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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
L.R. Veneto 21/09/2007, n. 29
L.R. Veneto 21/09/2007, n. 29
Testo coordinato con le modifiche introdotte da:
- Avviso di rettifica in B.U. 30.10.2007, n. 94
- L.R. 27/02/2008, n. 1
- L.R. 06/07/2012, n. 24
- L.R. 10/08/2012, n. 28
- L.R. 07/11/2013, n. 27
- L.R. 20/04/2018, n. 15
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CAPO I - Principi generali |
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Art. 1 - Finalità1. La Regione, valorizzando i principi di sussidiarietà, di adeguatezza e di differenziazione nella allocazione delle funzioni amministrative, disciplina l'esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande nel rispetto della normativa comunitaria e delle disposizioni statali in materi |
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Art. 2 - Campo di applicazione1. La presente legge si applica: a) alle attività di somministrazione di alimenti e bevande, ivi inclusa quella esercitata su aree pubbliche con l'uso di strutture ancorate al suolo con qualsiasi mezzo tale da trasformare in modo durevole l'area occupata; b) all'attività di somministrazione di alimenti e bevande effettuata con distributori automatici e a quella svolta al domicilio del consumatore o in locali non aperti al pubblico. 2. Fatte salve le limitazioni previste all'articolo 6 e le relative sanzioni di cui all'articolo 32, la presente legge non si applica alle attività disciplinate dalle seguenti disposizioni: a) N5; b) legge regionale 4 novembre 2002, n. 33 "Testo unico delle leggi regionali in materia di turismo" e successive modificazioni, limitatamente alla |
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Art. 3 - Definizioni1. Ai fini della presente legge s'intende: a) per somministrazione di alimenti e bevande: la vendita per il consumo sul posto, effettuata nei confronti di chiunque ne faccia richiesta oppure riservata a cerchie determinate di persone, che comprende tutti i casi in cui gli acquirenti consumano i prodotti in locali o superfici all'uopo attrezzati; non costituisce attività di somministrazione di alimenti e bevande l'assaggio gratuito di prodotti organizzato dal venditore a fini promozionali o di scelta; b) per somministrazione non assistita: l'attività di vendita per il consumo immediato sul posto dei prodotti di gastronomia presso l'esercizio di vicinato di cui all'articolo 7, comma 1, lettera a), della legge regionale 13 agosto 2004, n. 15 "Norme di programmazione per l'insediamento di attività commercial |
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CAPO II - Requisiti per l'esercizio dell'attività |
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Art. 4 - Requisiti per l'esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande1. Al fine dell'esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande il soggetto interessato deve essere in possesso dei requisiti morali di cui all'articolo 71, commi da 1 a 5, del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59 "Attuazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi del mercato interno" e successive modificazioni. |
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CAPO III - Esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande |
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Art. 5 - Tipologia degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande1. Gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande rientrano nella seguente ti |
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Art. 6 - Limitazioni alla vendita e alla somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche1. Salvo quanto dispongono gli articoli 689 e 691 del codice penale e l'articolo 14 della legge 30 marzo 2001, n. 125 "Legge quadro in materia di alcol e di problemi alcolcorrelati", in tutti gli esercizi commerciali, artigianali, di somministrazione di alimenti e bevande, ivi compresi i circoli privati, gli agriturismo e qualunque altro esercizio nel quale si effettuano la vendita ed il consumo sul posto di bevande alcoliche e superalcoliche, nonché sulle aree private aperte al pubblico e sulle superfici di cui all'articolo 3, comma 1, lettera e) sono vietati la vendita, anche per asporto ed il consumo di bevande alcoliche e superalcoliche dalle ore 1 alle ore 6 antimeridiane. |
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Art. 7 - Informazione e promozione della consapevolezza dei rischi conseguenti all'abuso di bevande alcoliche1. Dalla data di entrata in vigore delle disposizioni di cui all'articolo 6, commi 1, |
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Art. 8 - Esercizi di somministrazione di alimenti e bevande1. L'apertura di un esercizio di somministrazione di alimenti e bevande ubicato in una zona assoggettata a tutela dalla programmazione comunale di cui all'articolo 34 per la sussistenza di motivi imperativi di interesse generale di cui all'articolo 64, comma 3, del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59, è soggetta ad autorizzazione rilasciata dal comune nel cui territorio è ubicato l'esercizio, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 9. È altresì soggetto ad autorizzazione il trasferimento verso e all'interno delle medesime zone. N12 2. L'ampliamento e la riduzione di superficie dei locali sono soggetti a presentazione di SCIA. Il comune individua i requisiti ed i presupposti che devono essere comprovati attraverso attestazioni e asseverazioni di tecnici abilitati, ovv |
