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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
L. R. Friuli Venezia Giulia 11/08/2009, n. 16
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- L.R. 25/09/2015, n. 21
- L.R. 18/07/2014, n. 13
- L.R. 21/02/2012, n. 26
- L.R. 19/05/2011, n. 6
- L.R. 21/10/2010, n. 17
- Sentenza Corte Cost. 07/07/ 2010, n. 254
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TITOLO I - LA COSTRUZIONE IN ZONA SISMICA
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CAPO I - PRINCIPI E FUNZIONI
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Art. 2 - (Ambito di applicazione)1. Le norme per la costruzione in zona sismica contenute nella presente legge si applicano a chiunque esegua, con o senza titolo abi |
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Art. 2-bis - (Categorie di interventi) |
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Art. 3 - (Competenze della Regione)1. Per le finalità di cui all'articolo 1 la Regione provvede: a) N10 alla classificazione delle zone sismiche del territorio regionale, sentiti i Comuni, i quali sono tenuti a esprimersi entro il termine di sessanta giorni dalla richiesta; decorso inutilmente tale termine la classificazione proposta dalla Regione si intende assentita; b) alla formazione degli elenchi delle zone di cui alla lettera a) e all'aggiornamento dei valori differenziati attribuiti ai gradi di sismicità, in base ai criteri generali definiti ai sensi dell'articolo 83, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 380/2001; |
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Art. 4 - (Competenze dei Comuni) |
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CAPO II - VIGILANZA SULLA COSTRUZIONE IN ZONA SISMICA
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Art. 5 - (Disciplina dell'autorizzazione, dell'attestazione di rispondenza e dell'attestazione di deposito)1. La realizzazione delle opere e degli interventi edilizi di cui all'articolo 2 è soggetta al preavviso scritto e al contestuale deposito dei progetti presso la struttura regionale competente. 2. L'inizio dei lavori relativi agli interventi rilevanti è subordinato al rilascio dell'autorizzazione. 3. L'inizio dei lavori relativi agli interventi di minore rilevanza è subordinato all'esito del controllo a campion |
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Art. 6 - (Procedimento di autorizzazione, di attestazione di rispondenza e di deposito)1. La documentazione progettuale relativa alla realizzazione delle opere e degli interventi edilizi di cui all'articolo 5, comma 1, è presentata dal committente alla struttura regionale competente tramite il sistema informatico regionale. All'atto stesso della presentazione viene rilasciata l'attestazione di deposito fatte salve le procedure di controllo definite dal regolamento. 2. Per gli interventi di cui a |
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Art. 7 - (Procedimento semplificato) |
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Art. 8 - (Opere strutturali) |
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Art. 9 - (Disposizioni per i centri storici) |
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CAPO III - DISPOSIZIONI GENERALI
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Art. 11 - (Poteri sostitutivi) |
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Art. 12 - (Sistema sanzionatorio)1. Alla presente legge si applica il regime sanzionatorio previsto, in caso di violazione delle norme che disciplinano la costruzion |
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Art. 12-bis - (Procedure finalizzate alla verifica della rispondenza alle norme tecniche per opere realizzate o in corso di esecuzione)1. Nel rispetto della parte II del decreto del Presidente della Repubblica 380/2001 e in particolare di |
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Art. 13 - (Iniziative formative)1. Nella fase di prima applicazione della presente legge, la Regione organizza attività di formazione in materia di costruzione in |
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TITOLO II - TUTELA FISICA DEL TERRITORIO
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Art. 14 - (Principi e finalità) |
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Art. 14-bis - (Strumenti per la conoscenza geologica del territorio) |
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Art. 16 - (Parere di compatibilità geologica)1. La struttura regionale competente in materia di geologia esprime, in conformità alla normativa di settore, il parere di compatibilità geologica volto alla verifica della compatibilità con le condizioni geologiche, geomorfologiche, idrogeologiche, idrauliche, sismiche e valanghive del territorio: a) dei nuovi strumenti urbanistici generali; b) delle varianti allo strumento urbanistico generale che introducano nuove previsioni insediative o infrastrutturali, oppure prevedano ampliamenti della zonizzazione urbanistica ovvero attengano a modifiche delle norme di attuazione, con incidenza sulle previsioni insediative o infrastrutturali. 2. I Comuni o altri soggetti competenti, prima dell’adozione degli strumenti urbanistici o delle varianti di cui al comma 1, presentano alla struttura regionale competente in materia di difesa del suolo l’istanza di rila |
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Art. 16-bis - (Disposizioni in materia di microzonazione sismica)1. Gli strumenti urbanistici generali, così come definiti dalla legge regionale 5/2007, sono corredati di studi di microzonazione sismica, secondo quanto previsto dal documento “Indirizzi e criteri per la Microzonazione sismica”, approvato dalla Conferenza Unificata delle Regioni e delle Province autonome in data 13 novembre 2008, nonché dalle specifiche emanate dalla Regione con deliberazione della Giunta regionale 13 settembre 2013, n. 1661 (Integrazioni agli indirizz |
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Art. 17 - (Provvedimenti attuativi) |
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TITOLO III - DISPOSIZIONI FINALI
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Art. 18 - (Norme finanziarie)1. Per le finalità previste dall’applicazione dell’articolo 3, comma 4, relativamente alla provincia di Gorizia, è autorizzata la spesa di 10.000 euro per l’anno 2009 a carico dell’unità di bilancio 11.3.1.1180 e del capitolo 9443 di nuova istituzione nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2009-2011 e del bilancio per l’anno 2009 con la denominazione “Oneri connessi al funzionamento degli organismi tecnici - Direzione provinciale lavori pubblici di Gorizia” e con lo stanziamento di 10.000 euro per l’anno 2009. 2. Per le finalità previste dall’applicazione dell’articolo 3, comma 4, relativamente alla provincia di Pordenone, è autorizzata la spesa di 10.000 euro per l’anno 2009 a carico dell’unità di bilancio 11.3.1.1180 e del capitolo 9444 di nuova istituzione nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2009-2011 e del bilancio per l’anno |
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Art. 19 - (Abrogazioni)1. Sono o restano abrogate, in particolare, le seguenti disposizioni: a) la legge regionale 16 gennaio 1978, n. 1 (Norme in materia di applicazione delle prescrizioni per le costruzioni nelle zone sismiche); b) la legge regionale 9 maggio 1988, n. 27 (Norme sull’osservanza delle disposizioni sismiche ed attuazione dell’articolo 20 della legge 10 dicembre 1981, n. 741); c) il decreto del Presidente della Giunta |
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Art. 20 - (Disposizioni transitorie)1. Nelle more della nuova classificazione delle zone sismiche ai sensi dell’articolo 3, comma 1, lettera a), continua ad applicarsi la classificazione sismica del territorio regionale vigente. 2. Nelle more dell’emanazione dei provvedimenti attuativi previsti all’articolo 3, commi 2, 3 e 4, e all’articolo 17, nonché nelle more della classificazione del territorio regionale ai sensi dell’articolo 15, continuano ad applicarsi le disposizioni della legge regionale 27/1988 e del relativo regolamento di esecuzione, dell’articolo 52, comma 2, della legge regionale 16/2008 e dell’articolo 3 della |
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Art. 21 - (Norma di rinvio)1. Per quanto non diversamente disposto dalla presente legge trova applicazione la normativa statale vigente in materia. |
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Art. 22 - (Rinvio dinamico)1. Il rinvio a leggi e regolamenti contenuto nella presente legge si intende effettuato al testo vigente dei medesimi. La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. è |
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