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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
L. R. Umbria 10/07/2017, n. 8
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TITOLO I - PRINCIPI GENERALI |
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Capo I - Principi, finalità, funzioni amministrative e operative |
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Art. 2 - (Principi e finalità)1. La Regione riconosce al turismo un ruolo strategico per lo sviluppo economico ed occupazionale e per la crescita culturale e sociale dell’Umbria; promuove e sostiene il turismo nel rispetto della qualità e della compatibilità ambientale. 2. La presente legge persegue, in particolare, le seguenti finalità: a) la valorizzazione dell’Umbria, intesa come ambito turistico unitario, attraverso politiche settoriali, intersettoriali e integrate, attuate anche mediante il coordinamento dei |
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Art. 3 - (Funzioni della Regione)1. La Regione esercita le funzioni di programmazione, indirizzo, coordinamento e controllo attribuite dalla presente legge, e in particolare: a) promuove, qualifica e tutela in Italia e all’estero, anche in forma integrata, l’immagine unitaria e complessiva della Regione, anche attraverso i cammini e gli itinerari turistico-culturali di cui all’articolo 11, nel rispetto delle sue diverse componenti artistiche, storiche, culturali, ambientali e paesaggistiche; b) programma e coordina le iniziative promozionali e le relative risorse finanziarie statali e regionali; c) stabilisce i principi ed i criteri per la promozione turistica dell’Umbria e individua i segni distintivi concernenti le attività di valorizzazione delle risorse per la promozione turistica e ne disciplina la gestione e l’uso; d) verifica l’efficacia e l’efficienza delle attività promozionali; e) promuove accordi con altre Regioni e con enti, anche ecclesiastici, per lo sviluppo di it |
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Art. 4 - (Funzioni dei Comuni)1. I Comuni, anche in forma associata, esercitano le funzioni in materia di: |
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Art. 5 - (Agenzie per le imprese)1. La Regione, nell’ambito delle politiche di sussidiarietà orizzontale, anche ai fini di cui all’articolo 6, comma 1, lettera c) della legge regionale 16 settembre 2011 |
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Art. 6 - (Documento triennale di indirizzo strategico sul turismo - Masterplan delle attività di promozione turistica e integrata)1. La Giunta regionale, nel rispetto delle procedure di concertazione e partenariato istituzionale e sociale previste dalla normativa regionale e in coerenza con il Documento di Economia e Finanza Regionale, adotta il documento triennale di indirizzo strategico sul turismo-masterplan delle attività di promozione turistica e integrata e lo trasmette all’Assemblea legislativa per l’approvazione. 2. Il documento di indirizzo strategico sul turismo di cui al comma 1 contiene: |
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Art. 7 - (Comitato regionale per le politiche di supporto al turismo ed alla promozione integrata)1. È istituito, senza oneri a carico del bilancio regionale, il Comitato regionale |
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Art. 10 - (Banca dati regionale ricognitiva delle strutture ricettive)1. È istituita la Banca dati regionale ricognitiva delle strutture ricettive, individuata quale banca dati di inte |
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Capo II - Cammini ed itinerari turistico-culturali |
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Art. 11 - (Promozione e valorizzazione dei cammini e degli itinerari turistico-culturali)1. La Regione, nel rispetto della normativa statale e dell’Unione europea, persegue la promozione e la valorizzazione turistica dei cammini e degli itinerari turistico-culturali di cui al comma 2, ubicati almeno in parte nel territorio regionale, ivi compresi i cammini e gli itinerari turistico-culturali inseriti nella rete escursionistica regionale di cui all’articolo 175 della legge regionale 21 gennaio 2015, n. 1 (Testo unico governo del territorio e materie correlate). |
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Art. 12 - (Catasto dei Cammini)1. È istituito presso la Giunta regionale il Catasto dei Cammini che individua e classifica il sistema dei percorsi che costituiscono la Rete dei Cammini dell’Umbria (R.C.U.). 2. Ai |
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Capo III - Forme Associative |
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Art. 13 - (Servizi di informazione e accoglienza turistica)1. I Servizi di informazione e accoglienza turistica operano secondo criteri di omogeneità, trasparenza, imparzialità, qualità, professionalità e pari rappresentatività di tutto il territorio regionale e della sua offerta. 2. I Servizi di i |