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Art. 8 bis - Esercizi di somministrazione di alimenti e bevande in zone non soggette a tutela1. L'apertura di un esercizio di somministrazione di alimenti e bevande ubicato in una zona non assoggettata a tutela dalla programmazione comunale di cui all'articolo 34 per la sussistenza di motivi imperativi di interesse generale di cui all'articolo 64, comma 3, del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59, è soggetta alla presentazione di SCIA, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 9. È altresì soggetto a SCIA il trasferimento all'interno o verso le medesime zone. 1-bis. L'ampliamento e la riduzione di superficie dei locali sono soggetti a SCIA. Il comun |
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Art. 9 - Attività di somministrazione di alimenti e bevande non soggette ad autorizzazione1. Sono soggette a “SCIA” N7 le attività di somministrazione di alimenti e bevande esercitate: a) al domicilio del consumatore; b) negli esercizi situati all'interno delle aree di servizio delle autostrade e delle stazioni dei mezzi di trasporto pubblico; c) negli esercizi in cui la somministrazione di alimenti e bevande è effettuata congiuntamente ad attività prevalente di intrattenimento e svago, in sale da ballo, sale da gioco, locali notturni, stabilimenti balneari ed esercizi similari, sempreché la superficie utilizzata per l'intrattenimento sia pari ad almeno i tre quarti della superficie complessiva a disposizione, esclusi i magazzini, i depositi, gli uffici e i servizi; non costituisce attività di intrattenimento e svago la semplice musica di accompagnamento e compagnia; d) nelle mense aziendali, come definite all'articolo 3, comma 1, lettera l); e) in via diretta a favore dei propri dipendenti da amministrazioni, enti o imprese pubbliche; |
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Art. 10 - Somministrazione non assistita1. L'esercizio dell'attività di somministrazione non assistita di cui all'articolo 3, comma 1, lettera b), è soggetto a previa comunicazione al comune in cui si svolge l'attività. |
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Art. 11 - Somministrazione temporanea di alimenti e bevande1. L'esercizio dell'attività temporanea di somministrazione di alimenti e bevande è soggetta alle disposizioni di cui all'articolo 41, comma 1, del decreto legge 9 febbraio 2012, n. 5 "Disposizioni urgenti i |
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Art. 12 - Autorizzazioni stagionali1. All'esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande in forma stagionale |
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Art. 13 - Somministrazione con apparecchi automatici1. La somministrazione di alimenti e bevande mediante apparecchi automatici effettuata in apposito locale ad essa adibito in modo esclusivo e attrezzato è soggetta “alle disposizioni di cui agli articoli 8 e 8 bis” N7. |
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Art. 14 - Denominazione degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande1. La Giunta regionale con il provvedimento di cui all'articolo 36 individua le denominazioni degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande tenuto c |
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Art. 15 - Subingresso1. Il trasferimento della gestione o della titolarità di un esercizio di somministrazione di alimenti e bevande di cui agli articoli 8 e 8 bis per atto tra vivi o a causa di morte è assoggettato alle disposizioni di cui all'articolo 64, commi 1 e 4, del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59 e successive modificazioni. 2. Nei casi di trasferimento della gestione di un esercizio il titolo abilitativo di subingresso è valido fino alla data in cui ha termine la gestione. Alla cessazi |
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Art. 16 - Gestione di reparto1. Il titolare di un esercizio per la somministrazione di alimenti e bevande organizzato su più reparti, in relazione alla gamma di prodotti somministrati o alle tecniche di pr |
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Art. 17 - Decadenza, sospensione e revoca1. I titoli a |
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CAPO IV - Orari |
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Art. 18 - Orari degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande1. Il comune, sentite le rappresentanze locali delle organizzazioni del commercio, turismo e servizi, delle associazioni dei consumatori e degli utenti e delle organizzazioni dei lavoratori, maggiormente rappresentative a livello regionale, determina, anche in ragione delle diverse esigenze e caratteristiche delle zone, l'orario massimo nella fascia oraria compresa: a) tra le ore 5 antimeridiane e le ore 2 del giorno successivo, per gli esercizi in cui la somministrazione di alimenti e bevande non è effettuata congiuntamente ad attività di intrattenimento e svago; b) tra le o |
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Art. 19 - Deroga per particolari periodi ed occasioni1. Il comune può autorizzare la protrazione dell'orario massimo di chiusura previsto dall'articolo 18 |
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Art. 21 - Orario degli esercizi misti1. Gli esercizi misti, che congiuntamente alla somministrazione di alimenti e bevande svolgono altre attivit&agr |
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Art. 22 - Orario degli esercizi posti in autostrade e stazioni1. Negli esercizi posti nelle aree di servizio lungo le autostrade, all'interno di st |
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Art. 23 - Orari di altri esercizi di somministrazione di alimenti e bevande1. Nei mezzi di trasporto pubblico, nelle mense aziendali, nei locali adibiti alla somministrazione dalle associazioni e dai circoli aderenti ad enti o organizzazioni nazionali aventi finalità assistenziali di cui all'articolo 2, comma 3, nelle scuole, negli ospedali, nelle case di riposo, nelle comunità religiose, negli stabilimenti militari, delle forze di polizia e del corpo nazionale d |
