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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
Regolam.R. Lombardia 10/02/2004, n. 1
Regolam.R. Lombardia 10/02/2004, n. 1
Regolam.R. Lombardia 10/02/2004, n. 1
- L.R. 20/12/2005, n. 19
- Reg. R. 27/03/2006, n. 5
- Reg. R. 20/06/2011, n. 3
- Reg. R. 17/07/2015, n. 7
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TITOLO I - Disposizioni generali |
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Art. 1 - (Oggetto e ambito di applicazione)1. Il presente regolamento disciplina i criteri generali per l'assegnazione e la gestione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica (di seguito erp) ai sensi del comma 41, lettera m), dell'articolo 3 della legge regionale 5 gennaio 2000, n. 1 R (Riordino del sistema delle autonomie in Lombardia. Attuazione del d.lgs. 31 marzo 1998, n. 112 R (Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59)). N2 “1 bis. L’edilizia residenziale pubblica è da considerarsi servizio di interesse economico generale e |
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Art. 2 - (Definizione del nucleo familiare)1. Ai fini del presente regolamento si intende per nucleo familiare la famiglia costituita da uno o da entrambi i coniugi e dai figli legittimi, naturali riconosciuti o adottivi con loro conviventi, ovvero costituita da una persona sola. Fanno altresì parte del nucleo familiare il convivente more uxorio, gli ascendenti, i discendenti, i collate |
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Art. 3 - (Determinazione della situazione economica e procedure informatiche)1. Per la valutazione della situazione economica del nucleo familiare, ai fini dell'assegnazione e gestione degli alloggi di erp, sono stabiliti uno specifico Indicatore della Situazione Economica (ISE-erp) e uno specifico Indicatore del |
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Art. 4 - (Anagrafe dell'utenza e del patrimonio)I comuni detentori di patrimonio di erp gestito direttamente, le ALER e gli altri gestori di |
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TITOLO II - Assegnazione degli alloggi |
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Art. 5 - (Provvedimento di assegnazione)1. All'assegnazione degli alloggi di erp, come definiti all'articolo 1, provvede il c |
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Art. 6 - (bandi di assegnazione)N6 “1. Il comune provvede all’assegnazione degli alloggi di ERP che si rendono disponibili a qualunque titolo nel proprio territorio, compresi quelli rilasciati dagli appartenenti alle forze dell’ordine e ai corpi speciali di cui all’articolo 23, mediante bandi pubblici da indire valutando il fabbisogno abitativo, l’offerta di alloggi e il grado di soddisfazione della graduatoria del precedente bando. Il periodo che intercorre tra l’indizione di un bando e quello successivo può essere di sei mesi o un anno e, solo per comuni con popolazione inferiore a 20.000 abitanti, due anni. Il periodo di raccolta delle domande deve essere adeguato alle dimensioni demografiche e comunque non deve essere inferiore a 30 giorni. Il bando deve assicurare che l’anno fiscale di riferimento per la valutazione economica dei partecipanti allo stesso sia per tutti il m |
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Art. 6 bis - (Mix abitativo) |
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Art. 7 - (Presentazione della domanda)1. La domanda di assegnazione di un alloggio di erp può essere presentata dal richiedente, per sé e per il proprio nucleo familiare, nel comune di residenza e/o in quello in cui si presta l'attività lavorativa esclusiva o principale. 2. Nel caso in cui il comune di residenza e quello in cui si presta l'attività lavorativa non abbiano indetto bandi per due semestri consecutivi, è ammessa la presentazione della domanda presso un altro comune scelto dal richiedente. 3. Il richiedente, secondo le disposizioni contenute nei decreti attuativi del decreto legislativo 109/1998, come modificato dal decret |
