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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
L. R. Marche 09/05/2019, n. 11
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- Deliberaz. G.R. 22/01/2024, n. 36
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Art. 1 - (Oggetto)1. Questa legge, nel rispetto della normativa europea e statale e in particolare in attuazione del comma 8 dell’articolo 7 bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale): |
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Art. 2 - (Ambito di applicazione)1. Sono sottoposti a verifica di assoggettabilità a VIA i progetti elencati negli allegati B1 e B2 a questa legge in applicazione dei criteri e delle soglie di cui al decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare del |
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Art. 3 - (Autorità competenti)1. La Regione è l’autorità competente per i progetti elencati: a) negli allegati A1 e B1 a questa legge; |
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Art. 5 - (Definizione degli elaborati di progetto e dello studio di impatto ambientale)1. Le fasi facoltative di definizione del livello di dettaglio degli elaborati progettuali ai fini del procedimento di VIA e di definizione dei contenuti del |
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Art. 6 - (Provvedimento autorizzatorio unico)1. Il procedimento relativo al provvedimento autorizzatorio unico si svolge con le modalità e nei termini di cui all’articolo 27 bis del d.lgs. 152/2006. |
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Art. 7 - (Provvedimento autorizzatorio unico in caso di progetti in variante allo strumento urbanistico comunale)1. La determinazione motivata di conclusione della conferenza di servizi che costituisce il provvedimento autorizzatorio unico relativa a progetti la cui approvazione ha per legge l’effetto di variante allo strumento urbanistico dà atto di tale variante. La valutazione ambientale strategica (VAS) non è necessaria per la localizzazione di singole opere ai sensi del comma 12 dell’articolo 6 del d.lgs. 152/2006. |
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Art. 8 - (Supporto tecnico-scientifico)1. Per lo svolgimento delle attività istruttorie finalizzate al rilascio del provvedimento di verifica di assoggettabilità a VIA e del provvedimento di VIA, le autorità competenti di cui all’articolo 3 si avvalgono del supporto tecnico scientifi |
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Art. 9 - (Oneri istruttori)1. Gli oneri a carico del proponente per la verifica di assoggettabilità a VIA previsti dall’articolo 33 del d.lgs. 152/2006 sono definiti nella misura pari allo 0,5 per mille del valore dell’opera o dell’intervento, come dichiarato dal proponente ai sensi dell’articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (T |
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Art. 10 - (Assemblea pubblica)1. Nel caso di opere o interventi da assoggettare a VIA, il proponente, di sua iniziativa o su richiesta dei Comuni interessati o del pubblico interessato, può illustrare il progetto che intende realizzare e i principali impatti ambientali da ess |
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Art. 11 - (Informazioni sulla decisione)1. II provvedimento di verifica di assoggettabilità a VIA e il provvedimento autorizzatorio unico sono pubblicati in versione integrale sui siti web d |
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Art. 12 - (Verifica di ottemperanza)1. Ai fini della verifica di ottemperanza di cui all’articolo 2 |
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Art. 14 - (Norme finanziarie)1. Per l’attuazione di questa legge è autorizzata per il triennio 2019-2021 la spesa annua di euro 21.821,25 iscritta a carico della Missione 09, Pr |
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Art. 15 - (Norme transitorie e finali)1. La Giunta regionale, previo parere della Commissione assembleare competente, adotta entro centottanta giorni dall’entrata in vigore di questa legge le linee guida per la definizi |
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Art. 16 - (Abrogazioni)1. Sono o restano abrogati: a) la legge regionale 26 marzo 2012, n. 3 (Disciplina regionale della valutazione di impatto ambientale – VIA); b) il comma 1 bis dell’articolo 2 della legge regionale 12 ottobre 2009, n. 24 (Disciplina regionale in materia di gestione integra |
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Allegato A1 - Progetti sottoposti a VIA di competenza regionale
a) Recupero di suoli dal mare per una superficie che superi i 200 ha. b) Utilizzo non energetico di acque superficiali nei casi in cui la derivazione superi i 1.000 litri al secondo e di acque sotterranee ivi comprese acque termali e minerali, nei casi in cui la derivazione superi i 100 litri al secondo. c) Impianti industriali destinati: 1) alla fabbricazione di pasta per carta a partire dal legno o da altre materie fibrose; 2) alla fabbricazione di carta e cartoni con capacità di produzione superiore a 200 t/die. d) Trattamento di prodotti intermedi e fabbricazione di prodotti chimici con una capacità superiore alle 35.000 t/anno di materie prime lavorate. e) Produzione di pesticidi, prodotti farmaceutici, pitture e vernici, elastomeri e perossidi, per insediamenti produttivi di capacità superiore alle 35.000 t/ |
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Allegato A2 - Progetti sottoposti a VIA di competenza provincialea) Impianti di smaltimento e recupero di rifiuti pericolosi, mediante operazioni di cui all'allegato B, lettere D1, D5, D9, D10 e D11, e all'allegato C, lettera R1, della parte quarta del d.lgs. 152/2006. b) Impianti di smaltimento e recupero di rifiuti non pericolosi, con capacità superiore a 100 t/giorno, mediante operazioni di incenerimento o di trattamento di cui all'allegato B, lettere D9, D10 e D11, ed allegato C, lettera R1, della parte quarta |