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Art. 24 - Esercizi di somministrazione collocati in aree particolari1. Gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande situati all'interno dell'ar |
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Art. 25 - Orari di particolari attività di vendita1. Gli artigiani del settore alimentare che provvedono alla vendita dei beni di produzione propria nei locali di produzione o nei locali a questi adiacenti osservano gli orari de |
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Art. 26 - Scelta dell'orario1. L'orario scelto dall'esercente, nel rispetto dei limiti minimi e massimi, può essere continuativo o comprendere un intervallo di chiusura intermedia, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 18, comma 1, lettera b). |
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Art. 27 - Deroghe generali all'orario minimo1. È consentito all'esercente di posticipare l'apertura e di anticipare la chiusura giornaliera dell'esercizio fino ad un massimo di due ore rispetto all'orario stabilito e, quando l'esercente ha |
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Art. 28 - Chiusura settimanale e ferie1. Gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande possono osservare sino a due giorni di chiusura settimanale. Il turno di chiusura non può comunque articolarsi in più di due giornate nell'arco della medesima settimana. Su motivata richiesta il comune può autorizzare ulteriori giornate o mezze giornate di chiusura facoltativa. |
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Art. 29 - Cartello orario1. È fatto obbligo agli esercenti di esporre nell'esercizio un cartello ben vi |
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CAPO V - Pubblicità dei prezzi ed attività accessorie |
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Art. 30 - Pubblicità dei prezzi1. Gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande espongono il prezzo delle consumazioni, con l'indicazione del servizio offerto, al banco o al tavolo, in modo chiaro, ben leggibile e visibile al pubblico anche dall'esterno durante l'orario di apertura, mediante l'utilizzo di un cartello, listino o altre idone |
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CAPO VI - Sanzioni |
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Art. 32 - Sanzioni1. A chiunque esercita l'attività di somministrazione di alimenti e bevande senza autorizzazione, ovvero quando questa è stata revocata, sospesa o decaduta, si applica la sanzione amministrativa prevista dall'articolo 10, comma 1, della legge 25 agosto 1991, n. 287 "Aggiornamento della normativa sull'insediamento e sull'attività dei pubblici esercizi" e successive modificazioni, nonché la chiusura dell'esercizio. N12 2. A chiunque esercita l'attività di somministrazione di alimenti e bevande senza la presentazione della SCIA, ovvero quando è disposta la sospensione dell'attività, si applica la sanzione amministr |
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CAPO VII - Programmazione delle attività di somministrazione di alimenti e bevande |
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Art. 33 - Criteri regionali1. Per l'attuazione delle finalità di cui all'articolo 1, la Giunta regionale, sentite le organizzazioni del commercio, turismo e servizi e le associazioni dei consumatori e degli utenti maggiormente rappresent |
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Art. 34 - Programmazione comunale1. I comuni, o le unioni di comuni, sentite le rappresentanze locali delle organizzazioni del commercio, turismo e servizi e delle associazioni dei consumatori e degli utenti maggiormente rappresentative a livello regionale, entro centottanta giorni dalla pubblicazione ne |
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Art. 35 - Monitoraggio1. Ai fini dell'attuazione di un sistema di raccolta e diffusione di dati sulla rete |
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CAPO VIII - Disposizioni transitorie e finali |
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Art. 36 - Norme di attuazione1. La Giunta regionale, sentite le organizzazioni del commercio, turismo e servizi e le associazioni dei consumatori e degli utenti maggiormente rappresentative a livello regionale nonché i rappresentanti dell'ANCI e di Unioncamere regionali, entro duecentoquaranta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, provvede ad adottare, |
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Art. 37 - Abrogazioni e norme finali1. Sono abrogate le seguenti leggi regionali: a) legge regionale 14 settembre 1994, n. 40 "Criteri per la determinazione degli orari degli esercizi di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande"; |
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Art. 38 - Norme transitorie1. Fino all'adozione da parte dei comuni dei parametri e dei criteri di cui all'articolo 34, ai fini del rilascio delle autorizzazioni, continuano ad applicarsi i parametri e i criteri attualmente vigenti. 2. Fino all'emanazione delle disposizioni attuative di cui all'articolo 36, comma 1, lettera b), i corsi di formazione professionale previsti dall'articolo 4, comma 6, lettera a) vengono svolti secondo le modalità già definite dalla Giunta regionale per i corsi finalizzati alla vendita e somministrazione di alimenti e bevande. 3. Fino all'individuazione da parte della Giunta regionale dei titoli di studio di cui all'articolo 4, comma 11, lettera a) continuano ad essere riconosciuti come requisiti professionali i titoli di studio rilasciati dalle scuole alberghiere o da altre scuole a specifico indirizzo professionale. 4. Le norme in materia di pubblicità dei prezzi contenute nell'articolo 30 hanno efficacia a decorrere dal centottantesimo giorno dall'entrata in vigore della presente legge. 5. Dalla data di entrata in vi |
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