Rivista online e su carta in tema di
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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
L. R. Liguria 05/04/2012, n. 9
L. R. Liguria 05/04/2012, n. 9
L. R. Liguria 05/04/2012, n. 9
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[Premessa] |
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[Premessa] |
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Art. 1 - (Oggetto della legge)1. La presente legge contiene modifiche alle norme regionali in materia di attività edilizia e urbanistica in coerenza con le disposiz |
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Art. 1 - (Oggetto della legge)1. La presente legge contiene modifiche alle norme regionali in materia di attività edilizia e urbanistica in coerenza con le disposiz |
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Art. 3 - (Modifiche all’articolo 5 della l.r. 16/2008)1. Il comma 1 dell’articolo 5 della l.r. 16/2008 e successive modificazioni ed integrazioni è sostituito dal seguente: “1. I Comuni, nell’ambito della propria autonomia organizzativa, affida |
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Art. 3 - (Modifiche all’articolo 5 della l.r. 16/2008)1. Il comma 1 dell’articolo 5 della l.r. 16/2008 e successive modificazioni ed integrazioni è sostituito dal seguente: “1. I Comuni, nell’ambito della propria autonomia organizzativa, affida |
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Art. 4 - (Modifiche all’articolo 6 della l.r. 16/2008)1. Alla lettera a) del comma 3 dell’articolo 6 della l.r. 16/2008 e successive modificazioni ed integrazioni, le parole: “d |
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Art. 4 - (Modifiche all’articolo 6 della l.r. 16/2008)1. Alla lettera a) del comma 3 dell’articolo 6 della l.r. 16/2008 e successive modificazioni ed integrazioni, le parole: “d |
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Art. 5 - (Modifica all’articolo 7 della l.r. 16/2008)1. Dopo il comma 3 dell’articolo 7 della l.r. 16/2008 e successive modificazioni ed integrazion |
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Art. 5 - (Modifica all’articolo 7 della l.r. 16/2008)1. Dopo il comma 3 dell’articolo 7 della l.r. 16/2008 e successive modificazioni ed integrazion |
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Art. 6 - (Modifica dell’articolo 9 della l.r. 16/2008)1. Dopo il comma 3 dell’articolo 9 della l.r. 16/2008 e successive modificazioni ed integrazion |
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Art. 6 - (Modifica dell’articolo 9 della l.r. 16/2008)1. Dopo il comma 3 dell’articolo 9 della l.r. 16/2008 e successive modificazioni ed integrazion |
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Art. 7 - (Modifiche all’articolo 10 della l.r. 16/2008)1. La lettera f) del comma 2 dell’articolo 10 della l.r. 16/2008 e successive modificazioni ed |
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Art. 7 - (Modifiche all’articolo 10 della l.r. 16/2008)1. La lettera f) del comma 2 dell’articolo 10 della l.r. 16/2008 e successive modificazioni ed |
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Art. 8 - (Modifiche all’articolo 12 della l.r. 16/2008)1. Al comma 1 dell’articolo 12 della l.r. 16/2008 e successive modificazioni ed integrazioni, l |
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Art. 8 - (Modifiche all’articolo 12 della l.r. 16/2008)1. Al comma 1 dell’articolo 12 della l.r. 16/2008 e successive modificazioni ed integrazioni, l |
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Art. 9 - (Sostituzione dell’articolo 14 della l.r. 16/2008)1. L’articolo 14 della l.r. 16/2008 e successive modificazioni ed integrazioni è sostituito dal seguente: “Art. 14 - (Sostituzione edilizia) 1. Si definiscono interve |
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Art. 9 - (Sostituzione dell’articolo 14 della l.r. 16/2008)1. L’articolo 14 della l.r. 16/2008 e successive modificazioni ed integrazioni è sostituito dal seguente: “Art. 14 - (Sostituzione edilizia) 1. Si definiscono interve |
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Art. 10 - (Modifiche all’articolo 15 della l.r. 16/2008)1. Alla lettera e) del comma 1 dell’articolo 15 della l.r. 16/2008 e successive modificazioni ed |
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Art. 10 - (Modifiche all’articolo 15 della l.r. 16/2008)1. Alla lettera e) del comma 1 dell’articolo 15 della l.r. 16/2008 e successive modificazioni ed |