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Art. 14 - (Associazioni pro-loco)1. La Regione riconosce e sostiene le pro-loco come strumento della accoglienza turistica di base. |
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TITOLO II - STRUTTURE RICETTIVE TURISTICHE |
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Capo I - Strutture ricettive |
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Art. 15 - (Strutture ricettive)1. Le strutture ricettive turistiche sono: |
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Capo II - Strutture ricettive alberghiere |
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Art. 16 - (Esercizi alberghieri)1. Sono esercizi alberghieri: a) alberghi; b) alberghi diffusi; c) villaggi-albergo. |
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Capo III - Strutture ricettive extralberghiere |
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Art. 17 - (Esercizi extralberghieri)1. Sono esercizi extralberghieri: a) country house - residenze di campagna; |
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Art. 18 - (Country house)1. Le country house sono esercizi extralberghieri gestiti unitariamente e imprenditorialmente in forma professi |
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Art. 19 - (Case e appartamenti per vacanze)1. Le case e appartamenti per vacanze sono esercizi ricettivi gestiti unitariamente per fornire alloggio e eventualmente servizi complementari in unità abitative composte da uno o più locali arredati, da servizi igienici e da cucina autonoma o da idoneo angolo cottura, poste nello stesso stabile o in stabili diversi ubicati nello stesso territorio comunale all’interno delle quali non possono esservi persone res |
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Art. 20 - (Esercizi di affittacamere)1. Sono esercizi di affittacamere le strutture gestite in modo unitario per fornire alloggio e eventualmente servizi complementari in non più di sei camere poste nello stesso stabile o in stabili diversi ubicati nello stesso territorio comunale per un massimo di dodici posti l |
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Art. 21 - (Bed and breakfast)1. Il bed and breakfast è il servizio di alloggio e prima colazione esercitato all’interno dell’abitazione ove il titolare ha la residenza e dimora abitualmente, avvalendosi della normale organizzazione familiare. |
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Art. 22 - (Case per ferie)1. Le case per ferie sono strutture ricettive attrezzate per il soggiorno temporaneo di persone o gruppi, gestite al di fuori dei normali canali commerciali e promozionali, da enti pubblici, associazioni, società e enti religiosi, tutti sogge |
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Art. 23 - (Case religiose di ospitalità)1. Le case religiose di ospitalità sono case per ferie caratterizzate dall’osservanza delle finalità dell’ente religioso gestore che offro |
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Art. 24 - (Centri soggiorno studi)1. Sono centri soggiorno studi gli esercizi ricettivi dedicati ad ospitalità finali |
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Art. 25 - (Ostelli per la gioventù)1. Sono ostelli per la gioventù gli esercizi ricettivi attrezzati per il soggiorno |
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Art. 26 - (Kinderheimer - centri di vacanza per ragazzi)1. Sono kinderheimer - centri di vacanza per ragazzi le strutture ricettive caratterizzate da clientela costi |
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Art. 27 - (Rifugi escursionistici)1. Sono rifugi escursionistici le strutture idonee ad offrire ospitalità e ristoro |
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Art. 28 - (Agriturismi, fattorie didattiche e fattorie sociali)1. Gli agriturismi, le fattorie didattiche e le fattorie sociali sono disciplinati d |
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Capo IV - Strutture ricettive all’aria aperta |
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Art. 29 - (Esercizi ricettivi all’aria aperta)1. Sono esercizi ricettivi all’aria aperta: a) campeggi; b) villaggi turistici; c) camping-village. 2. I campeggi sono esercizi ricettivi apert |
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Art. 30 - (Strutture ricettive all’aria aperta non aperte al pubblico e campeggi didattico-educativi)1. Sono strutture ricettive all’aria aperta non aperte al pubblico i villaggi turistici |
