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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
L.R. Lombardia 23/07/1999, n. 14
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[Premessa] |
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Art . 1 -(Finalità)1. La Regione, ai sensi dell'art. 117, comma secondo, della Costituzione e della legge 15 marzo 1997, n. 59,R in attuazione dei titoli Il, III, VIII art. 23 e IX del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114 «Riforma della disciplina relativa al settore del commercio, a norma dell'articolo 4, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59»,R persegue le seguenti finalità: a) favorire la realizzazione di una rete distributiva che assicuri sia la migliore produttività del sistema, sia la qualità e l'economicità dei |
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"Art. 2 - (Ambiti territoriali)N9 1. Ai fini della programmazione della rete distributiva il territorio della Regione Lombardia è suddiviso in a |
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Art. 4 - (Programmazione urbanistica riferita al settore commerciale dei comuni e delle province)1. I comuni definiscono i contenuti attinenti gli insediamenti commerciali nei propri piani urbanistici e negli strumenti di programmazione commerciale tenuto conto delle finalità della presente legge e delle indicazioni stabilite nel programma “pluriennale” N11 e nei criteri di programmazione urbanistica del settore commerciale di cui all'art. 3. 2. I piani territoriali di coordinamento delle province definiscono disposizioni in materia di grandi strutture di vendita tenuto conto degli obiettivi indicati dal programma “pluriennale” N11 regionale. In assenza dei piani territoriali di coordinamento, le varianti di adeguamento dei piani urbanistici comunali concernenti le gr |
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“Art. 4 bis - (Distretti del commercio)N12 1. I comuni singoli o associati, anche su iniziativa delle associazioni imprenditoriali maggiormente rappresentative per il settore del commerc |
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Art. 5 - (Autorizzazioni per le grandi strutture di vendita)1. L'apertura, l'ampliamento ed il trasferimento di una .grande struttura di vendita sono soggetti ad autorizzazione rilasciata dal comune competente per territorio, a seguito della conferenza di servizi di cui all'art. 9, comma 3, del d.lgs. 114/98. N6"2. Le domande sono valutate in ordine cronologico e, tra domande concorrenti, la priorità è attribuita a quelle che richiedono minore superficie di vendita di nuova previsione. La precedenza o la concorrenza tra le domande è accertata su base regionale in relazione al mese di calendario in cui risultano pervenute alla Regione.” 3. Costituiscono elementi essenziali della domanda: a) le dichiarazioni di cui all'art. 9, comma 2, lett. a) e b) del d.lgs. 114/98; b) una relazione illustrativa concernente la conformità e la compatibilità dell'insediamento con le previsioni degli strumenti urbanistici comunali e con i criteri regionali di programmazione urbanistica riferiti al settore commerciale, nonché con le disposizioni della presente legge; c) la valutazione dell'impatto occupazionale netto; d) lo studio dell'impatto sulla rete commerciale esistente del contesto sociale; e) lo studio dell'impatto territoriale ed ambientale, fatto comunque salvo quanto previsto dalla vigente legislazione in materia di valutazione di impatto ambientale. 4. La trasmissione della copia della domanda da parte del Comune alla Provincia ed alla Regione è condizione di validità della prima riunione della conferenza di servizi. |
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“Art. 5 bis - (Autorizzazioni non attivate)N121. L’autorizzazione all’apertura di una grande struttura di vendita è revocata qualora il titolare non inizi l’attività commerciale entro due anni dal rila |
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Art. 6 - (Criteri di priorità fra domande concorrenti) |
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Art. 7 - (Osservatorio commerciale)1. La Giunta regionale, al fine di assicurare il monitoraggio di cui all'art. 6, comma 1, lett. g) del d.lgs. n. 114/98 costituisce, anche |
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Art. 8 - (Formazione professionale e imprenditoriale)1. Le modalità di organizzazione, la durata e le materie dei corsi professionali di cui all'ari. 5, comma 5, lett. a) del d.lgs. n. 114/98, per il cui svolgimento sono considerate in v |
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Art. 9 - (Centri di assistenza tecnica alle imprese)1. Al fine di sviluppare processi di ammodernamento della rete distributiva commerciale, in applicazione dell'art. 23 del d.lgs. n. 114/98, la Regione autorizza, secondo le modalità di cui alla presente legge, l'attività dei centri di assistenza tecnica alle imprese costituiti dalle associazioni di categoria maggiormente rappresentative a livello provinciale, dalle CCIAA, dalle coopera |
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Art. 10 - (Autorizzazione dell'attività dei centri di assistenza tecnica alle imprese)1. La domanda di autorizzazione all'esercizio delle attività dei centri di assistenza deve essere presentata alla Giunta regionale e deve essere corredata dalla se |
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Art. 11 (Finanziamenti per le attività dei centri di assistenza tecnica alle imprese)1. Le attività svolte dai centri di assistenza sono finanziate con il fondo di cui alla legge 7 agosto 1997, n. 266 «Interventi urgenti per l'economia». |
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Art. 13 - (Disposizioni particolari)1. "Nelle aree montane e nei comuni e frazioni con popolazione inferiore a 3.000 abitanti si può autorizzare in un solo esercizio lo svolgimento" N9 insieme con l'attività commerciale, di altri servizi di particolare interesse per la collettività, anche in convenzione con soggetti pubblici e privati; tali attività sono autorizzate in |
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Art. 14 - (Norma transitoria e di prima applicazione)1. Preliminarmente all'esame delle domande di cui ai commi 3 e 5, le domande di cui all'art. 25, comma 5 del d.lgs. n. 114/98 sono esaminate e decise con provvedimento espresso in conformità alle norme previgenti all'entrata in vigore della presente legge, e di tali decisioni si tiene conto ai fini delle valutazioni successive di conformità agli obiettivi di cui all'art. 3, comma 2, lett. f). 2. Ai soggetti cui sono rilasciati i nullaosta regionali ai sensi del comma 1 e le successive autorizzazioni comunali, si applicano le disposizioni di cui all'art. 25 del d.lgs. n. 114/98. 3. I termini di cui all'ari. 5, per l'indizione della conferenza di servizi per l'esame delle domande di cui all'art. 25, comma 6, del d.lgs. n. 114/98, presentate entro il 24 aprile 1998, decorrono trascorso un mese dalla data di adeguamento della normativa urbanistica comunale. Entro trenta giorni dalla data di adeguamento della normativa urbanistica comunale i proponenti possono integrare le domande mediante invio di ulteriore documentazione al comune. 4. Le domande eventualmente presentate dopo il 24 aprile 1998 e prima della data di adeguamento della normativa urbanistica comunale sono nulle. 5. 1 termini di cui all'art. 5, per l'indizione della conferenza di servizi per l'esame |
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Art. 15 - (Norma finanziaria)1. Per gli interventi di riforma della disciplina del commercio e di nazionalizzazione del sistema di distribuzione dei carburanti previsti dalla presente legge, è autorizzata per l'esercizio finanziario 1999 la spesa complessiva di L. 2.320.000.000 di cui: a) L. 1.800.000.000 per le spese in capitale per la costituzione dell'Osservatorio per il monitoraggio dell'entità e dell'efficienza della rete distributiva di cui all'art. 7; b) L. 22 |
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Art. 16 - (Abrogazioni)1. La I.r. 24 dicembre 1997 n. 49 «Indirizzi per la programmazione regionale delle grandi super |
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Art. 17 - (Dichiarazione d'urgenza)1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 127 della Costituzione e dell'ari. 43 dello Statuto ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione. |
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