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Art. 11 - (Modifiche all’articolo 17 della l.r. 16/2008)1. Il comma 3 dell’articolo 17 della l.r. 16/2008 e successive modificazioni ed integrazioni è sostituito dal seguente: |
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Art. 11 - (Modifiche all’articolo 17 della l.r. 16/2008)1. Il comma 3 dell’articolo 17 della l.r. 16/2008 e successive modificazioni ed integrazioni è sostituito dal seguente: |
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Art. 12 - (Modifiche all’articolo 18 della l.r. 16/2008)1. Alla fine del comma 1 dell’articolo 18 della l.r. 16/2008, sono aggiunte le parole: “p |
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Art. 12 - (Modifiche all’articolo 18 della l.r. 16/2008)1. Alla fine del comma 1 dell’articolo 18 della l.r. 16/2008, sono aggiunte le parole: “p |
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Art. 13 - (Modifiche all’articolo 19 della l.r. 16/2008)1. Alla fine del comma 1 dell’articolo 19 della l.r. 16/2008 e successive modificazioni ed integrazioni, sono aggiunte inserite le parole: “e comunque con obbligo di almeno un posto auto per ogni unità immobiliare”. 2. Il comma 2 dell’articolo 19 della l.r. 16/2008 e successive modificazioni ed integrazioni è sostituito dal seguente: “2. La realizzazione dei parcheggi di cui al comma 1, purché non eccedenti le dimensioni e le quantità minime ivi prescritte, non è assoggettata alla corresponsione del contributo di costruzione purché, entro la data di ultimazione dei lavori, venga for |
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Art. 13 - (Modifiche all’articolo 19 della l.r. 16/2008)1. Alla fine del comma 1 dell’articolo 19 della l.r. 16/2008 e successive modificazioni ed integrazioni, sono aggiunte inserite le parole: “e comunque con obbligo di almeno un posto auto per ogni unità immobiliare”. 2. Il comma 2 dell’articolo 19 della l.r. 16/2008 e successive modificazioni ed integrazioni è sostituito dal seguente: “2. La realizzazione dei parcheggi di cui al comma 1, purché non eccedenti le dimensioni e le quantità minime ivi prescritte, non è assoggettata alla corresponsione del contributo di costruzione purché, entro la data di ultimazione dei lavori, venga for |
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Art. 14 - (Sostituzione dell’articolo 20 della l.r. 16/2008)1. L’articolo 20 della l.r. 16/2008 e successive modificazioni ed integrazioni è sostituito dal seguente: “Art. 20 - (Attività edilizia delle pubbliche amministrazioni e dei soggetti privati) “1. F |
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Art. 14 - (Sostituzione dell’articolo 20 della l.r. 16/2008)1. L’articolo 20 della l.r. 16/2008 e successive modificazioni ed integrazioni è sostituito dal seguente: “Art. 20 - (Attività edilizia delle pubbliche amministrazioni e dei soggetti privati) “1. F |
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Art. 15 - (Sostituzione dell’articolo 21 della l.r. 16/2008)1. L’articolo 21 della l.r. 16/2008 e successive modificazioni ed integrazioni è sostituito dal seguente: “Art. 21 - (Attività urbanistico-edilizia libera) 1. Costituiscono attività edilizia non soggetta a permesso di costruire, né a DIA obbligatoria né a SCIA, purché effettuati nel rispetto delle normative di settore e, in particolare, delle disposizioni contenute nel d.lgs. 42/2004 e successive modificazioni ed integrazioni e delle norme dei piani e dei regolamenti attuativi dei parchi: a) gl |
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Art. 15 - (Sostituzione dell’articolo 21 della l.r. 16/2008)1. L’articolo 21 della l.r. 16/2008 e successive modificazioni ed integrazioni è sostituito dal seguente: “Art. 21 - (Attività urbanistico-edilizia libera) 1. Costituiscono attività edilizia non soggetta a permesso di costruire, né a DIA obbligatoria né a SCIA, purché effettuati nel rispetto delle normative di settore e, in particolare, delle disposizioni contenute nel d.lgs. 42/2004 e successive modificazioni ed integrazioni e delle norme dei piani e dei regolamenti attuativi dei parchi: a) gl |
