Delib. G.R. Lombardia 04/07/2007, n. 8/5054 | Bollettino di Legislazione Tecnica
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Delib. G.R. Lombardia 04/07/2007, n. 8/5054

Modalità applicative del Programma Triennale per lo sviluppo del settore commerciale 2006/2008.
Testo coordinato con le modifiche introdotte da:
- Delib. G.R. 26/10/2012, n. 9/4345
- Delib. G.R. 27/01/2009, n. 8/8905
- Delib.G.R. 02/08/2007, n. 8/5258
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Testo del documento

 

LA GIUNTA REGIONALE

 

Visto il D.Lgs. 31 marzo 1998 n. 114 «Riforma della disciplina relativa al settore del commercio, a norma dell’articolo 4 comma 4 della legge 18 marzo 1997 n. 59»;

Vista la legge regionale 23 luglio 1999 n. 14 ed in particolare l’art. 3 come modificato dalla L.R. n. 15/2002 che prevede, tra l’altro, che la Giunta regionale approvi gli ulteriori adempimenti di disciplina del settore commerciale, a seguito dell’approvazione del Programma Triennale per lo sviluppo del settore commerciale da parte del Consiglio regionale;

Visto il Programma Regionale di Sviluppo (PRS) dell’VIII Legislatura e i successivi aggiornamenti tramite DPEFR annuale che, nell

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Allegato A - Modalità applicative del programma triennale per lo sviluppo del settore commerciale 2006-2008

 

1. Oggetto

1. Il presente atto costituisce, secondo quanto previsto dall’art. 3 della legge regionale 23 luglio 1999 n. 14 «Norme in materia di commercio in attuazione del D.Lgs. 31 marzo 1998 n. 114», la disciplina applicativa del «Programma triennale per lo sviluppo del settore commerciale 2006-08», approvato dal Consiglio Regionale con Delib.C.R. 2 ottobre 2006 n. VIII/215 e pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia n. 42, 3º Supplemento Straordinario del 20 ottobre 2006.

2. Nel seguito del presente atto, il «Programma triennale per lo sviluppo del settore commerciale 2006-08» sarà sinteticamente indicato per brevità «Programma triennale».

 

2. Definizione e classificazione degli esercizi commerciali

1. Gli esercizi commerciali sono classificati, in relazione alle superfici di vendita, con riferimento alle definizioni di cui all’art. 4 del D.Lgs. 31 marzo 1998 n. 114 «Riforma della disciplina relativa al settore del commercio, a norma dell’art. 4, comma 4, della L. 15 marzo 1997 n. 59» e successive disposizioni regionali. Le strutture organizzate in forma unitaria di cui al successivo paragrafo 4.2, ai fini della loro valutazione, sono individuate anche in relazione alla forma organizzativa.

2. L’autorizzazione allo svolgimento dell’attività commerciale deve essere richiesta, qualora si configuri una media o una grande struttura di vendita ai sensi dell’art. 4 del D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 114 e successive disposizioni regionali, per l’apertura o per la modificazione di un esercizio commerciale esistente.

Ai fini del presente atto si intende per:

a. apertura: la costituzione di un esercizio commerciale realizzata mediante nuova superficie di vendita;

b. modificazione: la variazione di un esercizio commerciale esistente mediante variazione del settore merceologico, ampliamento, accorpamento, concentrazione, trasferimento e rilocalizzazione;

- variazione del settore merceologico: la trasformazione di parte del settore merceologico alimentare in quello non alimentare e viceversa ferma restando la superficie complessivamente autorizzata;

- ampliamento: l’aumento della superficie di vendita di un esercizio commerciale esistente mediante l’aggiunta di nuova superficie di vendita;

- ampliamento eccessivo: l’aumento della superficie di vendita di un esercizio commerciale esistente mediante l’aggiunta di nuova superficie di vendita in misura superiore al doppio della stessa;

- accorpamento: l’aumento della superficie di vendita di un esercizio commerciale mediante aggiunta di superficie di vendita esistente;

- concentrazione: la costituzione di un esercizio commerciale mediante utilizzo di superficie di vendita esistente in una sede diversa da quelle degli esercizi oggetto di concentrazione;

- trasferimento: il cambiamento di sede di un esercizio commerciale nell’ambito del medesimo Comune;

- rilocalizzazione: il cambiamento di sede di un esercizio commerciale in un ambito sovra comunale.

3. La superficie di vendita di un esercizio commerciale è l’area destinata alla vendita, compresa quella occupata da banchi, scaffalature e simili con esclusione della superficie destinata a magazzini, depositi, locali di lavorazione, uffici e servizi, aree a disposizione dei consumatori (quali gallerie, scale mobili, ascensori, nastri trasportatori, aree di sosta degli automezzi, anche se coperte ed i relativi corselli di manovra).

L’area di vendita del singolo esercizio commerciale è circoscritta, separata e distinta da quella degli eventuali altri esercizi commerciali, anche se contigui.

4. Ai soli fini della valutazione della domanda di autorizzazione di cui agli artt. 8 e 9 del D.Lgs. 31 marzo 1998 n. 114, la superficie di vendita delle medie e grandi strutture che presentano una superficie lorda di pavimentazione superiore al doppio della superficie di vendita oggetto di richiesta di autorizzazione, viene incrementata di una quantità pari al 50% della superficie lorda di pavimentazione eccedente il predetto rapporto.

5. La superficie di vendita di merci ingombranti, non facilmente amovibili ed a consegna differita (mobilifici, concessionarie di automobili e di altri veicoli a motore, rivendite di legnami, materiali edili, tipologie simili alle precedenti) è calcolata in misura di 1/8 della superficie lorda di pavimentazione. In tali esercizi non possono essere introdotte o vendute merci diverse da quelle aventi le caratteristiche sopra tassativamente indicate, salvo che si chiedano e ottengano le autorizzazioni prescritte dagli artt. 8 e 9 del D.Lgs. 31 marzo 1998 n. 114 per l’intera ed effettiva superficie di vendita. Nei casi di vendita non autorizzata di merci diverse, è applicata la sanzione di cui all’art. 22 comma 6 del D.Lgs. 31 marzo 1998 n. 114.

Per i predetti insediamenti, nel Piano di Governo del Territorio (d’ora innanzi anche: PGT) di cui alla legge regionale 11 marzo 2005 n. 12 «legge per il governo del territorio», i Comuni forniscono indicazioni relativamente alle quantità di parcheggi e di aree destinate a verde pubblico. Fino all’approvazione del PGT ai sensi della suddetta legge regionale n. 12/2005, la dotazione minima di aree per attrezzature pubbliche e di uso pubblico funzionali ai nuovi insediamenti commerciali è stabilita nella misura del cento per cento delle superfici di pavimento degli edifici previsti nelle zone C e D e del settantacinque per cento della superficie lorda di pavimento degli edifici previsti nelle zone A e B. Di tali aree almeno la metà deve essere destinata a parcheggi di uso pubblico.

