Parole sostituite dall'art. 14, comma 1, della L.R. 12/08/2022, n. 20.

Il termine era già stato prorogato dall'art. 3, comma 1, della L.R. 30/11/2021, n. 38 al 30 giugno 2021 ma la Sent. Corte Cost. 10/02/2023, n. 17 ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 3, comma 1, della L.R. 30/11/2021, n. 38; dall'art. 30, comma 1, della L.R. 30/12/2020, n. 35 al 30 giugno 2020; dall'art. 11, comma 1, della L.R. 01/08/2020, n. 26 al 30 giugno 2019; dall'art. 75, comma 1, della L.R. 28/12/2018, n. 67 al 30 giugno 2018; dall'art. 7, comma 1, della L.R. 01/12/2017, n. 51 al 30 giugno 2017; dall'art. 6, comma 1, della L.R. 05/12/2016, n. 37 al 30 giugno 2016; dall'art. 1, comma 1, della L.R. 11/12/2013, n. 38 al 30 giugno 2013.

Inizialmente il termine era fissato alla data di entrata in vigore della presente legge.

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