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Art. 31 - (Aree attrezzate per la sosta temporanea)1. I Comuni, per consentire la sosta di caravan, autocaravan, camper e simili mezzi mobili di pernottamento, compatibilmente con i loro strumenti urbanistici, possono pre |
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Capo V - Residenze d’epoca |
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Art. 32 - (Residenze d’epoca)1. Sono residenze d’epoca i complessi immobiliari originariamente destinati a residenza. 2. Le residenze d’epoca devono mantenere l’originaria fisionomia architettonica e strutturale sia all’esterno che all’interno, anche a seguito di interventi di restauro, consolidamento e conservazione. |
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Art. 33 - (Commissione per le residenze d’epoca)1. È istituita presso la struttura regionale competente in materia di turismo la Commissione per le residenze d’epoca, nominata dalla Giunta regi |
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Capo VI - Ospitalità diffusa |
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Art. 34 - (Ospitalità diffusa)1. Al fine di favorire la sinergia tra le attività turistiche e la rivitalizzazione dei centri storici minori, le strutture ricettive di cui al presente titolo, possono realizzare una forma di ospitalità aggregata con alt |
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Capo VII - Norme comuni per le attività ricettive |
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Art. 35 - (Esercizio dell’attività ricettiva e classificazione delle strutture ricettive)1. Le attività svolte nelle strutture ricettive di cui al presente Titolo sono intraprese previa presentazione della Segnalazione certificata di inizio attività (SCIA), ai sensi dell’articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi). 2. La SCIA è presentata allo sportello unico per le attività produttive e per l’attività edilizia (SUAPE) di cui all’articolo 113 della legge regionale 21 gennaio 2015, n. 1 (Testo unico governo del territorio e materie correlate) del Comune competente per territorio e attesta i requisiti propri delle strutture ricettive previsti dalla presente legge, dal regolamento di cui al comma 3, nonché il rispetto della disciplina vigente in materia di sicurezza, igiene e sanità, urbanistica ed edil |
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Art. 36 - (Obblighi del titolare dell’attività ricettiva)1. I titolari degli esercizi ricettivi di cui al presente Titolo hanno l’obbligo di evidenziare all’esterno della struttura, in modo visibile, la propria tipologia, l’esatta denominazione e, ove presente, il numero delle stelle o delle spighe corrispondenti alla classificazione attribuita. 2. Il titolare dell’esercizio ricettivo che pubblicizza con qualunque mezzo la propria attività, ha l’obbligo di evidenziare le proprie |
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Art. 37 - (Manutenzione della rete escursionistica)1. I titolari degli esercizi ricettivi di cui al presente Titolo possono realizzare, |
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Art. 38 - (Piscine natatorie)1. Alle piscine natatorie annesse alle strutture ricettive di cui al presente Titolo |
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Art. 39 - (Sanzioni amministrative)1. Chiunque apre o gestisce una attività ricettiva senza aver presentato la SCIA, è soggetto alla sanzione amministrativa da euro 3.000,00 a euro 10.000,00 ed alla chiusura dell’attività, nel rispetto della normativa vigente. 2. Chiunque dichiara in sede di SCIA requisiti della struttura o servizi inesistenti di cui all’articolo 35, commi 2 e 4, è soggetto alla sanzione amministrativa da euro 1.000,00 a euro 3.000,00. 3. Chiunque non dichiara ai sensi dell’articolo 35, comma 6, la modifica di caratteristiche della struttura o di elementi contenuti nella SCIA che fanno venir meno i requisiti per l’esercizio dell’attività stessa di cui all’articolo 35, comma 2, è soggetto alla sanzione amministrativa da euro 1.000,00 a euro 3.000,00 ed alla chiusura dell’attività, nel rispetto della normativa vigente. |
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TITOLO III - LOCAZIONI TURISTICHE |
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Capo I - Alloggi locati per finalità turistiche |
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Art. 40 - (Alloggi locati per finalità turistiche)1. Gli alloggi ad uso turistico di cui all’articolo 1, comma 2, lettera c) della legge 9 dicembre 1998, n. 431 (Disciplina delle locazioni e del rilascio degli immobili adibiti ad uso abitativo) sono regolati ai sensi dell’ |
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TITOLO IV - ORGANIZZAZIONE E INTERMEDIAZIONE DI VIAGGI |
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Capo I - Organizzazione e intermediazione di viaggi e turismo in forma professionale |