 

3. Riferimenti urbanistici e territoriali

3.1 Disciplina degli ambiti territoriali

1. Ai sensi dell’art. 2 della legge regionale 23 luglio 1999 n. 14, il Programma triennale individua quale riferimento territoriale e programmatico per la programmazione commerciale, l’articolazione del territorio regionale in ambiti territoriali a differente connotazione geografica, economica e sociale a cui sono correlati specifici indirizzi di sviluppo.

2. Gli indirizzi di sviluppo degli ambiti territoriali declinati al paragrafo 4.2 «Disciplina degli ambiti territoriali» del Programma triennale costituiscono il raccordo tra la realizzazione degli obiettivi generali del Programma triennale ed il sistema autorizzatorio.

3. Ciascun indirizzo di sviluppo fornisce indicazioni per una o più delle tre componenti di valutazione della compatibilità (commerciale; urbanistico-territoriale; ambientale) che concorrono all’espressione del «giudizio integrato di impatto (o di compatibilità)» e alla successiva valutazione delle condizioni di sostenibilità per il rilascio delle autorizzazioni all’esercizio dell’attività commerciale per le grandi strutture di vendita.

 

3.2 Disciplina urbanistica

1. In materia di urbanistica commerciale gli indirizzi di sviluppo e di raccordo tra la pianificazione comunale e quella sovra locale sono quelli stabiliti dalla Delib.C.R. n. VIII/352 del 13 marzo 2007. Gli indirizzi generali per la valutazione ambientale di piani e programmi ai sensi dell’articolo 4, comma 1 della legge regionale 11 marzo 2005, n. 12, sono quelli stabiliti dalla Delib.C.R. n. VIII/351 del 13 marzo 2007 e dagli eventuali successivi atti di programmazione.

2. Negli strumenti di pianificazione comunale gli insediamenti commerciali devono essere individuati sulla base della classificazione di cui al precedente capitolo 2, primo comma (medie strutture di vendita, grandi strutture di vendita, centri commerciali) e del successivo sottoparagrafo 4.2.1 primo comma (articolazione delle tipologie di strutture di vendita organizzate in forma unitaria).

In relazione a tale individuazione è verificata la conformità urbanistica dell’insediamento con gli atti del Piano Regolatore Generale (d’ora innanzi anche: PRG) o del Piano di Governo del Territorio. A tal fine, la generica destinazione d’uso ad attività di tipo terziario o di ammissibilità commerciale consente esclusivamente la localizzazione di esercizi di vicinato.

3. I Comuni procedono all’adeguamento degli strumenti di pianificazione del territorio sulla base degli indirizzi di program-mazione urbanistica del settore commerciale di cui alla sopra richiamata Delib.C.R. n. VIII/352 del 13 marzo 2007 entro i termini e con le modalità stabilite dalla legge regionale 11 marzo 2005 n. 12.

4. Ai fini del rilascio dell’autorizzazione commerciale la verifica di ammissibilità urbanistica di una grande struttura di vendita è limitata ai profili di compatibilità localizzativa qualora gli interventi modificativi dell’insediamento edilizio siano contenuti entro un massimo del 15% della superficie lorda di pavimentazione complessiva.

 

4. Autorizzazione delle grandi strutture di vendita

4.1 Tipologia degli interventi

1. Sono soggette ad autorizzazione rilasciata dal Comune competente per territorio con le procedure di cui all’articolo 5 della legge regionale 23 luglio 1999 n. 14 l’apertura e la modificazione di una grande struttura di vendita, salvo le procedure di cui al paragrafo 5.5 comma 6.

2. Le aperture di grandi strutture di vendita con superficie:

a) fino a 15.000 mq. sono valutate nell’ambito del procedimento di cui all’art. 9 del D.Lgs. 31 marzo 1998 n. 114 e di cui all’art. 5 della legge region

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Allegato 1 - «Il rapporto di impatto - elementi costitutivi». Indicazioni per la redazione del rapporto di impatto da allegare alle domande relative alle grandi strutture di vendita

 

Contenuti del Rapporto di impatto

1. Il Rapporto di impatto è costituito da atti ed elaborati idonei a fornire una descrizione dettagliata delle opere edilizie, infrastrutturali e complementari dell’insediamento commerciale, da una relazione illustrativa e da materiale fotografico, cartografico e grafico atto a fornire una completa rappresentazione dello stato dei luoghi e delle trasformazioni indotte dalla realizzazione dell’intervento progettuale.

2. Il Rapporto di impatto dovrà essere redatto e sottoscritto da soggetti e tecnici abilitati nelle discipline oggetto dello studio. La qualificazione dei soggetti professionali non attestata dall’iscrizione in appositi ordini o albi, sarà documentata con idoneo titolo professionale da allegare allo studio, ovvero da curriculum professionale.

Il Rapporto di impatto è finalizzato a fornire tutti i riferimenti conoscitivi necessari per la valutazione integrata prevista dal Programma triennale in sede di Conferenza di servizi. È articolato in sezioni corrispondenti alle tre componenti di valutazione da effettuare:

- socio-occupazionale

- urbanistico-territoriale

- paesistico-ambientale. N5

3. Per le sezioni urbanistico-territoriale e paesistico-ambientale il rapporto deve essere articolato in:

- quadro di riferimento programmatico

- quadro di riferimento progettuale

- descrizione dell’impatto. N5

4. Il Rapporto dovrà specificare:

- la coerenza dell’iniziativa con gli obiettivi dell’ambito territoriale commerciale, come individuati nel capitolo 4.2 del Programma triennale, in cui essa si colloca;

- il rispetto delle norme vigenti e le iniziative per il migliore inserimento nel contesto di riferimento;

- la sussistenza di eventuali specifici atti di intesa assunti da Enti pubblici, di rilievo per l’intervento previsto.

5. Nel caso di interventi modificativi dell’insediamento commerciale esistente deve essere indicata la situazione preesistente e la modificazione apportata con l’intervento proposto.

Ove il nuovo punto di vendita sia ricompreso in un complesso insediativo definibile come centro commerciale multifunzionale o integrato, le analisi dovranno essere condotte con riferimento all’impatto generato dall’intero complesso, ivi incluse le funzioni diverse da quelle strettamente commerciali.