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Art. 16 - (Inserimento dell’articolo 21 bis della l.r. 16/2008)1. Dopo l’articolo 21 della l.r. 16/2008 e successive modificazioni ed integrazioni è inserito il seguente: “Art. 21 bis - (Interventi urbanistico-edilizi soggetti a SCIA) 1. Sono soggetti a SCIA di cui all’articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi) e successive modificazioni ed integrazioni, con contestuale possibilità di inizio dei lavori dalla data di presentazione, i seguenti interventi, purché conformi alla disciplina della strumentazione urbanistico-territoriale e del regolamento edilizio vigenti e/o operanti in salvaguardia e delle normative di settore, fra cui quelle igienico-sanitarie, ambientali, di sicurezza e di prevenzione incendi, fermo restando l’obbligo di corredare la SCIA delle prescritte autorizzazioni, pareri od altri atti di assenso comunque denominati, ove gli interventi interessino aree od immobili sottoposti a vincoli paesaggistici, culturali o ambientali, nonché del versamento del contributo di costruzione nei casi previsti dall’articolo 38: a) l’installazione di manufatti leggeri, diversi da quelli di cantiere, di qualunque genere e destinazione d’uso purché non infissi stabilmente al suolo e finalizzati a soddisfare dimostrate esigenze temporalmente circoscritte di durata non superiore a un anno; b) le opere da realizzare all’interno delle unità immobiliari o dell’edificio sempreché non interessino gli elementi strutturali portanti dell’edificio e non comportino aumento del numero delle unità immobiliari e mutamenti della destinazione d’uso; c) la manutenzione straordinaria come definita dall’articolo 7, sempreché non comportante alte |
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Art. 16 - (Inserimento dell’articolo 21 bis della l.r. 16/2008)1. Dopo l’articolo 21 della l.r. 16/2008 e successive modificazioni ed integrazioni è inserito il seguente: “Art. 21 bis - (Interventi urbanistico-edilizi soggetti a SCIA) 1. Sono soggetti a SCIA di cui all’articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi) e successive modificazioni ed integrazioni, con contestuale possibilità di inizio dei lavori dalla data di presentazione, i seguenti interventi, purché conformi alla disciplina della strumentazione urbanistico-territoriale e del regolamento edilizio vigenti e/o operanti in salvaguardia e delle normative di settore, fra cui quelle igienico-sanitarie, ambientali, di sicurezza e di prevenzione incendi, fermo restando l’obbligo di corredare la SCIA delle prescritte autorizzazioni, pareri od altri atti di assenso comunque denominati, ove gli interventi interessino aree od immobili sottoposti a vincoli paesaggistici, culturali o ambientali, nonché del versamento del contributo di costruzione nei casi previsti dall’articolo 38: a) l’installazione di manufatti leggeri, diversi da quelli di cantiere, di qualunque genere e destinazione d’uso purché non infissi stabilmente al suolo e finalizzati a soddisfare dimostrate esigenze temporalmente circoscritte di durata non superiore a un anno; b) le opere da realizzare all’interno delle unità immobiliari o dell’edificio sempreché non interessino gli elementi strutturali portanti dell’edificio e non comportino aumento del numero delle unità immobiliari e mutamenti della destinazione d’uso; c) la manutenzione straordinaria come definita dall’articolo 7, sempreché non comportante alt |
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Art. 17 - (Sostituzione dell’articolo 23 della l.r. 16/2008)1. L’articolo 23 della l.r. 16/2008 e successive modificazioni ed integrazioni è sostituito dal seguente: “Art. 23 - (Interventi urbanistico-edilizi soggetti a DIA obbligatoria e a DIA alternativa al permesso di costruire) 1. Sono assoggettati a DIA obbligatoria, salvi i casi assoggettati a SCIA di cui all’articolo 21 bis, i seguenti interventi purché conformi alla disciplina della strumentazione urbanistico-territoriale e del regolamento edilizio vigenti od operanti in salvaguardia delle normative di settore, fra cui quelle igienico-sanitarie, ambientali, di sicurezza e di prevenzione incendi: a) gli interventi di restauro e di risanamento conservativo, come definiti dagli articoli 8 e 9, comportanti modifiche all’esterno dell’edificio volte all’inserimento o al rinnovo di elementi accessori e degli impianti che siano idonei alla conservazione ed alla funzionalità dell’edificio ed anche rispondenti ai requisiti ed agli standard previsti dalle normative di settore e di risparmi |