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Allegato B1 - Progetti sottoposti a verifica di assoggettabilità di competenza regionale1. Agricoltura: a) Impianti per l’allevamento intensivo di animali il cui numero complessivo di capi sia maggiore di quello derivante dal seguente rapporto: 40 quintali di peso vivo di animali per ettaro di terreno funzionalmente asservito all'allevamento. Sono comunque esclusi, indifferentemente dalla localizzazione, gli allevamenti con numero di animali inferiore o uguale a: 1.000 avicoli, 800 cunicoli, 120 posti per suini da produzione (di oltre 30 kg) o 45 posti per scrofe, 300 ovicaprini, 50 bovini; b) Progetti di gestione delle risorse idriche per l'agricoltura, compresi i progetti di irrigazione e di drenaggio delle terre, per una superficie superiore ai 300 ettari; c) Impianti di piscicoltura intensiva per superficie complessiva oltre i 5 ettari; d) Progetti di ricomposizione fondiaria che interessano una superficie superiore ai 200 ettari. 2. Industria energetica ed estrattiva: |
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Allegato B2 - Progetti sottoposti a verifica di assoggettabilità di competenza provinciale1. Agricoltura: a) Cambiamento di uso di aree non coltivate, seminaturali o naturali per la loro coltivazione agraria intensiva con una superficie superiore a 10 ettari; b) Iniziale forestazione di una superficie superiore a 20 ettari; deforestazione allo scopo di conversione di altri usi del suolo di una superficie superiore a 5 ettari. 2. Industria energetica: a) impianti industriali non termici per la produzione di energia elettrica da conversione fotovoltaica e impianti solari termici con potenza complessiva superiore a 1MW. (1) 3. Lavorazione dei metalli e dei prodotti minerali: a) Impianti di arrostimento o sinterizzazione di minerali metalliferi che superino 5.000 mq di superficie impegnata o 50.000 mc di volume; b) Impianti di produzione di ghisa o acciaio (fusione primaria o secondaria) compresa la relativa colata continua di capacità superiore a 2,5 tonnellate all'ora; c) Impianti destinati alla trasformazione di metalli ferrosi mediante: 1) laminazione a caldo con capacità superiore a 20 tonnellate di acciaio grezzo all'ora; 2) forgiatura con magli la cui energia di impatto supera 50 kj per maglio e allorché la potenza calorifica è superiore a 20 MW; 3) applicazione di strati protettivi di metallo fuso con una capacità di trattamento superiore a 2 tonnellate di acciaio grezzo all'ora; d) Fonderie di metalli ferrosi con una capacità di produzione superiore a 20 tonnellate al giorno; e) Impianti di fusione e lega di metalli non ferrosi, compresi i prodotti di recupero (affinazione, formatura in fonderia) con una capacità di fusione superiore a 10 tonnellate per il piombo e il cadmio o a 50 tonnellate per tutti gli altri metalli al giorno; f) Impianti per il trattamento di superficie di metalli e materie plastiche mediante processi elettrolitici o chimici qualora le vasche destinate al trattamento abbiano un volume superiore a 30 mc; g) Impianti di costruzione e montaggio di auto e motoveicoli e costruzione dei relativi motori; impianti per la costruzione e riparazione di aeromobili; costruzione di materiale ferroviario e rotabile che superino 10.000 mq di superficie impegnata o 50.000 mc di volume; h) Cantieri navali di superficie complessiva superiore a 2 ettari; i) Imbutitura di fondo con esplosivi che superino 5.000 mq di superficie impegnata o 50.000 mc di volume; l) Cokerie (distillazione a secco di carbone); |
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Allegato C - Criteri per la verifica di assoggettabilità1. Caratteristiche dei progetti Le caratteristiche dei progetti debbono essere considerate tenendo conto, in particolare: a) delle dimensioni e della concezione dell'insieme del progetto; b) del cumulo con altri progetti esistenti e/o approvati; c) dell'utilizzazione di risorse naturali, in particolare suolo, territorio, acqua e biodiversità; d) della produzione di rifiuti; e) dell'inquinamento e disturbi ambientali; f) dei rischi di gravi incidenti e/o calamità attinenti al progetto in questione, inclusi quelli dovuti al cambiamento climatico, in base alle c |
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Allegato C-bis - Contenuti dello studio preliminare ambientale1. Descrizione del progetto, comprese in particolare: a) la descrizione delle caratteristiche fisiche dell'insieme del progetto e, ove pertinente, dei lavori di demolizione; |
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Allegato D - Contenuti dello Studio di Impatto Ambientale1. Descrizione del progetto, comprese in particolare: a) la descrizione dell'ubicazione del progetto, anche in riferimento alle tutele e ai vincoli presenti; b) una descrizione delle caratteristiche fisiche dell'insieme del progetto, compresi, ove pertinenti, i lavori di demolizione necessari, nonché delle esigenze di utilizzo del suolo durante le fasi di costruzione e di funzionamento; c) una descrizione delle principali caratteristiche della fase di funzionamento del progetto e, in particolare dell'eventuale processo produttivo, con l'indicazione, a titolo esemplificativo e non esaustivo, del fabbisogno e del consumo di energia, della natura e delle quantità dei materiali e delle risorse naturali impiegate (quali acqua, territorio, suolo e biodiversità); d) una valutazione del tipo e della quantità dei residui e delle emissioni previsti, quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, inquinamento dell'acqua, dell'aria, del suolo e del sottosuolo, rumore, vibrazione, luce, calore, radiazione, e della quantità e della tipologia di rifiuti prodotti durante le fasi di costruzione e di funzionamento; e) la descrizione della tecnica prescelta, con riferimento alle migliori tecniche disponibili a costi non eccessivi, e delle altre tecniche previste per prevenire le emissioni degli impianti e per ridurre l'utilizzo delle risorse naturali, confrontando le tecniche prescelte con le migliori tecniche disponibili. 2. Descrizione delle principali alternative ragionevoli del progetto (quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, quelle relative al |
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