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Art. 8 - (Requisiti soggettivi)1. Può partecipare al bando per l'assegnazione di un alloggio di erp o diventare assegnatario il soggetto in possesso dei seguenti requisiti: N11 “a) cittadinanza italiana o di uno Stato aderente all’Unione Europea o di altro Stato, qualora il diritto di assegnazione di alloggio ERP sia riconosciuto da convenzioni o trattati internazionali, ovvero lo straniero sia titolare di carta di soggiorno o in possesso di permesso di soggiorno e di tutti i requisiti previsti dalla vigente normativa;” b) residenza anagrafica o svolgimento di attività lavorativa esclusiva o principale nel comune alla data di pubblicazione del bando; il requisito della residenza anagrafica non è richiesto nei seguenti casi: b1) qualora il comune sia quello prescelto dal ricorrente ai sensi del comma 2 dell'articolo 7; b2) lavoratori che a seguito della perdita della precedente attività lavorativa esclusiva o principale, a causa di ristrutturazione industriale o di eventi a loro non imputabili, presentino domanda nel comune dove svolgeranno la nuova attività ovvero si tratti, comunque, di lavoratori destinati a prestare servizio presso nuovi insediamenti o attività produttive nel comune stesso; b3) lavoratori che saranno assunti in base ad accordi con le organizzazioni sindacali di settore, a seguito di piani di sviluppo occupazionale; b4) il richiedente sia un emigrato italiano all'estero, per il quale è ammessa la partecipazione per tre comuni della Regione; c) assenza di precedente assegnazione in proprietà, immediata o futura, di alloggio realizzato con contributo pubblico o finanziamento agevolato in qualunque forma, concesso dallo Stato, dalla Regione, dagli enti territoriali o da altri enti pubblici, sempre che l'alloggio non sia perito senza dare luogo al risarcimento del danno; |
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Art. 9 - (Valutazione della domanda)N2 “1. Le domande sono valutate in relazione alla situazione economica e alle condizioni familiari e abitati |
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Art. 10 - (Indicatore dello stato di bisogno abitativo e valutazione del periodo di residenza)1. La Regione rileva in tempo reale, con proprie procedure informatiche, lo stato di bisogno abitativo dei cittadini concorrenti al bando d'assegnazione in tutti i comuni, mediante un "Indicatore dello Stato di Bisogno Abitativo" (ISBA). 2. Per ciascuna delle condizioni familiari e abitative, illustrate nell'allegato 1, parte prima, la Regione stabilisce propri valori che, con valutazione ponderata, tenuto conto della situazione economica della famigl |
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Art. 11 - (Graduatoria comunale)1. Il comune, mediante il sistema informatico regionale, provvede: a) al caricamento dei dati della domanda; b) alla ricezione in tempo reale dell'ISBARC/R attribuito alla domanda, sia nel caso di assunzione dei valori regionali, sia nel caso dell'adozione di valori comunali integrativi; c) alla chiusura del bando e alla formazione dell'elenco dei concorrenti, secondo l'ordine dei valori dell'ISBARC/R. 2. All'atto della domanda il comune, mediante il sistema informatico regionale, rilascia al concorrente copia della domanda con l'ISBARC/R conseguito. Il richiedente, nel caso riscontri errori materiali od omissioni, può rivolgersi in ogni momento agli enti ai quali ha presentato la domanda per verificare i dati che lo riguardano e farli eventualmente aggiornare, integrare, rettificare o cancellare. Eventuali modifiche dell'ISBARC/R, precedentemente conseguito, sono comunicate al richiedente dall'ente che ha ricevuto la domanda. Gli aggiornamenti, le integrazioni, le rettifiche e le cancellazioni avranno effetto sulla graduatoria solo se effettuate entro i termini di scadenza del bando. |
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Art. 12 - (Convenzioni)1. I comuni possono avvalersi, mediante convenzione, della collaborazione dei CAAF, delle ALER e di altri soggett |
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Art. 13 - (Assegnazione degli alloggi)1. Ai fini dell'assegnazione, l'ente gestore degli alloggi erp comunica periodicamente al comune l'elenco complessivo degli alloggi disponibili, con la prevedibile data di disponibilità concreta. N2 “2. Il comune provvede all’assegnazione dell’alloggio secondo l’ordine della graduatoria comunale e provvede alla trasmissione dei relativi nominativi di assegnatari ai rispettivi enti gestori per i conseguenti abbinamenti delle unità abitative. Gli enti gestori dovranno seguire i seguenti criteri e quanto previsto al presente articolo:” N11 “a) gli alloggi di cui all’articolo 1, comma 3, lettera a) ai nuclei familiari con ISEE-ERP non superiore a 16.000 euro o con ISE-ERP non superiore a 17.000 euro;” N11 “b) gli alloggi di cui all’articolo 