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Art. 17 - (Sostituzione dell’articolo 23 della l.r. 16/2008)1. L’articolo 23 della l.r. 16/2008 e successive modificazioni ed integrazioni è sostituito dal seguente: “Art. 23 - (Interventi urbanistico-edilizi soggetti a DIA obbligatoria e a DIA alternativa al permesso di costruire) 1. Sono assoggettati a DIA obbligatoria, salvi i casi assoggettati a SCIA di cui all’articolo 21 bis, i seguenti interventi purché conformi alla disciplina della strumentazione urbanistico-territoriale e del regolamento edilizio vigenti od operanti in salvaguardia delle normative di settore, fra cui quelle igienico-sanitarie, ambientali, di sicurezza e di prevenzione incendi: a) gli interventi di restauro e di risanamento conservativo, come definiti dagli articoli 8 e 9, comportanti modifiche all’esterno dell’edificio volte all’inserimento o al rinnovo di elementi accessori e degli impianti che siano idonei alla conservazione ed alla funzionalità dell’edificio ed anche rispondenti ai requisiti ed agli standard previsti dalle normative di settore e di risparmi |
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Art. 18 - (Sostituzione dell’articolo 24 della l.r. 16/2008)1. L’articolo 24 della l.r. 16/2008 e successive modificazioni ed integrazioni è sostitu |
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Art. 18 - (Sostituzione dell’articolo 24 della l.r. 16/2008)1. L’articolo 24 della l.r. 16/2008 e successive modificazioni ed integrazioni è sostitu |
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Art. 19 - (Sostituzione dell’articolo 25 della l.r. 16/2008)1. L’articolo 25 della l.r. 16/2008 e successive modificazioni ed integrazioni è sostituito dal seguente: “Art. 25 - (Varianti a SCIA, DIA e permesso di costruire e varianti in corso d’opera) |
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Art. 19 - (Sostituzione dell’articolo 25 della l.r. 16/2008)1. L’articolo 25 della l.r. 16/2008 e successive modificazioni ed integrazioni è sostituito dal seguente: “Art. 25 - (Varianti a SCIA, DIA e permesso di costruire e varianti in corso d’opera) |
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Art. 20 - (Modifiche all’articolo 26 della l.r. 16/2008)1. Il comma 1 dell’articolo 26 della l.r. 16/2008 e successive modificazioni ed integrazioni è sostituito dal seguente: “1. Il proprietario dell’immobile o chi abbia titolo presenta allo SUE la DIA, almeno trenta giorni prima dell’effettivo inizio dei lavori, nei casi previsti dall’articolo 23, commi 1 e 2.”. 2. Alla lettera a) del comma 2 dell’articolo 26 della l.r. 16/2008 e successive modificazioni ed integrazioni, le parole: “negli articoli 23 o 24” sono sostituite dalle seguenti: &ld |
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Art. 20 - (Modifiche all’articolo 26 della l.r. 16/2008)1. Il comma 1 dell’articolo 26 della l.r. 16/2008 e successive modificazioni ed integrazioni è sostituito dal seguente: “1. Il proprietario dell’immobile o chi abbia titolo presenta allo SUE la DIA, almeno trenta giorni prima dell’effettivo inizio dei lavori, nei casi previsti dall’articolo 23, commi 1 e 2.”. 2. Alla lettera a) del comma 2 dell’articolo 26 della l.r. 16/2008 e successive modificazioni ed integrazioni, le parole: “negli articoli 23 o 24” sono sostituite dalle seguenti: &ld |
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Art. 21 - (Abrogazione dell’articolo 27 della l.r. 16/2008)1. L’articolo 27 della l.r. 16/2008 e successive modificazioni ed integrazioni è abrogat |
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Art. 21 - (Abrogazione dell’articolo 27 della l.r. 16/2008)1. L’articolo 27 della l.r. 16/2008 e successive modificazioni ed integrazioni è abrogat |
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Art. 22 - (Sostituzione dell’articolo 28 della l.r. 16/2008)1. L’articolo 28 della l.r. 16/2008 e successive modificazioni ed integrazioni è sostituito dal seguente: “Art. 28 - (Autorizzazione unica per infrastrutture lineari energetiche relative a gasdotti, oleodotti e linee ed impianti elettrici) 1. La realizzazione di infrastrutture lineari energetiche relative a gasdotti, oleodotti ed elettrodotti non facenti parte delle reti energetiche nazionali e non riconducibili alle opere di cui agli Allegati 1 e 2 della legge regionale in materia di esercizio delle attività produttive e riordino dello sportello unico per le attività produttive è soggetta al rilascio di autorizzazione unica da parte della Provincia, in base al procedimento unificato di cui ai commi seguenti. Con l’autorizzazione unica vengono autorizzate anche le opere connesse e le infrastrutture indispensabili alla realizzazione e all’esercizio degli impianti stessi. 