 

1. Compatibilità socio-occupazionale N2

Il rapporto dovrà illustrare le caratteristiche dell'insediamento commerciale con particolare riferimento alla superficie di vendita, alla merceologia (alimentare o non alimentare), al numero di addetti stimati espressi in Unità di Lavoro Full Time Equivalent e ad eventuali altri elementi progettuali utili per l'analisi dell'impatto socio-economico.

Il rapporto deve fornire elementi di supporto alla valutazione dell'impatto generato dal nuovo punto vendita sulla occupazione nel contesto territoriale interessato. In particolare per determinare il saldo occupazionale netto dovranno essere forniti elementi riguardanti gli effetti positivi (ovvero i nuovi posti di lavoro) e quelli negativi (ovvero i posti di lavoro persi negli altri esercizi commerciali).

 

2. Compatibilità urbanistico-territoriale

2.1 Quadro di riferimento programmatico

1. Questa sezione del Rapporto dovrà fornire gli elementi conoscitivi sulle relazioni tra l’opera progettata e gli atti di programmazione e pianificazione di rilievo urbanistico territoriale. In particolare dovrà indicare, anche con idonei elaborati cartografici e fotografici:

a) le disposizioni del Piano Territoriale Regionale e degli altri atti di pianificazione e programmazione di livello regionale in rapporto alla previsione del nuovo punto di vendita;

b) le disposizioni urbanistiche nonché quelle eventuali contenute in piani sovraordinati al Piano Regolatore Generale o al Piano di Governo del Territorio ed immediatamente operanti (Piano Territoriale Regionale e Piani d’Area; Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale; Piano Territoriale di Coordinamento del Parco Regionale; Piano di Assetto Idrogeologico);

c) le disposizioni del Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale e di altri atti di pianificazione con efficacia territoriale provinciale;

d) le previsioni di piani di settore di rilievo territoriale;

e) gli obiettivi di sviluppo, di tutela, di riqualificazione dell’ambito territoriale commerciale di appartenenza individuati dal paragrafo 4.2 del Programma triennale;

f) gli obiettivi di sviluppo, di tutela, di riqualificazione dell’ambito territoriale commerciale di appartenenza individuati dalla Pianificazione di livello comunale.

2. Per i casi di cui al paragrafo 5.5, questa sezione del Rapporto dovrà rappresentare le relazioni tra l’opera progettata e gli atti di pianificazione e programmazione di rilievo urbanistico territoriale. In particolare dovrà indicare in forma sintetica i contenuti di cui al precedente comma lettere b), c), d) e), f).

3. È richiesta una relazione di sintesi sugli esiti della Valutazione Ambientale Strategica, laddove prevista, applicata al PGT o al Piano Attuativo o allo strumento di programmazione negoziata prescelto, specificando le motivazioni che hanno comportato la scelta dell’area oggetto dell’intervento.

4. Questa sezione del Rapporto d’impatto dovrà inoltre fornire gli elementi conoscitivi sulle relazioni tra l’opera progettata e gli obiettivi di presenza e di sviluppo, di tutela e di riqualificazione dell’ambito territoriale commerciale di appartenenza individuati dal Programma triennale.

 

2.2 Quadro di riferimento progettuale

1. Il Rapporto deve descrivere le scelte progettuali del nuovo insediamento commerciale e il loro inserimento nel contesto territoriale di riferimento: l’inserimento territoriale del progetto in raccordo alle indicazioni di piani e programmi; la struttura della mobilità in riferimento alle persone e alle merci; e conseguenti eventuali effetti di ripolarizzazione indotti dall’intervento; l’inserimento urbanistico; l’integrazione funzionale; la dotazione di servizi dal punto di vista qualitativo e quantitativo; la realizzazione di opere di arredo e di verde.

2. In particolare dovranno essere fornite le seguenti indicazioni:

a) dimensione dell’intervento: superficie territoriale dell’area interessata dall’intervento; superficie coperta; superficie lorda di pavimento; servizi pubblici o di interesse pubblico o generale ai sensi della L.R. n. 12/2005, art. 9, con specifica delle aree a parcheggio e a verde pubblico; volume complessivo e altezze;

b) localizzazione dell’intervento: presentazione dello stato preesistente del sito su cui sarà ubicato il nuovo punto di vendita; analisi estesa a un conveniente intorno, del contesto urbanistico in cui si situa il nuovo punto di vendita, con l’evidenziazione - in particolare - dei rapporti con le strutture commerciali esistenti, con le aree per servizi pubblici;

c) rete di accesso, con riferimento alle diverse articolazioni della rete viabilistica e alle reti di trasporto pubblico e documentazione del traffico esistente come più sotto specificato;

d) presenza di strutture, impianti, infrastrutture, siti in prossimità dell’area di intervento, che necessitano di particolari condizioni di tutela o salvaguardia;

e) limitatamente ai Comuni nel cui territorio sono localizzate aziende a rischio di incidenti rilevanti, indicazione di tali aziende e degli scenari incidentali coinvolgenti aree esterne agli stabilimenti;

f) presenza di eventuali Zone di Protezione Speciale (d’ora innanzi anche: ZPS), Siti di Interesse Comunitario (d’ora innanzi anche: SIC).

3. Con riferimento ai casi di cui al paragrafo 5.5, il Rapporto deve descrivere le scelte progettuali riguardanti la modificazione delle strutture di vendita esistenti e la loro coerenza con le indicazioni di piani e programmi vigenti; l’inserimento urbanistico; l’integrazione funzionale; la dotazione di servizi dal punto di vista qualitativo e quantitativo; la realizzazione di opere di arredo e di verde.

In particolare dovranno essere fornite le indicazioni relative alla dimensione dell’intervento: dati urbanistico-edilizi relativi - superficie territoriale dell’area interessata dall’intervento; superficie lorda di pavimento; servizi pubblici o di interesse pubblico o generale ai sensi della L.R. n. 12/2005, art. 9, con specifica delle aree a parcheggio e a verde pubblico e le indicazioni di cui alle lettere b), c) d), e) ed f) di cui al precedente capoverso.

 

2.3 Descrizione dell’impatto urbanistico-territoriale

1. Il Rapporto dovrà indicare gli elementi di impatto sulla situazione territoriale esistente in rapporto agli obiettivi del Programma triennale e agli elementi di analisi acquisiti al fine di consentire di valutare le componenti indicate dal Programma triennale stesso.

