Comma abrogato dalla L.R. 23/04/2015, n. 8, così recitava:

“2. Prima dell’inizio degli interventi di cui al comma 1, l’interessato, anche per via telematica, informa l’amministrazione comunale dell’avvio dei lavori, comunicando gli estremi delle autorizzazioni eventualmente obbligatorie ai sensi delle normative di settore. Limitatamente agli interventi di cui al comma 1, lettera b), la comunicazione è accompagnata da una relazione tecnica provvista di data certa a firma di un tecnico abilitato.

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