2. Qualora il progetto interessi il territorio di due o più province, l’autorizzazione è rilasciata dalla Provincia nella quale è previsto il maggiore sviluppo della linea, previa intesa con l’altra o le altre province. 3. Ai fini del rilascio dell’autorizzazione unica i soggetti interessati presentano istanza all’Amministrazione provinciale contenente: a) la relazione tecnica illustrativa dello stato di fatto delle aree interessate, delle caratteristiche dell’impianto di cui si chiede la realizzazione, delle eventuali opere connesse e delle infrastrutture indispensabili alla costruzione e all’esercizio dello stesso; b) gli elaborati progettuali, con piano tecnico delle opere da costruire, costituito da corog |
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Art. 22 - (Sostituzione dell’articolo 28 della l.r. 16/2008)1. L’articolo 28 della l.r. 16/2008 e successive modificazioni ed integrazioni è sostituito dal seguente: “Art. 28 - (Autorizzazione unica per infrastrutture lineari energetiche relative a gasdotti, oleodotti e linee ed impianti elettrici) 1. La realizzazione di infrastrutture lineari energetiche relative a gasdotti, oleodotti ed elettrodotti non facenti parte delle reti energetiche nazionali e non riconducibili alle opere di cui agli Allegati 1 e 2 della legge regionale in materia di esercizio delle attività produttive e riordino dello sportello unico per le attività produttive è soggetta al rilascio di autorizzazione unica da parte della Provincia, in base al procedimento unificato di cui ai commi seguenti. Con l’autorizzazione unica vengono autorizzate anche le opere connesse e le infrastrutture indispensabili alla realizzazione e all’esercizio degli impianti stessi. 2. Qualora il progetto interessi il territorio di due o più province, l’autorizzazione è rilasciata dalla Provincia nella quale è previsto il maggiore sviluppo della linea, previa intesa con l’altra o le altre province. 3. Ai fini del rilascio dell’autorizzazione unica i soggetti interessati presentano istanza all’Amministrazione provinciale contenente: a) la relazione tecnica illustrativa dello stato di fatto delle aree interessate, delle caratteristiche dell’impianto di cui si chiede la realizzazione, delle eventuali opere connesse e delle infrastrutture indispensabili alla costruzione e all’esercizio dello stesso; b) gli elaborati progettuali, con piano tecnico delle opere da costruire, costituito da corog |
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Art. 23 - (Sostituzione dell’articolo 29 della l.r. 16/2008)1. L’articolo 29 della l.r. 16/2008 e successive modificazioni ed integrazioni è sostituito dal seguente: “Art. 29 - (Autorizzazione unica per impianti di produzione di energia alimentati da fonti rinnovabili) 1. La realizzazione degli impianti di produzione di energia alimentati da fonti rinnovabili diversi da quelli di cui all’articolo 21 bis, comma 1, lettera l), e all’articolo 23, comma 1, lettera d), è soggetta al rilascio di autorizzazione unica da parte della Provincia, in base al procedimento unificato di cui ai commi seguenti. Con l’autorizzazione unica vengono autorizzate anche le opere connesse e le infrastrutture indispensabili alla realizzazione e all’esercizio degli impianti stessi. 2. Qualora il progetto interessi il territorio di più Province, la richiesta di autorizzazione unica è inoltrata all’Amministrazione provinciale nel cui territorio: a) nel caso di impianti eolici è installato il maggior numero di aerogeneratori; b) nel caso di impianti fotovoltaici è installato il maggior numero di pannelli; c) nel caso di impianti idroelettrici è localizzata la derivazione d’acqua di maggiore entità; d) nel caso di impianti geotermoelettrici è previsto il maggior numero di pozzi di estrazione del calore; e) negli altri casi sono previsti i gruppi turbina alternatore ovvero i sistemi di generazione di energia elettrica. 3. Nei casi |