2. In riferimento alla analisi della rete di accesso, si precisa che il Rapporto di impatto dovrà fornire elementi in ordine:

a) alla qualità dell’accessibilità da parte delle persone (addetti e utenza) e delle merci (con particolare riferimento agli aspetti logistici), attraverso la stima della qualità della circolazione (tempi di attesa, accodamenti, rapporto flusso/capacità sulla rete);

b) alle soluzioni progettuali che rendono compatibile l’insediamento commerciale, attraverso il contenimento ed il controllo di esternalità negative;

c) all’idonea dotazione di aree a parcheggio, specificando la dotazione minima di parcheggi pertinenziali di uso comune al servizio esclusivo dell’insediamento e la loro organizzazione in modo da essere accessibili liberamente e gratuitamente dai clienti stessi; la dotazione minima di parcheggi pertinenziali di uso esclusivo per i dipendenti; la dotazione di posti per motocicli e biciclette e di aree per il carico e lo scarico delle merci;

d) all’impatto del cantiere nella fase di realizzazione dell’opera (fasi e tempi; movimento di mezzi pesanti; le fonti di approvvigionamento dei materiali).

3. Relativamente all’impatto sul traffico si deve rappresentare e confrontare lo scenario di riferimento e lo scenario ad opera realizzata, esplicitando sulla viabilità primaria e secondaria interessata dall’intervento in corrispondenza delle ore di punta:

- i valori dei carichi sui principali elementi infrastrutturali (archi, nodi e accessi) che saranno interessati dall’indotto veicolare generato/attratto dall’intervento commerciale;

- dati sulla distribuzione delle manovre veicolari (Origine/Destinazione) alle intersezioni;

- i risultati delle simulazioni effettuate circa la capacità di gestione dei flussi da parte dei principali elementi infrastrutturali.

4. Tutte le analisi di traffico devono essere supportate dalle seguenti analisi, svolte in coerenza ai contenuti del successivo paragrafo 1.5 (Calcolo dell’indotto veicolare):

a) dati di traffico aggiornati in relazione ai principali assi e nodi che saranno interessati dall’indotto veicolare generato/attratto dall’intervento commerciale (dati storici riferiti al massimo al terzo anno antecedente lo studio e opportunamente attualizzati, qualora in tale arco temporale il contesto sia rimasto immodificato; conteggi dei flussi veicolari tramite rilevazioni continue appositamente realizzati. In caso di nuovi rilievi questi devono essere effettuati nei periodi dell’anno di maggiore criticità e per ciascuna sezione di conteggio devono essere disaggregati per: direzione di marcia; fascia oraria; tipologia di veicoli, distinguendo autovetture e mezzi pesanti; Origine/Destinazione alle intersezioni. Devono inoltre essere indicati gli strumenti utilizzati per il conteggio e il loro posizionamento);

b) rilievi di traffico agli accessi in caso di insediamenti commerciali in esercizio (traffico in ingresso/uscita suddivisi per fascia oraria).

5. Per i casi di cui al paragrafo 5.5, il Rapporto dovrà indicare gli elementi di impatto sulla situazione territoriale esistente in rapporto agli obiettivi del Programma triennale e agli elementi di analisi acquisiti al fine di consentire di valutare le componenti indicate dal Programma triennale stesso.

In riferimento alla analisi della rete di accesso, all’impatto sul traffico ed alle modalità di svolgimento delle analisi il Rapporto di impatto dovrà essere predisposto con le modalità di cui al presente paragrafo.

 

3. Compatibilità paesistico-ambientale

3.1 Quadro di riferimento programmatico

1. Il Rapporto dovrà rappresentare i riferimenti essenziali contenuti nella legislazione di settore e negli atti di programmazione regionale e locale in materia di ambiente e di paesaggio.

In particolare dovrà rappresentare la coerenza con: - il Piano Territoriale Paesistico Regionale, con i contenuti paesistici del Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (qualora vigente o adottato) e con i contenuti paesistici di cui agli artt. 17 e 24 delle Norme Tecniche di Attuazione del Piano Territoriale Paesistico Regionale o con l’elaborato di individuazione della classe di sensibilità paesistica delle diverse parti del territorio comunale di cui al punto 5 della Delib.G.R. 8 novembre 2002 n. 7/11045;

- le previsioni contenute nella legge regionale 11 dicembre 2006 n. 24 «Norme per la prevenzione e la riduzione delle emissioni in atmosfera a tutela della salute e dell’ambiente»;

- gli Obiettivi dell’ambito territoriale di appartenenza di cui al paragrafo 4.2, e gli Obiettivi strategici di rilievo ambientale del Programma triennale, tra questi si farà riferimento a:

a) emissioni in atmosfera, regime dei prelievi idrici e degli scarichi, impatti acustici, impatti luminosi, trattamento dei rifiuti, produzione/difesa dalle onde elettromagnetiche;

b) contenimento dei consumi energetici;

c) riqualificazione di aree degradate e/o dismesse e bonifica di siti inquinati.

2. In relazione ai casi di cui al paragrafo 5.5, il Rapporto dovrà rappresentare i riferimenti essenziali contenuti nella legislazione di settore e negli atti di programmazione Provinciale e locale in materia di ambiente e di paesaggio.

In particolare dovrà rappresentare indicazioni di sintesi in merito a:

- Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (qualora vigente o adottato) e con i contenuti paesistici del Piano Regolatore Generale di cui agli artt. 17 e 24 delle Norme Tecniche di Attuazione del Piano Territoriale Paesistico Regionale o con l’elaborato di individuazione della classe di sensibilità paesistica delle diverse parti del territorio comunale di cui al punto 5 della Delib.G.R. 8 novembre 2002 n. 7/11045;

- le previsioni contenute nella legge regionale 11 dicembre 2006 n. 24 «Norme per la prevenzione e la riduzione delle emissioni in atmosfera a tutela della salute e dell’ambiente»;

- obiettivi dell’ambito territoriale di appartenenza, e Obiettivi strategici di rilievo ambientale del Programma, tra questi si farà riferimento a:

a. diverse forme di inquinamento: atmosferico, idrico - consumi; scarichi -, acustico, luminoso, da rifiuti solidi, da onde elettromagnetiche;

b. contenimento dei consumi energetici;

c. riqualificazione di aree degradate e/o dismesse e bonifica di siti inquinati.

