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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
Regolam. R. Lombardia 06/03/2025, n. 2
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Art. 1 - (Modifiche al r.r. 4/2017)1. Al regolamento regionale 4 agosto 2017, n. 4 (Disciplina della programmazione dell’offerta abitativa pubblica e sociale e dell’accesso e della permanenza nei servizi abitativi pubblici) sono apportate le seguenti modifiche: a) il numero 1), lett. b) del comma 3 dell’art. 4 è sostituito dal seguente: «1) alle unità abitative destinate ai servizi abitativi pubblici e sociali che si rendono disponibili nel corso dell’anno per effetto del normale avvicendamento dei nuclei familiari, ivi comprese quelle rilasciate dagli appartenenti alle Forze di Polizia, al Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco, alle Forze Armate e alla Polizia Locale;»; b) dopo la lett. c) del comma 3 dell’art. 4 è inserita la seguente: «c-bis) recepisce, sulla base delle determinazioni assunte da ciascun ente proprietario, l’eventuale soglia percentuale fino al 20% delle unità abitative disponibili nel corso dell’anno da destinare a una o più delle categorie individuate dall’art. 14, ai sensi dell’art. 23, comma 6, della legge regionale n. 16/2016;»; c) la lett. d-bis) del comma 3 dell’art. 4 è così sostituita: «d-bis) definisce, per ciascun comune, la percentuale fino al 20 per cento delle unità abitative disponibili nel corso dell’anno, individuando la quota percentuale di alloggi da destinare all’assegnazione a favore delle Forze di Polizia, del Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco, delle Forze Armate ai sensi dell’art. 7-bis, e quella da destinare all’assegnazione a favore della Polizia Locale ai sensi dell’art. 7-ter;»; d) la lett. d) del comma 1 dell’art. 7 è così sostituita: «d) assenza di titolarità di diritti di proprietà o di altri diritti reali di godimento su beni immobili adeguati alle esigenze del nucleo familiare, nell’osservanza di quanto stabilito dalla lett. d), del comma 1 dell’art. 22 della legge regionale 16/2016. Ai fini del presente regolamento si considerano adeguati gli alloggi che abbiano una superficie utile residenziale pari o superiore a quella dell’alloggio che potrebbe essere assegnato ai sensi della tabella di cui al successivo articolo 9. Non precludono l’accesso ai servizi abitativi pubblici: - la titolarità di diritti di proprietà o di altri diritti reali di godimento su un alloggio dichiarato inagibile da parte del comune; - la nuda proprietà di un alloggio; - la proprietà di un alloggio sottoposto a procedura di pignoramento, a decorrere dall’ordinanza di vendita emessa dal giudice dell’esecuzione ai sensi dell’art. 569 c.p.c.;»; e) la rubrica dell’art. 7-bis «Assegnazione e gestione delle unità abitative a favore delle Forze di Polizia e del Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco» è così sostituita: «Assegnazione e gestione delle unità abitative a favore delle Forze di Polizia, del Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco e delle Forze Armate»; f) il comma 1 dell’art. 7-bis è così sostituito: «1. Per consentire il trasferimento, la permanenza e la mobilità in Regione Lombardia degli appartenenti alle Forze di polizia, al Corpo nazionale dei vigili del Fuoco, alle Forze Armate e alla Polizia Locale gli enti proprietari, nel rispetto delle indicazioni definite dal piano annuale, possono destinare allo scopo una percentuale fino al 20 per cento delle unità abitative prevedibilmente disponibili nel corso dell’anno, comprensive di quelle rilasciate dagli appartenenti alle Forze di Polizia, al Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco, alle Forze Armate e alla Polizia Locale da indicarsi nel piano annuale di cui all’articolo 4. Il numero delle unità abitative derivante dall’applicazione della p |
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