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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
L. R. Sardegna 23/10/2009, n. 4
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- L.R. 19/01/2011, n. 1
- L.R. 20/04/2011, n. 11
- L.R. 21/11/2011, n. 21
- L.R. 23/04/2015, n. 8
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Capo I - Disposizioni straordinarie per la riqualificazione del patrimonio edilizio esistente |
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Art. 1 - Finalità1. La Regione autonoma della Sardegna promuove il sostegno dell’economia median |
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Art. 2 - Interventi di adeguamento e ampliamento del patrimonio edilizio esistente1. È consentito, anche mediante il superamento degli indici massimi di edificabilità previsti dagli strumenti urbanistici ed in deroga alle vigenti disposizioni normative regionali, l’adeguamento e l’incremento volumetrico dei fabbricati ad uso residenziale, di quelli destinati a servizi connessi alla residenza e di quelli relativi ad attività produttive, nella misura massima, per ciascuna unità immobiliare, del 20 per cento della volumetria esistente, nel rispetto delle previsioni di cui al decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192 R (Attuazione della direttiva 2002/91/CE relativa al rendimento energetico nell’edilizia) e successive modifiche ed integrazioni. Per volumetria esistente si intende quella realizzata alla data del 31 marzo 2009. 2. Tali adeguamenti e incrementi si inseriscono in modo organico e coerente con i caratteri formali e architettonici del fabbricato esistente e costituiscono strumento per la riqualificazione dello stesso in funzione della tipologia edilizia interessata, “senza la necessità, salvo i casi di vincoli paesaggistici, della redazione di ulteriori elaborazioni fotografiche di simulazione”N3 nel rispetto delle seguenti prescrizioni: a) nel caso di tipologie edilizie uni-bifamiliari gli adeguamenti e incrementi possono avvenire mediante la realizzazione di nuovi corpi di fabbrica in ampliamento nei diversi piani, mediante sopraelevazione o mediante realizzazione |
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Art. 3 - Interventi di ampliamento per le costruzioni in zona agricola1. Nelle zone omogenee E, così come individuate dagli strumenti urbanistici vigenti, gli incrementi volumetrici sono disciplinati dalle seguenti disposizioni, anche mediante il superamento degli indici massimi di edificabilità previsti dagli strumenti urbanistici ed in deroga alle vigenti disposizioni normative regionali. 2. Per gli immobili destinati ad usi agro-silvo-pastorali e per quelli ad uso residenziale, compresi nella fascia costiera tra i 300 ed i 2.000 metri dalla |
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Art. 4 - Interventi di ampliamento degli immobili a finalità turistico-ricettiva1. Per gli immobili destinati allo svolgimento di attività turistico-ricettiva situati in aree extraurbane nella fascia costiera dei 300 metri dalla linea di battigia, ridotta a 150 metri nelle isole minori, è consentito, anche mediante il superamento degli indici massimi di edificabilità previsti dagli strumenti urbanistici vigenti e dalle vigenti disposizioni normative regionali, l’incremento del 10 per cento della volumetria esistente alla data del 31 marzo 2009, qualora gli interventi siano tali da determinare il contenimento del consumo energetico con una riduzione maggiore del 10 per cento del fabbisogno di energia |
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Art. 5 - Interventi di demolizione e ricostruzione1. La Regione promuove il rinnovamento del patrimonio edilizio ad uso residenziale e di quello destinato a servizi connessi alla residenza, turistico-ricettivo e produttivo esistente mediante interventi di “demolizione e ricostruzione, senza l’obbligo del rispetto dell’aspetto, della forma e dell’orientamento dell’edificio originario all’interno del lotto” N3 delle costruzioni ultimate entro il 31 dicembre 1989, che necessitino di essere adeguate in relazione ai requisiti qualitativi, architettonici, energetici, tecnologici, di sicurezza strutturale ed a quelli necessari a garantire l’accessibilità dell’edificio alle persone disabili. 2. Per gli interventi di cui al comma 1, anche mediante il superamento degli indici massimi di edificabilità previsti dagli strumenti urbanistici e dalle vigenti disposizioni normative regionali, è consentito un incremento volumetrico del 30 per cento in caso di integrale demolizione e ricostruzione degli edifici ad uso residenziale e di quelli destinati a servizi connessi alla residenza, di quelli destinati ad attività |
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Art. 6 - Interventi sul patrimonio edilizio pubblico1. Al fine di agevolare la riqualificazione del patrimonio edilizio di proprietà pubblica, è consentito, anche mediante il superamento degli indici massimi di edificabilità previsti dagli strumenti urbanistici e dal |
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Art. 7 - "Commissione regionale"N181. N19 |
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Art. 8 - Condizioni di ammissibilità degli interventi1. Gli interventi previsti negli articoli 2, 3, 4, 5 e 6 non sono ammessi: a) su edifici privi di titolo abilitativo, ove prescritto; b) sui beni immobili di interesse artistico, storico, archeologico o etno-antropologico vincolati ai sensi della parte II del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell’articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137) e successive modifiche ed integrazioni, ad esclusione dei casi previsti negli articoli precedenti. N6 “1 bis. Le disposizioni di cui agli articoli 2, 3, 4, 5 e 6 sono altresì ammesse anche contestualmente alle eventuali istanze di accertamento di co |
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Art. 9 - Oneri1. Per gli incrementi di cui agli articoli 2, 3 e 4, gli oneri di concessione, ove dovuti, sono ridotti del 40 per cento se relativi alla prima abitazione del proprietario o dell’avente titolo, ovvero aumentati del 60 per cento negli altri casi. Per gli ampliamenti di cui |
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Capo II - Norme in materia di pianificazione paesaggistica |
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Art. 11 - Aggiornamento e revisione del Piano paesaggistico regionale1. Con periodicità biennale la Giunta regionale procede all’aggiornamento e alla revisione dei contenuti descrittiv |
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Art. 14 - Modifiche alla legge regionale 4 agosto 2008, n. 131. L’articolo 2 della legge regionale n. 13 del 2008 R è sostituito dal seguente: “Art. 2 - (Disciplina per le ar |
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Capo III - “Norme per il recupero del patrimonio edilizio esistente” N3 |
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Art. 16 - Abrogazione1. Il comma 3 dell’articolo 4 della legge regionale n.8 del 2004, è abro |
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Art. 17 - Entrata in vigore1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione autonoma della Sardegna. |
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