Comma abrogato dalla L.R. 23/04/2015, n. 8, così recitava:

“1. Nel rispetto delle normative di settore aventi incidenza sulla disciplina dell’attività edilizia e, in particolare, delle norme di sicurezza, antincendio, igienicosanitarie, di quelle relative all’efficienza energetica nonché delle disposizioni contenute nel decreto legislativo n. 42 del 2004, e successive modifiche ed integrazioni, sono eseguiti senza alcun titolo abilitativo:

a) interventi di manutenzione ordinaria;

b) interventi di manutenzione straordinaria, sempre che non riguardino le parti strutturali dell’edificio, non comportino aumento delle unità immobiliari e non implichino incremento degli standard urbanistici;

c) interventi volti all’eliminazione di barriere architettoniche che non comportino la realizzazione di rampe o di ascensori esterni, ovvero di manufatti che alterino la sagoma dell’edificio;

d) opere temporanee per attività di ricerca nel sottosuolo che abbiano carattere geognostico o siano eseguite in aree esterne al centro edificato;

e) movimenti di terra strettamente pertinenti all’esercizio dell’attività agricola-zootecnica e le pratiche agrosilvo-pastorali compresi gli interventi su impianti idraulici agrari;

f) opere oggettivamente precarie dirette a soddisfare obiettive esigenze contingenti e temporanee tali da poter essere immediatamente rimosse alla cessazione della necessità e, comunque, entro un termine di utilizzazione non superiore a novanta giorni;

g) serre mobili stagionali, sprovviste di strutture in muratura, funzionali allo svolgimento dell’attività agricola;

h) opere di pavimentazione e di finitura di spazi esterni, anche per aree di sosta, che siano contenute entro l’indice di permeabilità stabilito dallo strumento urbanistico comunale;

i) interventi e impianti funzionali all’incremento dell’efficienza energetica, di cui al decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 115 (Attuazione della direttiva 2006/32/CE relativa all’efficienza degli usi finali dell’energia e i servizi energetici e abrogazione della direttiva 93/76/CEE), articolo 11, comma 3;

j) elementi di arredo di aree di pertinenza degli edifici esistenti.”

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