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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
L. R. Sardegna 21/11/2011, n. 21
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- L.R. 23/11/2012, n. 22
- L.R. 07/10/2013, n. 28
- Sent. Corte Cost. 20/07/2016, n. 189
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Capo I - Modifiche ed integrazioni alla legge regionale n. 4 del 2009 |
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Art. 1 - Modifiche e integrazioni alla legge regionale n. 4 del 20091. Alla legge regionale 23 ottobre 2009, n. 4 (Disposizioni straordinarie per il sost |
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Art. 2 - Modifiche agli interventi di adeguamento ed ampliamento del patrimonio edilizio esistente1. All’articolo 2 della legge regionale n. 4 del 2009, R sono apportate le modifiche di cui ai seguenti commi. 2. Al comma 2, dopo le parole: “tipologia edilizia interessata”, sono aggiunte le seguenti: “senza la necessità, salvo i casi di vincoli paesaggistici, della redazione di ulteriori elaborazioni |
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Art. 3 - Modifiche agli interventi di ampliamento per le costruzioni in zona agricola1. All’articolo 3 della legge regionale n. 4 del 2009 sono apportate le seguenti modifiche: a) dopo il comma 2 è inserito il se |
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Art. 4 - Modifiche agli interventi di ampliamento degli immobili a finalità turistico-ricettiva1. All’articolo 4 della legge regionale n. 4 del 2009 sono apportate le seguent |
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Art. 5 - Modifiche agli interventi di demolizione e ricostruzione1. All’articolo 5 della legge regionale n. 4 del 2009, sono apportate le seguenti modifiche: a) al comma 1, le parole: “sostituzione edilizia”, sono sostituite dalle seguenti: “demolizione e ricostruzione, senza l’obbligo del rispetto dell’aspetto, della forma e dell’orientamento dell’edificio originario all’interno del lot |
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Art. 6 - Modifiche al funzionamento e composizione della Commissione per il paesaggio e la qualità architettonica1. I commi 2, 3 e 4 dell’articolo 7 della legge regionale n. 4 del 2009 sono così sostituiti: |
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Art. 7 - Modifiche alle condizioni di ammissibilità degli interventi1. All’articolo 8 della legge regionale n. 4 del 2009, sono apportate le seguenti modifiche: a) dopo il comma 1 è aggiunto il seguente: “1 bis. Le disposizioni di cui agli articoli 2, 3, 4, 5 e 6 sono altresì ammesse anche contestualmente alle eventuali istanze di accertamento di conformità dell’unità immobiliare preesistente, oggetto dell’intervento.”; |
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Art. 8 - Modifiche alle norme sulla semplificazione delle procedure amministrative in materia edilizia1. All’articolo 10 della legge regionale n. 4 del 2009, sono apportate le seguenti modifiche: |
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Art. 9 - Decorrenza termini e normativa transitoria1. La denuncia di inizio attività o l’istanza volta all’ottenimento della concessione edilizia per gli interventi di adeguamento e ampliamento di cui al capo I della legge regionale n. 4 del 2009 sono presentate improrogabilmente entro il termine di "trentasei mesi" N1 decorrenti |
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Capo II - Modifiche alle norme sulla pianificazione paesaggistica |
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Art. 11 - Modifiche alla disciplina degli interventi ammissibili nella fase di adeguamento degli strumenti urbanistici al Piano paesaggistico regionale1. All’articolo 13 della legge regionale n. 4 del 2009, sono apportate le seguenti modifiche: a) al punto 2) della lettera b) del comma 1 le parole “limitatamente alla funzione commerciale” sono soppresse; b) alla lettera d) del comma 1, dopo le parole: “all’interno della fascia dei 2.000 metri dalla li |
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Art. 12 - Norme in materia tutela, salvaguardia e sviluppo delle aree destinate all’agricoltura1. Dopo l’articolo 13 della legge regionale n. 4 del 2009, è inserito il seguente: “Art. 13 bis (Norme in materia tutela, salvaguardia e sviluppo delle aree destinate all’agricoltura) 1. La Regione riconosce meritevole di tutela il paesaggio rurale |
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Capo III - Modifiche al capo III della legge regionale n. 4 del 2009 |
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Art. 13 - Modifiche alla rubrica del capo III1. La rubrica del capo III della legge regionale n. 4 del 2009 è così s |