 

3.2 Quadro di riferimento progettuale

1. Il Rapporto dovrà rappresentare in particolare le peculiarità dell’ambiente interessato dal progetto e le analisi e le valutazioni che hanno portato alla individuazione della sensibilità del sito e quindi l’incidenza del progetto proposto con particolare riferimento alle modalità definite:

- dalla Delib.G.R. 8 novembre 2002 n. 7/11045 «Approvazione “Linee guida per l’esame paesistico dei progetti” prevista dall’art. 30 delle Norme Tecniche di Attuazione del Piano Territoriale Paesistico Regionale approvato con Delib.C.R. 6 marzo 2001, n. VI/43749»,

- e dalla Delib.G.R. 8 marzo 2002 n. 7/8313 «legge 26 ottobre 1995 n. 447 “legge quadro sull’inquinamento acustico” e legge regionale 10 agosto 2001 n. 13 “Norme in materia di inquinamento acustico”. Approvazione del documento “Modalità e criteri di redazione della documentazione di previsione di impatto acustico e di valutazione revisionale del clima acustico”».

Il Rapporto dovrà ugualmente rappresentare anche le peculiarità dell’ambiente interessato dal progetto e le analisi e le valutazioni che hanno portato alla zonizzazione del territorio regionale per il conseguimento degli obiettivi di qualità dell’aria di cui alla Delib.G.R. 19 ottobre 2001 n. 7/6501 e alla Delib.G.R. 6 dicembre 2002 n. 7/11485.

Obiettivi e contenuti che si richiamano qui brevemente:

- definizione dell’ambito territoriale entro cui possono manifestarsi effetti significativi (con particolare riferimento alle emissioni nell’atmosfera, e alle emissioni acustiche e luminose);

- descrizione dei sistemi ambientali e paesistici interessati, e messa in evidenza dell’eventuale criticità degli equilibri esistenti e delle situazioni di degrado fisico;

- individuazione delle aree, delle componenti e dei fattori ambientali e delle relazioni tra essi esistenti che manifestano un carattere di eventuale criticità, al fine di evidenziare gli approfondimenti di indagine necessari;

- documentazione dei livelli di qualità preesistenti all’intervento per ciascuna componente ambientale interessata e gli eventuali fenomeni di degrado delle risorse in atto. In particolare dovranno essere indicati: lo stato attuale del traffico e della qualità dell’aria tramite il monitoraggio dei volumi o flussi orari del traffico veicolare e dei maggiori inquinanti dell’aria, utilizzando anche dati rilevati dai soggetti competenti (ARPA, Provincia, ecc. con particolare attenzione ai dati rilevati dalla Rete di controllo regionale ed eventualmente da specifiche campagne di monitoraggio ed al contesto emissivo dell’intervento ricavato dai dati dell’Inventario delle Emissioni Aria della Lombardia - INEMAR); la stima delle emissioni acustiche delle infrastrutture stradali esistenti senza opere in progetto;

- descrizione del contesto paesistico in cui l’opera si colloca con particolare riferimento alle previsioni microurbanistiche del Piano Regolatore Generale o del Piano di Governo del Territorio.

2. Con riferimento ai casi di cui al paragrafo 5.5, il Rapporto dovrà rappresentare in particolare le peculiarità dell’ambiente interessato dal progetto e la descrizione del contesto paesistico in cui l’opera si colloca con particolare riferimento alle previsioni microurbanistiche del Piano Regolatore Generale o del Piano di Governo del Territorio.

 

3.3 Descrizione dell’impatto ambientale e paesistico

1. Il Rapporto dovrà specificare le scelte progettuali assunte in relazione alle condizioni ambientali del contesto di riferimento.

Vengono illustrate le principali componenti di impatto generate dal nuovo punto di vendita sotto il profilo ambientale e paesistico nonché le condizioni di compatibilità delle emissioni indicate dalla legislazione di settore con specifico riferimento agli impatti:

- atmosferico;

- acustico;

- luminoso;

- paesistico.

2. Saranno date indicazioni circa il carico delle emissioni ad opera realizzata e gli interventi previsti per il loro contenimento, sia per la fase di cantiere che per quella di gestione, dimostrandone il rispetto dei valori limite e l’utilizzo delle tecnologie e delle modalità a minore impatto nonché le opere di mitigazione e compensazione realizzate.

Nell’esame paesistico andranno in particolare considerati: il rispetto degli elementi architettonici caratteristici, sotto il profilo tipologico, materico e cromatico, l’interramento dei parcheggi, la messa a dimora di alberature e di altre essenze con effetto di barriera al traffico ed al rumore e come schermo visivo, la realizzazione di opere di arredo urbano, il contenimento dell’impatto luminoso e visivo delle insegne.

3. In relazione ai casi di cui al paragrafo 5.5 il Rapporto dovrà essere redatto con le modalità ed i contenuti di cui al presente sottoparagrafo.

 

4. Sostenibilità dell’insediamento commerciale

4.1 Descrizione sintetica degli effetti di impatto relativamente alle diverse componenti

1. In relazione agli impatti di cui ai precedenti sottoparagrafi 1.1.3, 1.2.3 ed 1.3.3, il Rapporto dovrà contenere una descrizione sintetica dei diversi effetti di impatto previsti negli intorni territoriali relativi ai diversi fattori di valutazione evidenziando in particolare la valorizzazione delle opportunità offerte dal nuovo insediamento commerciale, nonché le criticità generate con riferimento a:

- aspetti socio-economici;

- aspetti urbanistico-territoriali;

- aspetti paesistico-ambientali.

La sostenibilità, quale elemento di valutazione, va ben oltre la compatibilità, analizzando i fattori di sviluppo connessi potenzialmente all’investimento commerciale più ancora che i vincoli e le esternalità negative da esso prodotte. Infatti, come illustrato ai paragrafi 5.4 e 5.5 del Programma triennale, la sostenibilità «misura, individua e propone la piena valorizzazione delle opportunità offerte dal nuovo insediamento commerciale per la competitività, lo sviluppo di medio-lungo periodo, del sistema economico-territoriale ricompreso entro il bacino di gravitazione della grande struttura di vendita».

