N20 | Bollettino di Legislazione Tecnica
Articolo abrogato dalla L.R. del 07/11/2013 n. 27. L’articolo 31 così recitava: “Art. 31 - Attività accessorie - 1. Fermo restando il rispetto della normativa vigente in materia, le autorizzazioni di cui all'articolo 8, comma 1, abilitano all'installazione e all'uso di apparecchi radiotelevisivi ed impianti in genere per la diffusione sonora e di immagini all'interno dei locali abilitati all'attività di somministrazione e non allestiti in modo da configurare lo svolgimento di un'attività di pubblico spettacolo o intrattenimento.

2. Le autorizzazioni di cui al comma 1 abilitano, altresì, alla effettuazione di piccoli intrattenimenti musicali senza ballo in sale dove la clientela accede per la consumazione, senza l'apprestamento di elementi atti a trasformare l'esercizio in locale di pubblico spettacolo o intrattenimento e senza il pagamento di biglietto di ingresso o di aumento nei costi delle consumazioni. È comunque fatto salvo il rispetto delle disposizioni vigenti ed, in particolare, di quelle in materia di sicurezza, di prevenzione incendi e di tutela dall'inquinamento acustico.”

Dalla redazione