1, comma 3, lettera b) ai nuclei familiari con ISEE-ERP compreso tra 14.000 e 40.000 euro. Il comune trasmette all’ente gestore i dati necessari per la stipula del contratto di locazione.” N6 “3. Il comune, previa diffida all’interessato, provvede alla cancellazione dalla graduatoria delle domande dei richiedenti che rinuncino all’alloggio offerto dall’ente gestore salvo casi di gravi motivi di rinuncia debitamente attestati da certificazioni mediche rilasciate dall’autorità sanitaria o in relazione ad altre cause attestate dalle competenti autorità, quali accessibilità a servizi di assistenza e cura di componenti del nucleo familiare.” N2 “3 bis. L’ente gestore provvede all’inserimento nel sistema informatico regionale dei dati relativi alla disponibilità dell’alloggio, all’assegnazione dell’alloggio e alla stipula del contratto della locazione.” 4. L'assegnazione degli alloggi |
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Art. 14 - (Assegnazione in deroga alla graduatoria)1. Il comune che ha indetto il bando, in deroga alla posizione in graduatoria ovvero in caso di mancata presentazione della domanda ai fini dell'ultima graduatoria pubblicata, purché sussistano i requisiti per l'accesso all'erp di cui all'articolo 8, può disporre con specifico atto, in via d'urgenza, l'assegnazione di un alloggio di erp ai nuclei familiari che: a) debbano forzatamente rilasciare l'alloggio in cui abitano a seguito di provvedimento esecutivo e non sia possibile sopperire alla sistemazione abitativa del nucleo familiare secondo i tempi previsti per la graduatoria salvo che per sfratto per morosità di alloggi erp e/o di occupazione abusiva; b) siano assoggettati a procedure esecutive di sfratto e si trovi |
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Art. 15 - (Deroga ai requisiti)N6 “1. Nelle situazioni in cui non sussista o sia carente la locazione abitativa, anche per periodi determinati, il comune, con provvedimento motivato, deroga al possesso dei requisiti per l’accesso all’ERP, disponendo l’assegnazione in via d’urgenza: a) ove si tratti di garantire la sistemazione in alloggi adeguati sotto il profilo igienico-sanitario di soggetti con patologie croniche e gravemente invalidanti, senza fissa dimora o |
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Art. 16 - (Subentro nella domanda)1. In caso di decesso del richiedente subentrano nella domanda i componenti del nucleo familiare compresi nella domanda stessa, secondo il seguente ordine: coniuge superstite, convivente more uxorio, figli legittimi, naturali riconosciuti o adottati; ascendenti, altri d |
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TITOLO III - Provvedimenti estintivi dell'assegnazione |
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Art. 17 - (Annullamento dell'assegnazione)1. L'annullamento dell'assegnazione dell'alloggio è disposto, anche su proposta dell'ente gestore, con motivato provvedimento del comune competente per territorio, nei confronti di chi abbia conseguito l'assegnazione in contrasto con le norme vigenti al momento dell'assegnazio |
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Art. 18 - (Decadenza dall'assegnazione)1. Il comune competente per territorio dispone con motivato provvedimento, anche su proposta dell'ente gestore, “si trova in almeno una delle seguenti condizioni”: N5 a) abbia ceduto a terzi, in tutto o in parte, l'alloggio assegnatogli o sue pertinenze; N18 “a bis) abbia violato le disposizioni sull’ospitalità di cui all’articolo 21”; b) nel corso dell'anno lasci inutilizzato l'alloggio assegnatogli assentandosi per un periodo superiore a sei mesi continuativi, a meno che non sia espressamente autorizzato dall'ente gestore per gravi motivi familiari o di salute o di lavoro; c) abbia mutato la destinazione d'uso dell'alloggio o delle relative pertinenze; N2 “c bis) abbia causato gravi danni, accertati a seguito di sentenza passata in giudicato, all’alloggio e/o alle parti comuni dell’edificio;” N2 “d) abbia usato o abbia consentito a terzi di utilizzare l’alloggio o le sue pertinenze per attività illecite che risultino da provvedimenti giudiziari “della pubblica sicurezza e della polizia locale;”” N8 N11 “e) abbia perduto i requisiti di accesso all’ERP, fatta eccezione: 1. per il requisito relativo alla situazione economica del nucleo familiare che, relativamente agli alloggi di cui all’articolo 1, comma 3, lettera a), non deve superare il massimo dell’area di p |