 

4.2 Misure dirette ritenute compensative dei diversi effetti d’impatto

1. Indicazione puntuale delle misure, azioni, opere ed interventi ritenuti compensativi dell’impatto generato relativamente a:

a) garanzie occupazionali in caso di trasferimento o di modificazione di strutture esistenti;

b) opportunità occupazionali aggiuntive in caso di ampliamenti e di nuove aperture;

c) disponibilità di assunzioni per i residenti nel Comune interessato e nei Comuni contermini;

d) contributo a contrastare la crisi occupazionale in aree di marcato declino industriale;

e) valorizzazione, nell’ambito della propria attività d’impresa, delle produzioni lombarde, in particolare quelle artigiane ed agricole, con previsione di inserimento nella filiera distributiva dei produttori lombardi, ad esempio mediante la destinazione di almeno il 20% della superficie di vendita richiesta per un certo numero di anni (tale requisito può essere positivamente assolto anche tramite l’inserimento di prodotti nei processi distributivi di altri punti vendita in Italia e all’estero, purché documentabili);

f) azioni, anche in forma di sostegno alle iniziative di altri, di promozione e di marketing del territorio e dei suoi prodotti, ad es. tramite la realizzazione di vetrine del prodotto locale o regionale attraverso il coinvolgimento e la promozione dei Consorzi di produttori, dell’artigianato, dei distretti produttivi e della produzione enogastronomica locale o regionale;

g) sostegno, nell’ambito della propria attività d’impresa, alla capillarità della rete distributiva, tramite propri esercizi di prossimità nei centri storici o in ambiti periferici e privi di strutture commerciali, oltre che con il servizio a domicilio, eventualmente anche con la creazione di piccoli punti vendita in franchising, in proprio e/o in collaborazione con i dettaglianti esistenti;

h) fornitura di servizi gratuiti al consumatore con particolare riferimento alle fasce più deboli quali anziani, persone ammalate o disabili (mediante convenzione con il Comune interessato ed i Comuni contermini);

i) azioni di riqualificazione e rivitalizzazione dei sistemi commerciali urbani di qualunque natura e consistenza, anche al fine di sviluppare le micro e piccole imprese commerciali, preferenzialmente tramite la previsione di risorse per sostenere i centri commerciali naturali e i negozi di vicinato siti in periferia; le opportunità offerte ai commercianti dei Comuni contermini interessati ad avviare una attività nel nuovo insediamento quali ad esempio la priori-tà ad esercizi di vicinato già attivi al momento della presentazione della domanda, nel Comune di insediamento.

j) realizzazione di opere di compensazione dei diversi tipi di impatto territoriale ed ambientale con riferimento al Comune interessato e a quelli contermini relativamente al sistema della mobilità sovra locale ed agli altri aspetti ambientali;

k) compartecipazione finanziaria alle opere di manutenzione stradale secondo modalità concordate con gli Enti proprietari o gestori delle strade;

l) compartecipazione finanziaria alla copertura di eventuali oneri connessi all’adeguamento o al potenziamento dei servizi di trasporto pubblico locale afferenti all’insediamento commerciale;

m) cessione al Comune a titolo gratuito (o in comodato) dell’area in caso di dismissione definitiva della stessa (per rilocalizzazione in altro Comune) dell’attività commerciale ed eventuale impegno del proprietario a contribuire alla realizzazione sulla predetta area di un’opera di interesse pubblico indicata dallo stesso Comune;

n) ripartizione di oneri e di altri tributi tra i Comuni contermini che sopportano le esternalità negative e i diversi effetti di impatto (art. 44, comma 19 della L.R. 11 marzo 2005 n. 12);

o) contenimento dell’inquinamento dell’aria mediante l’utilizzo di automezzi a basso impatto ambientale per l’approvvigionamento del punto di vendita, per le consegne a domicilio e in sostituzione o ad integrazione del trasporto pubblico locale qualora non sufficientemente strutturato;

p) iniziative volte al rimboschimento e alla creazione di zone di compensazione del verde in misura correlata alle dimensioni dell’intervento complessivo;

q) altre azioni di mitigazione necessitate dalle peculiarità territoriali-ambientali dell’area interessata dall’insediamento commerciale richiesto.

2. Per gli insediamenti commerciali previsti in strumenti di programmazione negoziata il rapporto dovrà indicare anche le opere e le misure di mitigazione di rilevanza provinciale e/o regionale finalizzate alla riqualificazione territoriale ed ambientale del contesto di riferimento.

 

4.3 Intese e accordi con soggetti ed Enti pubblici interessati

1. In questa sezione del Rapporto potranno essere indicati:

1) gli accordi e le intese conseguiti prima della presentazione della domanda fra i soggetti ed Enti pubblici interessati dagli effetti di impatto del nuovo insediamento commerciale riguardanti la realizzazione di tutti o parte degli interventi sopra indicati;

2) gli accordi e le intese di cui al punto precedente che si prevede di concludere prima della conclusione del procedimento ex art. 9 del D.Lgs. 31 marzo 1998 n. 114.

2. Nel merito dei predetti accordi e intese devono essere evidenziati:

- l’oggetto dell’intervento, azione od opera che si intende realizzare;

- i soggetti beneficiari dei predetti interventi;

- i soggetti che hanno prestato il loro consenso.

 

4.4 Risorse disponibili

1. In relazione a quanto previsto al precedente punto 1.4.2, il Rapporto dovrà indicare le risorse complessivamente disponibili per conseguire l’impatto zero con riferimento a:

a) risorse finanziarie (comprese eventuali fideiussioni);

b) realizzazione diretta di opere;

c) garanzie occupazionali;

d) azioni per la valorizzazione delle produzioni lombarde;

e) oneri di urbanizzazione (in accordo con il Comune interessato);

f) azioni a favore dei consumatori appartenenti alle fasce più deboli della popolazione;

g) eventuale cessione di aree (anche per eventuali rimboschimenti);

h) sostegno ai piccoli negozi nei centri storici o in ambiti periferici;

i) esistenza di accordi per la realizzazione delle condizioni di sostenibilità.

 

5. Calcolo dell’indotto veicolare

1. Le indicazioni riportate di seguito si applicano in assenza di differenti e più cautelative osservazioni da parte della Provincia; in tal caso la Regione può decidere di applicare queste ultime.

Il calcolo dell’indotto veicolare generato/attratto dall’intervento commerciale deve essere effettuato tramite l’utilizzo dei coefficienti indicati nella Tabella 1, per superfici di vendita alimentare, e nella Tabella 2, per superfici di vendita non alimentare. La somma del traffico indotto dalle diverse tipologie merceologiche rappresenta il traffico indotto complessivo (attratto + generato) nelle ore di punta delle giornate di venerdì, sabato e domenica.

 

TAB. 1 - VEICOLI ATTRATTI + GENERATI OGNI MQ DI SUPERFICIE DI VENDITA ALIMENTARE (1)

 

Superficie di vendita alimentare (mq)

Veicoli ogni mq di superficie di vendita alimentare

Venerdì (1)

Venerdì (2)

Sabato-Domenica (1)

Sabato-Domenica (2)

0 - 3.000

0,25

0,20

0,30

0,25

3.000 - 6.000

0,12

0,10

0,17

0,14

> 6.000

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Allegato 2 - Parametri per la valutazione integrata d’impatto e la verifica delle condizioni di sostenibilità delle domande

 

1. Descrizione del sistema di valutazione integrata della compatibilità

1. Per valutare la compatibilità dell’insediamento è adottato un sistema a punteggi che si articola nel seguente modo:

- ai singoli fattori di valutazione delle tre componenti di compatibilità è attribuito un punteggio come indicato nella Tabella 1;

- è previsto un punteggio massimo di compatibilità;

- è previsto un punteggio minimo di compatibilità per ogni singola componente socio-occupazionale, urbanistica e ambientale (50% del punteggio massimo assegnato per ogni singola componente).