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Art. 41 - (Agenzie di viaggio e turismo e filiali)1. Le agenzie di viaggio e turismo anche nella forma virtuale on line, sono imprese turistiche che esercitano le attività tipiche di organizzazione, produzione, intermediazione e vendita di viaggi, soggiorni e crociere. N7 |
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Art. 42 - (Requisiti per l’esercizio dell’attività)1. L’esercizio dell’attività di agenzia di viaggio e turismo è subordinato al possesso dei seguenti requisiti: |
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Art. 43 - (Esercizio dell’attività di agenzia di viaggio e turismo e filiali)1. Il soggetto che intende esercitare l’attività di agenzia di viaggio e turismo presenta alla Regione la SCIA, ai sensi dell’articolo 19 della l. 241/1990, corredata dalla documentazione comprovante la sussistenza dei requisiti previsti dalle disposizioni vigenti e i dati relativi alla polizza assicurativa o la garanzia bancaria di cui all’articolo 44, commi 5 e 6. 1-bis. Le agenzie di viaggio e turismo on line nella SCIA devono comunicare anche i r |
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Art. 44 - (Obblighi del titolare)1. Il titolare dell’agenzia di viaggio e turismo e/o della filiale ha l’obbligo di esporre all’esterno dei locali, in maniera visibile, il segno distintivo dell’agenzia e di indicare l’esatta denominazione della stessa. |
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Art. 45 - (Direttore tecnico)1. La gestione tecnica dell’agenzia di viaggio e turismo e della filiale compete al direttore tecnico abilitato ai sensi del comma 2, che presta la propria opera a titolo esclusivo e continuativo. 2. L’esercizio dell’attività professionale di direttore tecnico di cui al comma 1 è subordi |
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Capo II - Organizzazione di viaggi e turismo in forma non professionale |
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Art. 46 - (Organizzazioni di viaggi esercitata dalle associazioni senza scopo di lucro)1. Le associazioni nazionali senza scopo di lucro costituite per finalità ricreative, culturali, religiose o sociali, con rappresentanza sul territorio regionale, iscritte all’elenco regionale di cui al comma 2, svolgono, in conformità alla normativa vigente in materia, le attività di organizzazione e vendita di viaggi e soggiorni esclusivamente a favore dei propri associati. |
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Art. 47 - (Organizzazione di viaggi esercitata in forma occasionale)1. Gli enti, le associazioni, i sodalizi ed i comitati formalmente costituiti aventi finalità politiche, culturali, religiose, sportive, sociali ed ambientali possono occasionalmente effettuare, senza scopo di lucro ed esclusivamente a favore dei propri associati, gite di durata non superiore a un giorno. Ciascuna gita è effettuata previa stipulazione della polizza assicurativa di cui all’ |
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Capo III - Sanzioni |
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Art. 48 - (Sanzioni amministrative)1. Chiunque intraprende o svolge in forma continuativa od occasionale, eccettuati i casi previsti dagli articoli 46 e 47, con ogni modalità o mezzo idoneo, anche senza scopo di lucro, le attività di cui all’articolo 41, senza avere presentato la SCIA, è soggetto alla sanzione amministrativa da euro 3.000,00 a euro 10.000,00 ed alla chiusura dell’attività, nel rispetto della normativa vigente. 2. Chiunque esercitando un’attività diversa da quella di agenzia di viaggio e turismo intraprende o svolge, in forma continuativa od occasionale, le attività proprie dell’agenzia di viaggio e turismo, è soggetto alla sanzione amministrativa da euro 3.000,00 a euro 10.000,00 ed alla chiusura dell’attività, nel rispetto della normativa vigente. 3. Le associazioni nazionali senza scopo di lucro, che intraprendono o svolgono |
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TITOLO V - PROFESSIONI TURISTICHE |
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Capo I - Professioni turistiche |
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Art. 49 - (Professione turistica)1. La presente legge, nel rispetto della normativa europea e statale vigente in materia, definisce le seguenti attività professionali turistiche: a) guida turistica; |
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Art. 50 - (Abilitazione professionale)1. L’esame di abilitazione per il direttore tecnico di cui all’articolo 45 e per le figure professionali turistiche di cui all’articolo 49, comma 1 è effettuato dalla Regione in base a procedure stabilite con regolamento dalla Giunta regionale. |
