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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
L. R. Puglia 15/11/2007, n. 33
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- L.R. 07/04/2014, n. 16
- L.R. 11/12/2013, n. 38
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Art. 1 - (Finalità e oggetto)1. La presente legge detta limiti e norme per il recupero dei sottotetti e per il riutilizzo di porticati e di locali seminterrati con l’obiettivo di contenere il consumo di nuovo territorio e di favorire la messa in opera di interventi tecnologici per il contenimento dei consumi energetici. 1-bis. Le previsioni della presente legge sono realizzate nel rispetto delle disposizioni del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell’articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137)e del Piano paesaggistico territoriale regionale (PPTR) elaborato attraverso co-pianificazione Stato-Regione e approvato con deliberazione della Giun |
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Art. 2 - (Definizioni) |
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Art. 3 - (Limiti di applicazioni)1. Gli interventi disciplinati dalla presente legge rispettano le previsioni del decreto legislativo 22 gennaio 200 |
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Art. 4 - (Condizioni per il recupero)1. Il recupero abitativo dei sottotetti esistenti alla data di entrata in vigore della presente disposizione N6 è ammesso qualora sussistano contestualmente le seguenti condizioni: a) l'edificio in cui è situato il sottotetto deve essere destinato, o è da destinarsi, in tutto o in parte alla residenza; b) l'edificio in cui è ubicato il sottotetto deve essere stato realizzato legittimamente ovvero, ancorché realizzato abusivamente per usi diversi da quello residenziale, deve essere stato sanato preventivamente ai sensi della legge 28 febbraio 1985, n. 47 (Norme in materia di controllo dell’attività urbanistico-edilizia, sanzioni, recupero e sanatoria delle opere edilizie), della |
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Art. 5 - (Modalità d'intervento)1. Il recupero del sottotetto non deve comportare la modifica dell'altezza di colmo e di gronda né l'inclinazione delle falde. |
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Art. 6 - (Ristrutturazioni e contributi)1. Gli interventi diretti al recupero abitativo dei sottotetti sono classificati come ristrutturazione edilizia ai sensi della lettera d) dell'articolo 3 del decre |
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Art. 7 - (Recupero di porticati)1. Il recupero dei porticati a uso residenziale o a uso terziario e/o commerciale di cui all'articolo 1, comma 2), lettera b), è consentito, previo rilascio del permess |
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Art. 8 - (Utilizzo residenziale dei piani seminterrati e terziario e commerciale e dei piani seminterrati e interrati)1. L'utilizzo di piani seminterrati a uso residenziale e di piani seminterrati e interrati a uso terziario e/o commerciale, nonché agli usi di cui all’articolo 1, comma 2, lettera c) è consentito, previo rilascio del permesso di costruire o previa presentazione della segnalazione certificata di inizio attività in alternativa al permesso di costruire, purché siano rispettate le prescrizioni dei vigenti regolamenti edilizi e siano almeno assicurate le seguenti c |
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Art. 8 bis - (Disposizioni in materia di mutamenti di destinazione d’uso)1. Al fine di favorire il riuso e il recupero del patrimonio edilizio esistente, i comuni possono consentire mutamenti di destinazione d’uso, con o senza opere edilizie e non comportanti incrementi volumetrici eccedenti le previsioni dello strumento urbanistico vigente, di immobili legittimamente edificati alla data di entrata in vigore del presente articolo in zone territoriali omogenee che lo strumento urbanistico generale prevede a destinazione mista come definita all’articolo 51, comma 1, lettera c), punto 5), della legge regionale 31 maggio 1980, n. 56 (Tutela ed uso del territorio), purché detti immobili non siano soggetti a vincolo derivante da finanziamento pubblico o |
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