Comma abrogato dall’art. 7, comma 5, della L.R. 25/10/2011, n. 18, così recitava:

“3. I consorzi obbligatori istituiti ai sensi della l.r. 28/99 sono soppressi a decorrere dalla data di costituzione delle AdA di cui all’articolo 7. I presidenti dei consorzi effettuano la ricognizione dei rapporti pendenti entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.”

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