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Art. 51 - (Riconoscimento e estensione dell’abilitazione)1. Ai cittadini di altri Stati membri dell’Unione europea che intendono svolgere le attività di guida turistica e di accompagnatore turistico si appl |
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Art. 52 - (Esenzione dall’obbligo dell’abilitazione professionale)1. Sono esentati dall’obbligo dell’abilitazione all’esercizio delle professioni prevista all’articolo 50 i seguenti soggetti: a) l’associato ad una delle associazioni |
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Art. 53 - (Sanzioni amministrative)1. Chiunque esercita una delle professioni turistiche di cui all’articolo 49 senza la prescritta abilitazione è soggetto alla sanzione amministrativa da euro 1.000,00 a euro 2.000,00. |
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TITOLO VI - DISPOSIZIONI FINANZIARIE, FINALI E TRANSITORIE |
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Capo I - Disposizioni finanziarie, finali e transitorie |
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Art. 54 - (Norma finanziaria)1. Al finanziamento degli oneri derivanti dall’applicazione della presente legge si provvede, ai sensi dell’articolo 38 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42) e s.m.i., con quanto annualmente stanziato nel bilancio di previsione regionale, per gli esercizi finanziari 2017 e successivi, alle seguenti |
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Art. 55 - (Clausola valutativa)1. L’Assemblea legislativa valuta l’attuazione della presente legge ed i risultati conseguiti in termini di valorizzazione delle risorse turistiche dell’Umbria e di qualificazione dell’offerta e dell’accoglienza turistica. 2. Per le finalità di cui al comma 1, la Giunta regionale trasmette all’Assemblea legi |
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Art. 56 - (Norme regolamentari)1. La Giunta regionale, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, adotta norme regolamentari al fine di specificare: a) i requisiti tecnico-amministrativi necessari p |
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Art. 57 - (Norme transitorie e finali)1. Le funzioni di controllo sulla classificazione delle strutture ricettive di cui all’articolo 3, comma 3, lettera a), continuano ad essere esercitate dai comuni, anche le forme associate previste dalla normativa vigente, fino al 31 dicembre dell’anno successivo alla data di entrata in vigore della presente legge e comunque fino a quando la Giunta regionale adotta gli atti di cui all’articolo 35, commi 4 e 7. 2. Le funzioni di raccolta, elaborazione e comunicazione dei dati statistici sul turismo, nonché le rilevazioni e informazioni concernenti l’offerta e la domanda turistica di cui all’articolo 3, comma 3, lettera b) continuano ad essere esercitate dai comuni, con le forme associative previste dalla normativa vigente, fino al 31 dicembre dell’anno successivo alla data di entrata in vigore della presente legge. 2-bis. Le funzioni di cui al comma 1, lettera o) dell'articolo 3 continuano ad essere esercitate dai Comuni fino alla sottoscrizione delle convenzioni di cui al comma 2.N4 2-ter. Fino all'effettivo avvio da parte della Regione dell'attività di cui al comma 1, lettera o) dell'articolo 3, i proventi delle sanzioni amministrative di cui agli articoli 39 comma 1 e 48 comma 11 continuano ad essere introitate a titolo definitivo dal Comune competente per territorio cui spetta la determinazione e l'irrogazione della sanzione secondo le procedure di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale) ed alla L.R. 15/1983. N8 3. Il primo anno di riferimento ai fini dell’approvazione del Masterplan di cui all’articolo 6, comma 1 è l’anno successivo alla data di entrata in vigore della presente legge. 4. Al fine di attrarre nel territorio umbro produzioni cinematografiche e audiovisive nazionali e internazi |
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Art. 58 - (Norma transitoria per i Comuni di cui agli Allegati 1 e 2 al decreto legge 17 ottobre 2016, n. 189)1. Nei Comuni della Regione Umbria di cui agli Allegati 1 e 2 al decreto legge 17 ottobre 2016, n. 189 (Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del |
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Art. 59 - (Abrogazione di norme)1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge sono abrogate le seguenti leggi e articoli di leggi: a) legge regionale 12 luglio 2013, n. 13 (Testo unico in materia di turismo); b) articolo 14 della legge regionale 8 aprile 2016, n. 3 (Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2016-2018 della Regione Umbria - Legge di stabilità regionale 2016); |
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