Ai fini della compatibilità complessiva, la domanda deve conseguire il predetto punteggio minimo di compatibilità (50% del punteggio massimo assegnato per ogni singola componente) in ciascuna delle tre componenti di valutazione. Il mancato conseguimento del punteggio minimo in ciascuna delle tre componenti, determina la non accoglibilità della domanda.

2. Qualora la domanda consegua il punteggio minimo di compatibilità ma non quello massimo, la differenza di punteggio è computata al fine di determinare l’indicatore di impatto di cui al successivo sottoparagrafo 2.1.1.

Nei casi di cui al paragrafo 4.1, comma 3, lettera c) e al paragrafo 5.5, comma 2, secondo capoverso (vale a dire per interventi che non superano mq 5.000 di superficie di vendita) ove le strutture commerciali interessate risultino attive da almeno 12 mesi e nei casi di avvenuta applicazione della procedura di Verifica o di Valutazione dell’impatto ambientale in base alla vigente normativa in materia, si intenderanno assolte positivamente, ai sensi dell’Allegato 1, rispettivamente la valutazione della compatibilità commerciale e di quella ambientale.

Per le grandi strutture previste in strumenti di programmazione negoziata si intende altresì assolta la valutazione di compatibilità sia territoriale sia ambientale.

 

1.1 Parametri per la Valutazione della compatibilità

1.1.1 Compatibilità commerciale

I fattori di valutazione della componente socio-occupazionale sono i seguenti:

1. Coerenza con l’obiettivo di presenza e di sviluppo ad impatto zero della GDO nel triennio. Tale congruenza si intende pienamente verificata solo nei casi di modificazione degli insediamenti esistenti che non richiedono nuova superficie di vendita. Verranno considerati:

- interventi che non utilizzano nuova superficie di vendita;

- interventi che utilizzano nuova superficie di vendita in misura inferiore al 50% ovvero interventi modificativi con insediamenti non ancora attivi previa rinuncia dell’autorizzazione pregressa;

- interventi ex novo.

2. Equilibrio domanda/offerta. Si verifica la domanda (in-ter-mini di consumi) presente nel bacino gravitazionale interessato in rapporto alla struttura dell’offerta (in termini di fatturato) esistente prima dell’inserimento del nuovo punto vendita. Viene operato un giudizio correlato al grado di soddisfazione della domanda da parte della rete distributiva esistente. Si riscontra un giudizio negativo qualora la struttura dell’offerta risulti eccedentaria in misura superiore al 10% rispetto alla domanda considerata. A tal fine verranno considerati interventi in aree in cui:

- la domanda è superiore al 10% dell’offerta;

- la domanda è compresa tra più 10% e meno 10% rispetto all’offerta;

- l’offerta è superiore al 10% rispetto alla domanda.

3. Ricaduta occupazionale. In base alla stima del saldo di occupati (in addetti Full Time Equivalent) generato dal nuovo punto di vendita, viene operato il giudizio in forma correlata con il valore di detto saldo (giudizio correlato all’entità del saldo tra nuovi occupati previsti nel nuovo insediamento commerciale dichiarati nello studio d’impatto e occupati venuti meno a seguito dell’impatto sulla rete esistente determinato dal nuovo insediamento).

4. N10

5. N11

6. Taglio dimensionale del nuovo punto di vendita. Si esprime una valutazione correlata alla dimensione del punto vendita. Questo fattore (il taglio dimensionale) si applica anche in caso di modificazione di grandi strutture che non richiedano nuova superficie di vendita ovvero la cui superficie originaria sia già superiore a mq. 15.000.

7. Coerenza con il livello di gerarchia urbana dei Comuni del bacino di gravitazione. Viene considerata la coerenza con il livello di gerarchia urbana dell’insieme dei Comuni dell’intorno territoriale complessivamente interessato (costituito dai Comuni allocati nel 50% delle isocrone di cui alla tavola 1) dagli effetti di impatto della nuova struttura, valutati alla luce del parametro di peso insediativo dato dalla somma di residenti e addetti occupati in unità locali ubicate nei predetti Comuni in relazione alla superficie di vendita richiesta.

 

1.1.2 Compatibilità urbanistico-territoriale

La conformità rispetto agli strumenti di pianificazione urbanistica e territoriale vigenti ed il rispetto dei parametri fissati dalla legislazione in vigore risultano condizioni vincolanti per la determinazione della Conferenza di servizi.

La compatibilità territoriale è valutata in base ai seguenti elementi:

1. Coerenza con gli indirizzi stabiliti al paragrafo 4.2 dal Programma triennale per l’ambito commerciale di riferimento (montano, lacuale, della pianura, etc.). Si considerano gli indirizzi che interessano direttamente l’insediamento commerciale esaminato. La valutazione è graduata in relazione alla coerenza con gli indirizzi dell’ambito territoriale di riferimento. N5

2. Coerenza con atti di programmazione e pianificazione di rilievo urbanistico-territoriale. Viene considerato il grado di coerenza con obiettivi, indicazioni, disposizioni contenuti in tali atti, in rapporto alla localizzazione del nuovo punto di vendita e agli effetti generati. La valutazione è graduata in relazione al livello di coerenza con tali atti ed alla eventuale necessità di modifiche. Il contrasto con atti di programmazione e pianificazione territoriale di livello regionale costituisce motivo di diniego della domanda.

3. Rapporto con il sistema della viabilità e dei trasporti. È valutata la compatibilità del traffico generato dall’esercizio commerciale, rispetto alla capacità della rete viabilistica locale e sovra locale, compresa la mobilità generata dal trasporto merci. La valutazione è graduata in relazione al livello di compatibilità del traffico generato (senza effetto, compatibile, compatibile mitigabile) rispetto al sistema della accessibilità e della viabilità esistente e programmata; costituisce elemento di diniego la generazione di traffico tale da determinare condizioni di traffico eccessivo o incompatibile sulla rete primaria, principale e secondaria, così come definita dalla normativa vigente.