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Art. 14 - Modifiche alle disposizioni in materia di recupero dei sottotetti1. All’articolo 15 della legge regionale n. 4 del 2009, sono apportate le seguenti modifiche: a) al comma 5: |
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Art. 15 - Riutilizzo dei piani seminterrati, dei piani pilotis e dei locali al piano terra1. Dopo l’articolo 15 della legge regionale n. 4 del 2009, è aggiunto il seguente: “Art. 15 bis (Riutilizzo dei piani seminterrati, dei piani pilotis e dei locali al piano terra) 1. La Regione promuove il recupero a fini abitativi dei seminterrati localizzati nelle zone territoriali omogenee B (completamento residenziale), C (espansione residenziale) ed E (agricole) con l’obi |
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Capo IV - Norme per la semplificazione delle procedure amministrative in materia edilizia e paesaggistica |
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Art. 17 - Modifiche alla legge regionale n. 28 del 19981. All’articolo 3 della legge regionale n. 28 del 1998, sono apportate le seguenti modifiche: a) al comma 1 il periodo “Sono rilasciate dall’organo comunale competente per territorio, secondo la procedura di cui ai successivi articoli 4 e 5, le autorizzazioni di cui all’articolo 7 della legge n. 1497 del 1939, relative a:” è sostituito dal seguente: “Sono rilasciate dall’organo comunale com |
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Art. 18 - Semplificazione delle procedure1. Dopo l’articolo 5 della legge regionale n. 28 del 1998, è inserito il seguente: “Art. 5 bis (Semplificazione delle procedur |
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Art. 19 - Modifiche alla competenza dell’Assessore1. All’articolo 9 della legge regionale n. 28 del 1998, sono apportate le segue |
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Capo V - Modifiche alla legge regionale n. 22 del 1984, alla legge regionale n. 10 del 2008, alla legge regionale n. 12 del 2011 e alla legge regionale n. 19 del 2011 |
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Art. 20 - Modifiche alle norme sulla classificazione delle aziende ricettive1. Alla legge regionale 14 maggio 1984, n. 22 R (Norme per la classificazione delle aziende ricettive), il comma 4 bis dell’articolo 6, introdotto dalla legge regionale 7 agosto 2009, n. 3 (Dispos |
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Art. 21 - Modifiche alla legge regionale n. 12 del 20111. Al comma 32 dell’articolo 18 della legge regionale 30 giugno 2011, n. 12 |
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Art. 22 - Omissis |
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Art. 23 - Modifiche alla legge regionale n. 19 del 20111. Alla legge regionale 21 settembre 2011, n. 19 (Provvidenze per lo sviluppo del turismo golfistico), sono apportate le modifiche di cui ai commi seguenti. 2. Alla lettera b) del comma 1 dell’articolo 3 le parole “con sede legale in Sardegna” sono soppresse. 3. Al punto 5) della lettera a) del comma 1 dell’articolo 4, la parola :”40” è sostituita dalla parola: “100”. 4. Alla lettera b) del comma 1 dell’articolo 4, le parole: “in data 21 luglio 2009” sono soppresse. 5. Alla lettera b) del comma 2 dell’articolo 5, le parole: “accesso diretto” sono sostituite dalle parole: “un collegamento agevole”. 6. Il comma 4 dell’articolo 5, è sostituito dal seguente: “4. La Giunta regionale, entro trenta giorni dall’entrata in vigore della presente legge, attiva la procedura di cui all’articolo 11 della legge regionale 23 ottobre 2009, n. 4 (Disposizioni straordinarie per il sostegno dell’economia mediante il rilancio del settore edilizio e per la promozione di interventi e programmi di valenza strategica per lo sviluppo), proponendo gli adeguamenti al Piano paesaggistico regionale necessari per consentire la realizzazione di nuove strutture residenziali e ricettive connesse ai campi da golf anche in ambito costiero, sino alla distanza di 1.000 metri dalla linea di battigia, 500 metri per le isole minori.”. 7. Il comma 5 dell’articolo 5, è sostituito dal seguente: “5. In considerazione della valenza strategica degli interventi di promozione e realizzazione di un sistema di campi da golf previsto della presente legge, i termini del procedimento di cui al comma 4 sono eccezionalmente ridotti alla metà.”. |
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Art. 24 - Entrata in vigore1. La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino uff |
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