Articolo abrogato dall’art. 42, comma 10, della L.R. 15/11/2010, n. 16, così recitava:

“Art. 11 - (Localizzazione e autorizzazione degli impianti)

1. L’autorizzazione di cui all’articolo 208 del d.lgs. 152/2006 costituisce formale localizzazione degli impianti di smaltimento e di recupero dei rifiuti.

2. Per gli impianti di smaltimento e recupero dei rifiuti per i quali la valutazione di impatto ambientale (VIA) è di competenza regionale ai sensi dell’articolo 4, comma 1, lettera b), della legge regionale 14 aprile 2004, n. 7 (Disciplina della procedura di valutazione di impatto ambientale), la Regione assume anche la competenza al rilascio dell’autorizzazione unica di cui all’articolo 208 del d.lgs. 152/2006 e quella relativa al rilascio dell’Autorizzazione integrata ambientale (AIA) prevista dall’articolo 213 del d.lgs. 152/2006. In ogni caso, la VIA è di competenza regionale qualora l’impianto sia situato ad una distanza pari o inferiore a 3 km dal confine provinciale.

3. Per le ipotesi di cui al comma 2, la Giunta regionale, di concerto con le Province interessate, emana apposite linee guida contenenti i criteri per l’individuazione dei possibili siti alternativi.”

Dalla redazione