Visto il D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 114 «Riforma della disciplina relativa al settore del commercio, a norma dell’art. 4 comma 4 della legge 18 marzo 1997, n. 59» ed in particolare l’art. 26 comma 2 concernente il divieto all’esercizio congiunto nello stesso locale dell’attività di vendita all’ingrosso e al dettaglio salvo deroghe stabilite dalle regioni;
Vista la L.R. 23 luglio 1999, n. 14 ed in particolare l’art. 3 come modificato dalla L.R. n. 15/2002 che prevede, tra l’altro, che la Giunta regionale approvi gli ulteriori adempimenti di disciplina del settore commerciale, a seguito dell’approvazione del Programma Triennale per lo sviluppo del settore commerciale da parte del Consiglio regionale;
Visto il Programma Regionale di Sviluppo (PRS) dell’VIII legislatura e i successivi aggiornamenti tramite DPEFR annuale che, nell’ambito dell’obiettivo programmatico 3.8 «Reti distributive, sistema fieristico e tutela dei consumatori», prevede l’obiettivo specifico 3.8.1 «Sviluppo e ammodernamento delle reti distributive» il quale, a sua volta, prevede, quale obiettivo operativo 3.8.1.3 «Adeguamento al Titolo V e semplificazione amministrativa in tema di commercio»;
Visto il Programma Triennale per lo sviluppo del settore commerciale 2006-2008 approvato con Delib.C.R. n. VIII/215 del 2 ottobre 2006 e gli Indirizzi generali per la programmazione urbanistica del settore commerciale approvati con Delib.C.R. n. VIII/352 del 13 marzo 2007, ai sensi dell’art. 3 della legge regiona