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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
Delib. G.R. Lombardia 30/10/2017, n. X/7316
Delib. G.R. Lombardia 30/10/2017, n. X/7316
Delib. G.R. Lombardia 30/10/2017, n. X/7316
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Testo del provvedimentoLA GIUNTA REGIONALE Vista la legge regionale 8 luglio 2016 n. 16 «Disciplina regionale dei servizi abitativi» con la quale è stato individuato nel Regolamento regionale lo strumento idoneo per dare attuazione alle disposizioni del complesso sistema regionale dei servizi abitativi; Visto il regolamento regionale n. 4 del 4 agosto 2017 con il quale, in ottemperanza a quanto disposto dall’art. 23 della citata legge regionale n. 16/2017, è stata disciplinata la programmazione triennale dell’offerta abitativa pubblica e sociale e dettate le procedure, i criteri e le condizioni per l’accesso e la permanenza nei servizi abitativi pubblici; Visto che, sulla base di quanto disposto dall’articolo 2 del predetto regolamento regionale, il sistema regionale dei servizi abitativi si realizza attraverso la programmazione dell’offerta abitativa pubblica e sociale posta in capo ai Comuni e coincidente con l’ambito ter |
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Allegato A - Modalità e criteri operativi per la realizzazione della sperimentazione di cui all’art. 27 del regolamento regionale n. 4 del 4 agosto 2017 “disciplina della programmazione dell’offerta abitativa pubblica e sociale e dell’accesso e permanenza nei servizi abitativi pubblici in attuazione di quanto disposto dall’art. 23 della l.r. 8 luglio 2016 n. 16 “disciplina regionale dei servizi abitativi””1. Finalità e campo di applicazione La sperimentazione di cui al presente provvedimento, prevista ai sensi dell’art. 27, comma 1, del Regolamento regionale n. 4/2017, ha come finalità la verifica dei criteri e delle procedure amministrative ed informatiche per la selezione e l’accesso ai servizi abitativi pubblici da parte dei cittadini se aventi i requisiti previsti all’art. 22 della legge regionale n. 16/2016 ed all’art. 7 del citato Regolamento regionale n. 4/2017. Le unità abitative oggetto della sperimentazione saranno realmente assegnate a conclusione del procedimento istruttorio previsto per l’assegnazione dei servizi abitativi pubblici. Il numero massimo di unità abitative disponibili da assegnare e pubblicate nell’avviso ai fini della presente sperimentazione è fissato in un numero non superiore a cinquanta (50) unità immobiliari per ciascuno degli ambiti territoriali di riferimento. La presente sperimentazione si conclude con la pubblicazione delle graduatorie definitive. 2. Decorrenza e durata La sperimentazione avrà inizio dalla data di approvazione da parte della Giunta regionale del presente provvedimento e si concluderà con l’individuazione dei potenziali assegnatari delle unità abitative dell’avviso, effettuata con le modalità e i criteri di cui all’art. 15, comma 1, del Regolamento regionale n. 4/2017. L’avviso pubblico dovrà essere indetto dal comune capofila dei piani di zona individuati con il presente provvedimento. Al termine della sperimentazione, gli Enti proprietari – comuni ed Aler territorialmente interessati - procederanno all’assegnazione e gestione delle unità abitative ai sensi degli articoli 15, commi 2 e seguenti, del Capo IV e dei Titoli IV e V del Regolamento regionale n. 4/2017. 3. Impegni degli enti proprietari Gli enti proprietari di unità abitative interessati dalla sperimentazione, comuni ed Aler territorialmente coinvolti, si impegnano a: a) individuare ed inserire nella piattaforma informatica regionale, le unità abitative immediatamente assegnabili alla data di pubblicazione dell’avviso pubblico; b) mettere a disposizione dei richiedenti, ai sensi dell’art. 9, comma 8 del Regolamento regionale n. 4/2017, un apposito servizio di supporto costituito da almeno due postazioni telematiche e da personale dedicato che informa e assiste il richiedente nella compilazione e nella trasmissione telematica della domanda, fermo restando la responsabilità del medesimo richiedente in ordine alle dichiarazioni dallo stesso rese; c) relazionarsi, con il comune capofila, per tutte le problematiche legate alla fase sperimentale; d) esercitare tutte le competenze, previste dalla legge regionale n. 16/2016 e dal |
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