo 2, comma 186 bis, della legge 23 dicembre 2009, n. 191 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato. Legge finanziaria 2010) le funzioni già esercitate dalle Autorità d’ambito di cui all’articolo 201 del d.lgs. 152/2006 sono svolte dall’Assemblea territoriale d’ambito (ATA) alla quale partecipano obbligatoriamente i Comuni e la Provincia ricadenti in ciascun ATO. L’ATA è dotata di personalità giuridica di diritto pubblico e di autonomia gestionale, amministrativa e di bilancio. I rapporti tra gli enti locali appartenenti all’ATA sono regolati da apposita convenzione, stipulata ai sensi dell’articolo 30 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali). N15

2. La convenzione di cui al comma 1 prevede in particolare:

a) le modalità di funzionamento dell’Assemblea territoriale d’ambito

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Art. 8 - (Stipula della convenzione e costituzione dell’ATA)

N25

1. La Giunta regionale approva, sentito il Consiglio delle autonomie locali, lo schema della convenzione prevista all’articolo 7 e lo trasmette agli enti locali appartenenti all’ATO ai fini dell’adozione, da effettuarsi nei successivi trenta giorni.

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Art. 8-bis - (Conferenza regionale dei Presidenti degli ambiti territoriali ottimali per i rifiuti)

N7

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Art. 9 - (Funzioni dell’AdA)

N13

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Art. 10 - (Piano d’ambito)

N26

1. Il PdA definisce, nell’ATO di riferimento, il complesso delle attività e dei fabbisogni degli impianti necessari a garantire la gestione integrata dei servizi disciplinati dalla presente legge.

2. N19 [Il PdA è redatto, in conformità al Piano regionale di gestione dei rifiuti di cui all’articolo 5, escludendo qualsiasi forma di combustione del combustibile solido secondario (CSS), dei rifiuti o dei materiali e sostanze derivanti dal trattamento dei rifiuti medesimi, ad eccezione del metano.]

3. Il PdA contiene in particolare:

a) l’analis

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Art. 10-bis (Autorizzazione regionale)

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Art. 11 - (Localizzazione e autorizzazione degli impianti)

N27

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Art. 12 - (Catasto regionale dei rifiuti)

1. La sezione regionale del catasto dei rifiuti, istituita presso l’ARPAM, assicura la tenuta del quadro conoscitivo completo rela

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Art. 13 - (Azioni per la prevenzione dei rifiuti)

1. La Regione, gli enti locali e l’AdA, ai fini di cui all’articolo 1, comma 1, lettera a), favoriscono e sostengono:

a) a

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Art. 14 - (Azioni per favorire la raccolta differenziata e le forme di recupero)

1. La Regione, fermo restando quanto previsto dalla l.r. 20 gennaio 1997, n. 15 (Disciplina del tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi), ai fini del raggiungimento degli o

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Art. 15 - (Azioni per favorire la bonifica e il ripristino ambientale dei siti contaminati)

1. La Regione concede contributi agli enti pubblici competenti alla realizzazione d’ufficio degli interventi di bonifica, di ripri

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Art. 16 - (Educazione e formazione)

1. La Regione e gli enti locali, nell’ambito delle rispettive competenze, realizzano e promuovono, anche in collaborazione con associazioni, aziende, società e

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Art. 17 - (Appalti verdi)

1. Ferme restando le disposizioni di cui all’articolo 4 della l.r. 16 dicembre 2008, n. 36 (Legge comunitaria regionale 2008), la

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Art. 18 - (Potere sostitutivo)

N6

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Art. 19 - (Disposizioni finanziarie)

1. All’attuazione degli interventi e delle azioni previste dalla presente legge concorrono la Regione e gli enti locali tramite risorse finanziarie pr

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Art. 20 - (Norme transitorie e finali)

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Art. 21 - (Abrogazioni)

1. Sono abrogati:

a) la l.r. 28 ottobre 1999, n. 28 (Disciplina regionale in materia di rifiuti. Attuazione del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22);

b) la l.r. 9 marzo 2000, n. 17 (Modifiche alla le

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