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TITOLO IV - Gestione degli alloggi |
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Art 19 - (Consegna dell'alloggio e stipula del contratto di locazione)1. L'assegnatario, prima della consegna dell'alloggio, deve presentarsi per la sottoscrizione del contratto di locazione presso la sede dell'ente gestore, nel giorno indicato con lettera raccomandata, salvo il caso di giustificato impedimento. Il contratto di locazione è sottoscritto, oltre che dall'assegnatario, dal coniuge e dagli altri componenti il nucleo familiare affinché rispondano in solido all'ente gestore. “La mancata sottoscrizione del contratto comporta la cancellazione dalla graduatoria.&r |
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Art. 20 - (Subentro nell'assegnazione)N6 “1. In caso di decesso dell’assegnatario subentrano nell’assegnazione e nel conseguente contratto di locazione, secondo l’ordine di cui all’articolo 16, i componenti del nucleo familiare presenti all’atto dell’assegnazione e che abbiano convissuto continuativamente fino al momento del decesso, purché in possesso dei requisiti per la permanenza nell’ERP e di quanto previsto ai commi successivi. Resta fermo il diritto di coloro che entrano, successivamente all’assegnazione, a far parte del nucleo familiare per accrescimento naturale, legittimo o provvedimento dell’autorità giudiziaria o convivenza more uxorio con il titolare dell’assegnazione. Nel caso di uscita dal nucleo familiare dell’assegnatario o del coniuge anche a regime di separazione dei beni, l’ente gestore accerta, anche nei confronti di costoro, quanto previsto all’articolo 8, comma 2 e all’articolo 18, comma 1, lettere f) e g).” 2. In caso di nullità, di scioglimento del matrimonio o di cessazione dei suoi effetti civili ovvero di separazione, nonché di cessazione della convivenza more uxorio si applicano i criteri di cui all'articolo 16, commi 2 e 3. |
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Art. 21 - (“Ospitalità” N8)N6 “1. È ammessa, previa motivata comunicazione dell’assegnatario all’Ente gestore, l’ospitalità non superiore ad un anno, di persone non facenti parte del nucleo familiare dello stesso assegnatario, purché sia finalizzata alla reciproca |
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Art. 22 - (Mobilità abitativa)N6 “1. Il comune e i soggetti gestori con apposita convenzione individuano compiti e modalità relativi all’indizione del bando di mobilità, i criteri di formazione della graduatoria e la durata di efficacia della graduatoria nel caso non sostituita da successiva nuova graduatoria. In mancanza di convenzione ciascun gestore procede relativamente al proprio patrimonio.” N17 “1 bis. La mobilità è ammessa da alloggi a canone sociale verso alloggi a canone moderato, quella da alloggi a canone moderato e concordato verso alloggi a canone sociale può avvenire nei casi in cui il nucleo familiare, per modifica dell’ ISEE/ERP, rientri nei limiti previsti dall’art. 8 lett. f), per gli alloggi a canone moderato e concordato la modifica dell’ISEE nei limiti previsti dal medesimo art. 8 lett. f) comporta la possibilità di accedere ad apposite misure regionali per il sostegno degli affitti. È ammessa la mobilità da alloggi a canone moderato e concordato verso alloggi a canone sociale qualora non venga ridotto il numero complessivo di alloggi a canone sociale.” N17 “1 ter. Con la domanda di mobilità da canone moderato a canone sociale, corredata dalle certificazioni comprovanti la data ed il peggioramento della situazione economica, nelle more del provvedimento di cambio alloggio da canone moderato a canone sociale, il nucleo corrisponde al soggetto gestore il canone di locazione ai sensi d |
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Art. 23 - (Assegnazione e gestione degli alloggi a favore delle forze dell'ordine e ai corpi speciali)1. Per consentire il trasferimento, la permanenza e la mobilità nella Regione Lombardia, in particolare a livello comunale, degli appartenenti all'Arma dei Carabinieri, ai corpi di Polizia di Stato, Guardia di Finanza, Polizia Penitenziaria, Corpo Forestale dello Stato e Corpo dei vigili del fuoco, il comune può destinare allo scopo una percentuale fino al 10% degli alloggi prevedibilmente disponibili nel corso dell'anno, compresi quelli rilasciati da appartenenti alle forze dell'ordine e corpi speciali. 2. Il comune, entro il 31 marzo di ogni anno, comunica alla Prefettura locale e alla Giunta reg |