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Art. 23 - (Sostituzione dell’articolo 29 della l.r. 16/2008)1. L’articolo 29 della l.r. 16/2008 e successive modificazioni ed integrazioni è sostituito dal seguente: “Art. 29 - (Autorizzazione unica per impianti di produzione di energia alimentati da fonti rinnovabili) 1. La realizzazione degli impianti di produzione di energia alimentati da fonti rinnovabili diversi da quelli di cui all’articolo 21 bis, comma 1, lettera l), e all’articolo 23, comma 1, lettera d), è soggetta al rilascio di autorizzazione unica da parte della Provincia, in base al procedimento unificato di cui ai commi seguenti. Con l’autorizzazione unica vengono autorizzate anche le opere connesse e le infrastrutture indispensabili alla realizzazione e all’esercizio degli impianti stessi. 2. Qualora il progetto interessi il territorio di più Province, la richiesta di autorizzazione unica è inoltrata all’Amministrazione provinciale nel cui territorio: a) nel caso di impianti eolici è installato il maggior numero di aerogeneratori; b) nel caso di impianti fotovoltaici è installato il maggior numero di pannelli; c) nel caso di impianti idroelettrici è localizzata la derivazione d’acqua di maggiore entità; d) nel caso di impianti geotermoelettrici è previsto il maggior numero di pozzi di estrazione del calore; e) negli altri casi sono previsti i gruppi turbina alternatore ovvero i sistemi di generazione di energia elettrica. 3. Nei casi |
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Art. 24 - (Sostituzione dell’articolo 30 della l.r.16/2008)1. L’articolo 30 della l.r. 16/2008 e successive modificazioni ed integrazioni è sostituito dal seguente: “Art. 30 - (Controllo sulla DIA e sulla SCIA) 1. Il responsabile dello SUE: a) ove entro il termine indicato all’articolo 26, comma 1, riscontri l’assenza di una o più delle condizioni stabilite all’articolo 26, comma 2, notifica all’interessato l’ordine motivato di non effettuare il previsto intervento; b) ove decorso il termine di cui all’articolo 26, com |
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Art. 24 - (Sostituzione dell’articolo 30 della l.r.16/2008)1. L’articolo 30 della l.r. 16/2008 e successive modificazioni ed integrazioni è sostituito dal seguente: “Art. 30 - (Controllo sulla DIA e sulla SCIA) 1. Il responsabile dello SUE: a) ove entro il termine indicato all’articolo 26, comma 1, riscontri l’assenza di una o più delle condizioni stabilite all’articolo 26, comma 2, notifica all’interessato l’ordine motivato di non effettuare il previsto intervento; b) ove decorso il termine di cui all’articolo 26, com |
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Art. 25 - (Sostituzione dell’articolo 31 della l.r. 16/2008)1. L’articolo 31 della l.r. 16/2008 e successive modificazioni ed integrazioni è sostituito dal seguente: “Art. 31 - (Procedimento per il rilascio del permesso di costruire) 1. La domanda per il rilascio del permesso di costruire, sottoscritta dal proprietario o da chi ne abbia titolo, è presentata allo SUE, corredata da un’attestazione concernente il titolo di legittimazione e dagli elaborati progettuali previsti dal regolamento edilizio. 2. La domanda è accompagnata da: a) relazione del progettista abilitato sulla conformità del progetto presentato ai piani territoriali di livello sovracomunale, agli strumenti urbanistici vigenti e adottati ed al regolamento edilizio; b) attestazione sulla conformità alle norme igienico-sanitarie, di efficienza energetica, antisismiche e di sicurezza nonché a tutte le altre disposizioni aventi incidenza sull’attività edilizia nonché rispetto alla valutazione preventiva di cui all’articolo 35, ove acquisita. Nel caso in cui la verifica della conformità del progetto alla normativa antincendio e igienico-sanitaria comporti valutazioni tecnico-discrezionali, devono essere allegati alla domanda il parere dei Vigili del Fuoco ed il parere della ASL. 3. Il responsabile dello sportello unico, entro dieci giorni dal ricevimento della domanda |
