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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
L.R. Liguria 13/08/2007, n. 31
L.R. Liguria 13/08/2007, n. 31
L.R. Liguria 13/08/2007, n. 31
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[Premessa] |
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TITOLO I - FINALITÀ E AMBITO DI APPLICAZIONE |
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Art. 1 - (Finalità)1. La Regione esercita un’azione per la trasparenza degli appalti e delle concessioni, la quali |
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Art. 2 - (Ambito d’applicazione)1. Le disposizioni della presente legge si applicano al ciclo di programmazione, progettazione, affidamento, esecuzione e collaudo, in qualsiasi forma e per qualsiasi importo, di lavori, di forniture e di servizi da parte dei soggetti di cui al comma 2 che operano nel territorio della Regione, fatta eccezione per i settori esclusi come definiti dalla normativa vigente. |
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TITOLO II - ORGANISMO REGIONALE PER I CONTRATTI PUBBLICI |
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Art. 3 - (Osservatorio regionale per i contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture)1. Al fine di garantire la trasparenza delle procedure dei contratti pubblici, la pubblicità degli atti e la massima diffusione dei dati, il rispetto dei principi di efficienza economica, di fornire assistenza alle amministrazioni aggiudicatrici, nonché per concorrere alla sicurezza sui luoghi di lavoro e al rispetto della contrattazione collettiva, è istituito l’Osservatorio regionale per i contratti pubblici relativi a lavori, forniture e servizi, di seguito definito Osservatorio. |
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Art. 4 - (Compiti dell’Osservatorio)1. L’Osservatorio svolge le seguenti funzioni: a) gestione del sistema informatico per: 1) la pubblicazione dei programmi triennali e degli elenchi annuali dei lavori e dei contratti pubblici e delle notizie utili in ordine alle risultanze delle gare ed alle dinamiche dei prezzi; 2) la pubblicazione degli avvisi e dei bandi di gara secondo le vigenti disposizioni; 3) la raccolta ed elaborazione in modo sistematico delle informazioni e dei dati statistici relativi all’intero cicl |
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Art. 5 - (Mantenimento dei livelli occupazionali)1. La Regione promuove azioni per la sottoscrizione di accordi fra imprese e organizzazioni sindacali per il mantenimento dei |
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Art. 6 - (Congruità delle offerte)1. Le Amministrazioni aggiudicatrici sono tenute a verificare la congruità delle offerte nelle |
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Art. 7 - (Rapporti con le Autorità ed organismi nazionali)1. La Regione collabora tramite l’Osservatorio di cui all’articolo 3 con autorità |
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Art. 8 - (Obbligo di trasmissione dei dati)1. I soggetti di cui all’articolo 2, commi 2 e 3, inviano alla Regione le informazioni ed i dati di cui al presente articolo riguardanti, in particolare, le fasi di programmazione, progettazione, affidamento, realizzazion |
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Art. 9 - (Forme di pubblicità)1. Fatte salve le forme di pubblicità dei contratti pubblici previste dalla normativa statale e comunitaria vigenti, gli avvisi ed i bandi di gara per l’affidamento degli appalti e delle concessioni di cui alla presente legge devono essere pubblicati |
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TITOLO III - ULTERIORI STRUMENTI E ATTIVITÀ PER LA QUALIFICAZIONE DEGLI APPALTI |
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CAPO I - PROMOZIONE DEL PARTENARIATO PUBBLICO-PRIVATO |
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Art. 10 - (Unità tecnica regionale)1. Al fine di promuovere e sostenere la collaborazione fra settore pubblico e privato per la realizzazione, la gestione ed il finanziamento di opere pubbliche e opere di in |
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Art. 11 - (Fondo per lo Sviluppo)1. Al fine di sostenere lo sviluppo degli investimenti pubblici con l’utilizzo di tecniche di finanziamento di opere di interesse pubblico con ricorso a capitali privati, è istituito a favore delle amministrazioni aggiudicatrici di cui all’articolo 2, operanti sul territorio regionale, il Fondo per lo Sviluppo della finanza di progetto e delle altre forme di partenariato pubblico-privato. 2. Il Fondo è finalizzato alla concessione |
