Delib. G.R. Lombardia 26/10/2012, n. 9/4345 | Bollettino di Legislazione Tecnica
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Delib. G.R. Lombardia 26/10/2012, n. 9/4345

Applicazione dell'art. 31, comma 2 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201 convertito con legge 22 dicembre 2011, n. 214 e del decreto legislativo 6 agosto 2012, n. 147 concernenti le liberalizzazioni in materia di commercio.
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Testo del documento

 

LA GIUNTA REGIONALE

 

Vista la direttiva 2006/123/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 12 dicembre 2006 relativa ai servizi nel mercato interno e il relativo decreto legislativo di attuazione 26 marzo 2010 n. 59;

Visto il decreto legislativo 26 marzo 2010 n. 59 "Attuazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno";

Visto il decreto legge 6 dicembre 2011 n. 201 "Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici" (convertito con legge 22 dicembre 2011, n. 214) ed in particolare l'art. 31, comma 2 il quale stabilisce che le Regioni adeguino i propri ordinamenti al fine di dare attuazione al principio generale dell'ordinamento nazionale secondo il quale deve essere garantita "la libertà di apertura di nuovi esercizi commerciali sul territorio senza contingenti, limiti territoriali o vincoli di altra natura esclusi quelli connessi alla tutela della salu

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Allegato A - Applicazione dell'art. 31, comma 2 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201 convertito con legge 22 dicembre 2011, n. 214 e del decreto legislativo 6 agosto 2012, n. 147 concernenti le liberalizzazioni in materia di commercio

 

1. Oggetto

1. Il presente atto ha lo scopo di adeguare la disciplina regionale di rango sub legislativo, vigente in materia di commercio al principio generale dell'ordinamento nazionale previsto dall'art. 31, comma 2 del Decreto Legge 6 dicembre 2011 n. 201 "Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici" (convertito con legge 22 dicembre 2011, n. 214) secondo il quale deve essere garantita "la libertà di apertura di nuovi esercizi commerciali sul territorio senza contingenti, limiti territoriali o vincoli di altra natura esclusi quelli connessi alla tutela della salute, dei lavoratori, dell'ambiente, ivi incluso l'ambiente urbano e dei beni culturali "nonché con l'art. 8 del Decreto legislativo 6 agosto 2012, n. 147 "Disposizioni correttive del decreto Legislativo 26 marzo 2010 n. 59, recante attuazione della Direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno";

2. Nel seguito del presente atto, il Decreto Legge 6 dicembre 2011 n. 201 "Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici" convertito con legge 22 dicembre 2011, n. 214 verrà sinteticamente indicato D.L. e il Decreto legislativo 6 agosto 2012, n. 147 "Disposizioni correttive del decreto Legislativo 26 marzo 2010 n. 59, recante attuazione della Direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno" verrà indicato D.Lgs.

 

2. Commercio in sede fissa

La vigente normativa regionale in materia di commercio non è, in via generale, in contrasto con il principio enunciato dall'art. 31, comma 2 del d.l. in quanto l'apertura di nuovi esercizi commerciali (esercizi di vicinato, medie e grandi strutture di vendita) non è soggetta a contingenti, limiti territoriali o vincoli di altra natura salvo quelli connessi alla tutela della salute, dei lavoratori, dell'ambiente, ivi incluso quello urbano e dei beni culturali.

 

2.1 Esercizi di vicinato

Gli esercizi di vicinato, fatta salva la destinazione urbanistica, non incontrano limiti e possono essere aperti, ampliati o trasferiti di sede mediante segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) di cui al D.L. 78/2010.

 

2.2 Medie strutture di vendita

1. Nei criteri di valutazione delle domande di apertura delle medie strutture di vendita, fatta salva la specifica destinazione urbanistica riferita a questa tipologia, stabiliti dalla Delib.G.R. n. 8/6024 del 2007 e s.m.i. non si riscontrano elementi di contrasto con il principio enunciato nell'art. 31, comma 2 del D.L. salvo le seguenti disposizioni, che necessitano di essere rimodulate.

2. In relazione a quanto sopra la Delib.G.R. n. 8/6024 del 2007 è modificata come segue:

a) il paragrafo 2.3 "Nuove aperture" è così sostituito:

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