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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
L. 30/03/2001, n. 125
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- L. 07/07/2009, n. 88
- L. 04/06/2010, n. 96
- L. 29/07/2010, n. 120
- D.L. 13/09/2012, n. 158 (L. 08/11/2012, n. 189)
- D.L. 20/02/2017, n. 14 (L. 18/04/2017, n. 48)
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Art. 1. (Oggetto – Definizioni)1. La presente legge reca norme finalizzate alla prevenzione, alla cura ed al reinserimento sociale degli alcoldipendenti, ai sensi della risoluzione del Parlamento europeo del 12 marzo 1982 sui |
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Art. 2. (Finalità)1. La presente legge: a) tutela il diritto delle persone, ed in particolare dei bambini e degli adolescenti, ad |
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Art. 3. (Attribuzioni dello Stato)1. Con atto di indirizzo e coordinamento, adottato entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, ai sensi dell’articolo 8 della legge 15 marzo 1997, n. 59, sentita la Consulta di cui all’articolo 4, nel rispetto delle competenze attribuite allo Stato ed alle regioni dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, e delle previsioni del piano sanitario nazionale, sono definiti: a) i requisiti minimi, strutturali ed organizzativi, dei servizi per lo svolgimento delle attività di prevenzione, cura, riabilitazione e reinserimento sociale dei soggetti con problemi e patologie alcolco |
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Art. 4. (Consulta nazionale sull’alcol e sui problemi alcolcorrelati)1. È istituita la Consulta nazionale sull’alcol e sui problemi alcolcorrelati, di seguito denominata «Consulta», composta da: a) il Ministro per la solidarietà sociale, che la presiede; b) tre membri designati dal Ministro per la solidarietà sociale fra persone che abbiano maturato una comprovata esperienza professionale in tema di alcol e di problemi alcolcorrelati; c) quattro membri designati dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano; d) il direttore dell’Istituto superiore |
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Art. 5. (Modifiche agli ordinamenti didattici universitari)1. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, ai sen |
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Art. 6. (Modifiche al codice della strada)1. Al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 R, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni: a) all’articolo 119, comma 8, lettera c), dopo il secondo periodo è in |
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Art. 7. (Modifica all’articolo 2 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 540)1. All’articolo 2, comma 1, lettera g), del decreto legislativo 30 dicem |
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Art. 8. (Relazione al Parlamento)1. Il Ministro della sanità trasmette al Parlamento una relazione sugli interv |
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Capo II - COMPETENZE DELLE REGIONI E DELLE PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E DI BOLZANO |
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Art. 9. (Attribuzioni delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano)1. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano provvedono, nell’ambito delle risorse destinate all’assistenza sanitaria rese disponibili dal Fo |
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Art. 10. (Intervento ospedaliero)1. Il trattamento dei soggetti con problemi e patologie alcolcorrelati è svolt |
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Art. 11. (Strutture di accoglienza)1. Nell’ambito della loro programmazione socio-sanitaria, le regioni e le provi |
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Art. 12. (Collaborazione con enti ed associazioni)1. Le regioni, le aziende unità sanitarie locali ed i servizi per lo svolgimen |
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Capo III - DISPOSIZIONI SULLA PUBBLICITÀ E SUL CONSUMO DELLE BEVANDE ALCOLICHE E IN MATERIA DI SICUREZZA SUL LAVORO |
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Art. 13. (Disposizioni in materia di pubblicità)1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, le emittenti radiotelevisive pubbliche e private e le agenzie pubblicitarie, unitariamente ai rappresentanti della produzione, tenuto conto anche dell’esigenza di valorizzare le produzioni tipiche ed a denominazione di origine controllata, adottano un codice di autoregolamentazione sulle modalità e sui contenuti dei messaggi pubblicitari relativi alle bevande alcoliche e superalcoliche. 2. È vietata la pubblicità di be |
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Art. 14. (Vendita di bevande superalcoliche sulle autostrade)1. È vietata la vendita al banco di bevande superalcoliche nelle aree di servi |
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Art. 14-bis (Vendita e somministrazione di bevande alcoliche in aree pubbliche1. La somministrazione di alcolici e il loro consumo sul posto, dalle ore 24 alle ore 7, possono essere effettuati esclusivamente negli esercizi muniti de |
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Art. 14-ter (Introduzione del divieto di vendita di bevande alcoliche a minori) |
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Art. 15. (Disposizioni per la sicurezza sul lavoro)1. Nelle attività lavorative che comportano un elevato rischio di infortuni sul lavoro ovvero per la sicurezza, l’incolumità o la salute dei terzi, individuate con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro della sanità, da emanare entro novanta giorni dalla data di entr |
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Capo IV - DISPOSIZIONI FINANZIARIE |
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Art. 16. (Copertura finanziaria)1. Agli oneri derivanti dall’attuazione della presente legge, pari a lire 4.125 milioni annue a decorrere dall’anno 2001, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2001-2003, nell’ambito dell&rsqu |
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