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Art. 24 - (Occupazione senza titolo)1. Ai fini del presente regolamento si intende occupante senza titolo chiunque occupi un alloggio di erp senza essere legittimato da un provvedimento di assegnazione o da altro atto della pubblica amministrazione. |
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Art. 25 - (edifici a proprietà mista)1. Il gestore può assumere o continuare l'amministrazione di stabili a proprietà mista previa verifica della sussistenza dei requisiti ai sensi dell'articolo 1136 del codice civile. |
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TITOLO V - Norme finali e transitorie |
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“Art. 26 - (Esclusioni)N21 1. La Giunta regionale, a seguito di richiesta d |
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“Art. 26 bis - (Forme di assistenza sociale agli inquilini ERP)N9 1. In attuazione e per le finalit&a |
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Art. 27 - (Procedure di accesso al sistema informatico regionale)1. Dal 1° aprile 2004, i comuni e le ALER possono accedere al sito della Direzion |
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Art. 28 - (Verifica dei risultati)1. I comuni, anche ai sensi del comma 4 dell'articolo 1 della l.r. 5 gennaio 2000, n. 1, redigono annualmente e trasmettono per via informatic |
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Art. 29 - (Contratto di locazione)1. La Giunta regionale adotta lo schema di contratto di locazione, al quale dovranno |
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Art. 30 - (Locazione temporanea)1. La Regione favorisce la fruizione del patrimonio di erp, N2 anche a particolari categorie aventi esigenze di alloggio temporaneo. La Giunta regionale individua tali categorie, le modalità di fruizione, il corrispettivo per la fruizione che può variare in relazione ai servizi aggiuntivi offerti dall'ente gestore e le risorse per le esigenze di locazione temporanea. |
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Art. 31 - (Norme transitorie)1. È sospesa fino al 1° maggio 2004 la pubblicazione di bandi di concorso per l'assegnazione degli alloggi di erp. N1 2. Sono fatte salve le attività conseguenti ai bandi di concorso e le graduatorie provvisorie e definitive pubblicate prima della pubblicazione del presente regolamento, nonché le relative procedure di assegnazione. I bandi e le graduatorie sopraddette cessano di essere efficaci con la pubblicazione delle graduatorie conseguenti ai bandi emanati conformemente al presente regolamento e comunque l'efficacia non si protrae oltre il 31 dicembre 2005. 3. I comuni confermano alla Direzione generale competente l'eventuale variazione dei valori di cui all'articolo 10, comma 3, introdotti attraverso le procedure informatiche antecedentemente alla data di apertura del bando. 4. I contratti di locazione, stipulati precedentemente alla data di entrata in vigore del presente regolamento, “sono da rinnovarsi alla loro prima scadenza fiscale”N2 e comunque entro il 2010, secondo quanto previsto dal comma 4 dell'articolo 19 e dall'articolo 29, qualora non sussistano le condizioni di decadenza previste dall'articolo 18. Con l'aggiornamento dell'anagrafe dell'utenza, di cui all'articolo 4, da effettuarsi entro il 30 settembre 2005, l'ente gestore acc |
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Art. 32 - (Disposizioni temporanee e di prima applicazione in materia di canone moderato)1. Nelle more dell'entrata in vigore del regolamento per la determinazione dei canoni, a norma dell'articolo 3, comma 41, lettera n), della l.r. 1/2000, per gli alloggi di cui alle misure di intervento del Programma Regionale di Edilizia Residenziale Pubblica 20 |
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Art. 33 - (Abrogazioni)1. Dalla data di pubblicazione del presente regolamento sono da considerarsi abrogate le disposizioni normative contenute nelle leggi regionali relative alla disciplina dell'assegnazione e della gestione degli alloggi di erp, come di seguito indicate: |
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Allegato 1PARTE I - Condizioni familiari e abitative Omissis PARTE II - Determinazione dell'ISBAR, ISBARC, ISBARC/R e formazione delle graduatorie Omissis PARTE III - Determinazione dell'ISE erp e dell'ISEE erp |
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