4. Integrazione con la rete di trasporto pubblico, dotazione di parcheggi, integrazione con il sistema di distribuzione delle merci. La valutazione considererà in particolare:

a) l’aspetto localizzativo, con priorità alla localizzazione in aree in prossimità di stazioni ferroviarie, aerostazioni, porti e altre stazioni e nodi di interscambio del trasporto pubblico e privato;

b) l’integrazione con i flussi del trasporto pubblico locale, prendendo in considerazione:

- integrazione già in atto;

- integrazione prevista da piani o progetti attuativi prossimi alla cantierizzazione;

- nessuna integrazione;

c) la dotazione di parcheggi. Oltre all’aspetto quantitativo, sarà data preferenza a soluzioni di parcheggio armonicamente inserite nel paesaggio urbano, preferibilmente sotterranei, anziché a raso (è considerata ottimale la realizzazione di parcheggi interrati ed è preferibile la limitazione dei parcheggi a raso entro il 30% del totale di quelli previsti);

d) integrazione con il sistema di distribuzione delle merci.

5. Rapporto con la struttura insediativa. Vengono valutati positivamente gli insediamenti commerciali inseriti in aree urbane o che recuperano aree industriali dismesse; vengono altresì valutate le aree degradate oggetto di riqualificazione urbana; costituisce elemento di valutazione fortemente critica il caso di localizzazione in aree libere esterne agli abitati. Dovranno quindi essere considerati elementi di valutazione i contesti localizzativi classificati di massima in tre macro categorie:

- aree industriali dismesse o completamente già edificate;

- aree degradate oggetto di riqualificazione urbana;

- aree libere esterne agli abitati. A tale fine si considerano aree degradate o dismesse quelle aree caratterizzate dalla ricorrenza effettiva di uno o più dei seguenti fattori:

- dismissione funzionale;

- compromissione o degrado ambientale;

- criticità fisico-edilizia;

- stato di disagio sociale.

6. Relazioni urbanistiche locali. Si esamina la funzionalità del nuovo insediamento rispetto all’assetto urbanistico del quartiere (area/circoscrizione) in cui l’esercizio viene ubicato e alle sue caratteristiche progettuali (aspetti tipologici e morfologici della struttura proposta, percorsi di accesso pedonali e veicolari, segnaletica di orientamento, illuminazione pubblica, elementi di arredo urbano, quantità e qualità urbanistica ed architettonica degli spazi di fruizione collettiva) nonché l’integrazione fisicofunzionale con l’assetto e lo sviluppo della rete commerciale di vicinato ed in particolare:

- integrazione con edifici a destinazione residenziale o direzionale, valenza polifunzionale dell’intervento;

- miglioramento dell’accessibilità veicolare, pedonale e ciclabile in tutto il sistema che comprende, oltre all’intervento, anche le altre funzioni urbane (residenza, servizi e attività economiche);

- dotazione di servizi aggiuntivi fruibili, oltre che dalla nuova struttura, anche dal quartiere e dal sistema commerciale di vicinato esistente;

- elementi di riqualificazione urbana, come arredo urbano, illuminazione pubblica, riorganizzazione delle sedi stradali e delle piazze, riqualificazione di aree proprie per mercati su suolo pubblico, dotazione di aree verdi e/o per il gioco ecc. a servizio non esclusivo della clientela;

- integrazione con la rete commerciale preesistente attraverso la sinergia tra la nuova struttura e la rete di vicinato presente nell’area di insediamento o nelle sue vicinanze al fine di migliorare il potenziale di attrazione complessivo dei flussi di spesa interni ed esterni al Comune;

- dotazione di spazi a verde piantumati (minimo 30% dell’area libera di intervento) anche al fine di migliorare il livello di mitigazione visiva dell’insediamento, finalizzata al mascheramento visivo dell’immobile.

 

1.1.3 Compatibilità paesistico-ambientale

In assenza di apposito procedimento di valutazione della compatibilità ambientale del nuovo insediamento della grande distribuzione (VIA o verifica di impatto ambientale), ove prescritto dalla normativa vigente, si considerano i seguenti elementi di giudizio:

1) Compatibilità paesistica. Si considerano sulla base della vigente normativa e dei criteri applicativi, le condizioni di coerenza del nuovo insediamento rispetto alle caratteristiche paesistiche del contesto.

2) Tutela delle risorse ambientali. Sarà esaminato il grado di tutela presentato dal nuovo insediamento rispetto alle risorse ambientali (con verifica ante-operam e post-operam), anche in rapporto alla produzione di rifiuti e/o emissioni inquinanti. In particolare saranno apprezzate l’innovazione tecnologica finalizzata all’utilizzo di materiali e tecnologie eco-compatibili, alla capacità di risparmio energetico e alla produzione di energia alternativa.

A questo fattore i punteggi dovranno essere attribuiti in relazione a:

a) produzione di rifiuti

- previsione tecniche innovative (riduzione imballaggi)

- nessun intervento previsto

b) utilizzo di materiali eco-compatibili

- utilizzo

- non utilizzo

c) capacità risparmio energetico e produzione energia alternativa

- sussiste

- non sussiste.

3) Inquinamento acustico. Si valuta il rumore prodotto dalle attività connesse all’esercizio dell’insediamento, il clima acustico che si determina (a causa del traffico indotto e del funzionamento degli impianti tecnici propri dell’insediamento commerciale) e l’impatto sui recettori più vicini e, ove esistente, la loro compatibilità con il Piano di Azzonamento Acustico Comunale. La valutazione è graduata in relazione al livello di inquinamento stimabile secondo i seguenti parametri:

- impatto trascurabile;

- impatto medio;

- impatto elevato.

N12

4) Inquinamento atmosferico. Si valutano i possibili effetti causati dall’esercizio dell’insediamento sulla qualità dell’aria nell’ambito degli strumenti di Pianificazione settoriale regionale (Piano Regionale di Qualità dell’Aria).

Si valuta in particolare:

- il contesto emissivo dell’intervento ricavato dai dati dell’Inventario delle Emissioni Aria della Lombardia (INEMAR);

- lo stato di qualità dell’aria, dedotto dai dati rilevati dalla Rete di controllo regionale ed eventualmente da specifiche campagne di monitoraggio.

La valutazione e la verifica delle condizioni di sostenibilità delle domande vengono fatte in base a:

- peso del carico emissivo dell’intervento sul contesto attuale delle emissioni;

- confronto con i limiti di legge;

- variazione delle concentrazioni degli inquinanti in atmosfera per effetto dell’intervento, in particolare in corrispondenza dei recettori.

L’impatto viene valutato a valle di tutte le possibili mitigazioni secondo la seguente graduazione:

- impatto trascurabile;

- impatto medio;

- impatto elevato.

N12

 

 

TABELLA 1 - COMPATIBILITÀ

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