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CAPO II - MISURE PER L’EFFICIENZA DELLA SPESA |
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Art. 12 - (Cooperazione tra amministrazioni aggiudicatrici)1. La Regione favorisce forme di aggregazione e cooperazione tra amministrazioni aggiudicatrici di cui all’articolo 2 per l’esercizio delle funzioni in materia di appalti pubblici di lavori, forniture e servizi. |
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Art. 13 - (Promozione e verifica della qualità della progettazione)1. Per i contratti relativi a lavori la Regione, nel rispetto della normativa vigente, adotta linee guida al fine di promuovere: |
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Art. 14 - (Disposizioni per la semplificazione delle procedure)1. La Regione, tramite l’Osservatorio di cui all’articolo 3, promuove e favorisce l’uso degli strumenti telematici nelle procedure riguardanti l’esplorazione del mercato, la prequalificazione degli offerenti e l’esecuzione degli appalti. |
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Art. 15 - (Sistemi di qualità e attestazione dell’attività amministrativa)1. La Regione promuove tramite l’Osservatorio di cui all’articolo 3, l’adozione dei |
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CAPO III - DISPOSIZIONI PER LA TUTELA E LA SICUREZZA DEI LAVORATORI NEI CANTIERI EDILI |
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Art. 16 - (Verifica delle presenze in cantiere)1. Al fine di contenere i fenomeni di evasione degli obblighi in materia di regolarità contrib |
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Art. 17 - (Responsabilità del direttore dei lavori)1. Il direttore dei lavori è tenuto a vigilare, durante l’esecuzione dei lavori, sulla p |
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Art. 18 - (Oneri per la sicurezza)1. La quota dei corrispettivi di lavori e opere affidate in subappalto o in cottimo, relativa agli oneri per la sicurezza, non è assoggettabile ad alcun ribasso rispetto al prezzo risultante dall’aggiudicazione ed è riportata in modo analitico nei contratt |
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Art. 19 - (Programma straordinario di vigilanza e informazione. Progetto obiettivo)1. La Regione sostiene, tramite l’Osservatorio di cui all’articolo 3, azioni straordinarie di vigilanza e informazione in materia di tutela e sicurezza dei lavoratori. A tal fine la Giunta regionale predispone un apposito progetto obiettivo di valenza biennale, finalizzato a: |
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CAPO IV - INTRODUZIONE DEGLI ASPETTI AMBIENTALI NELL’ACQUISTO DI FORNITURE E SERVIZI |
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Art. 20 - (Piano d’azione per gli acquisti verdi)1. Ferma restando l’immediata operatività delle disposizioni di cui al decreto del Ministero dell’ambiente e tutela del territorio 8 maggio 2003 n. 203 (norme affinché gli uffici pubblici e le società a prevalente capitale pubblico coprano il fabbisogno annuale di manufatti e beni con una quota di pr |
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Art. 21 - (Introduzione dei criteri ambientali nei contratti pubblici)1. Nel rispetto della normativa comunitaria e statale vigente in materia di appalti pubblici, le amministrazioni aggiudicatrici inseriscono, nei bandi di gara e nei capitolati d’oneri per appalti pubblici di opere, forniture e servizi, specifiche prescrizioni per l’integrazione degli a |
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TITOLO IV - DISPOSIZIONI FINANZIARIE E TRANSITORIE |
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Art. 22 - (Norma finanziaria)1. Agli oneri derivanti dall’attuazione della presente legge si provvede, per l’anno finanziario 2007, mediante: a) utilizzo, in termini di competenza, ai sensi dell’articolo |
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Art. 23 - (Norme finali e transitorie)1. Per tutto quanto non previsto dalla presente legge, continuano a trovare applicazione le disposizioni statali e comunitarie in materia. 2. La Giunta regionale, entro novanta gio |
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Art. 24 - (Abrogazione di norme)1. È abrogata la legge regionale 22 luglio 1993 n. 34 (istituzione dell’Albo regionale d |
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