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Art. 25 - (Sostituzione dell’articolo 31 della l.r. 16/2008)1. L’articolo 31 della l.r. 16/2008 e successive modificazioni ed integrazioni è sostituito dal seguente: “Art. 31 - (Procedimento per il rilascio del permesso di costruire) 1. La domanda per il rilascio del permesso di costruire, sottoscritta dal proprietario o da chi ne abbia titolo, è presentata allo SUE, corredata da un’attestazione concernente il titolo di legittimazione e dagli elaborati progettuali previsti dal regolamento edilizio. 2. La domanda è accompagnata da: a) relazione del progettista abilitato sulla conformità del progetto presentato ai piani territoriali di livello sovracomunale, agli strumenti urbanistici vigenti e adottati ed al regolamento edilizio; b) attestazione sulla conformità alle norme igienico-sanitarie, di efficienza energetica, antisismiche e di sicurezza nonché a tutte le altre disposizioni aventi incidenza sull’attività edilizia nonché rispetto alla valutazione preventiva di cui all’articolo 35, ove acquisita. Nel caso in cui la verifica della conformità del progetto alla normativa antincendio e igienico-sanitaria comporti valutazioni tecnico-discrezionali, devono essere allegati alla domanda il parere dei Vigili del Fuoco ed il parere della ASL. 3. Il responsabile dello sportello unico, entro dieci giorni dal ricevimento della domanda |
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Art. 26 - (Modifiche all’articolo 33 della l.r. 16/2008)1. Al comma 1 dell’articolo 33 della l.r. 16/2008 e successive modificazioni ed integrazioni, l |
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Art. 26 - (Modifiche all’articolo 33 della l.r. 16/2008)1. Al comma 1 dell’articolo 33 della l.r. 16/2008 e successive modificazioni ed integrazioni, l |
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Art. 27 - (Modifiche all’articolo 36 della l.r. 16/2008)1. Al comma 1 dell’articolo 36 della l.r. 16/2008 e successive modificazioni ed integrazioni, l |
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Art. 27 - (Modifiche all’articolo 36 della l.r. 16/2008)1. Al comma 1 dell’articolo 36 della l.r. 16/2008 e successive modificazioni ed integrazioni, l |
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Art. 28 - (Sostituzione dell’articolo 37 della l.r. 16/2008)1. L’articolo 37 della l.r. 16/2008 e successive modificazioni ed integrazioni è sostituito dal seguente: “Art. 37 - (Certificato di agibilità) 1. Il certificato di agibilità attesta che l’intervento realizzato corrisponde al progetto approvato con permesso di costruire o presentato con DIA e che lo stesso risponde ai requisiti di sicurezza, igiene, salubrità e risparmio energetico richiesti dalla normativa vigente in relazione alla destinazione d’uso dell’immobile o del manufatto oggetto dell’intervento. Nel certificato di agibilità dovrà essere indicata la destinazione d’uso del progetto approvato anche per effetto di eventuali modifiche al progetto originario a seguito di varianti allo stesso apportate. 2. Il certificato di agibilità deve essere richiesto allo SUE, entro centottanta giorni dalla ultimazione dei lavori o dalla data dell’avvenuto cambio d’uso, dal titolare del permesso di costruire o dal soggetto che ha presentato la DIA obbligatoria o la DIA alternativa al permesso di costruire, ovvero dai loro successori o aventi caus |
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Art. 28 - (Sostituzione dell’articolo 37 della l.r. 16/2008)1. L’articolo 37 della l.r. 16/2008 e successive modificazioni ed integrazioni è sostituito dal seguente: “Art. 37 - (Certificato di agibilità) 1. Il certificato di agibilità attesta che l’intervento realizzato corrisponde al progetto approvato con permesso di costruire o presentato con DIA e che lo stesso risponde ai requisiti di sicurezza, igiene, salubrità e risparmio energetico richiesti dalla normativa vigente in relazione alla destinazione d’uso dell’immobile o del manufatto oggetto dell’intervento. Nel certificato di agibilità dovrà essere indicata la destinazione d’uso del progetto approvato anche per effetto di eventuali modifiche al progetto originario a seguito di varianti allo stesso apportate. 2. Il certificato di agibilità deve essere richiesto allo SUE, entro centottanta giorni dalla ultimazione dei lavori o dalla data dell’avvenuto cambio d’uso, dal titolare del permesso di costruire o dal soggetto che ha presentato la DIA obbligatoria o la DIA alternativa al permesso di costruire, ovvero dai loro successori o aventi caus |
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Art. 29 - (Sostituzione dell’articolo 38 della l.r. 16/2008)1. L’articolo 38 della l.r. 16/2008 e successive modificazioni ed integrazioni è sostituito dal seguente: “Art. 38 - (Contributo di costruzione) 1. Sono soggetti a contributo di costruzione gli interventi di nuova costruzione rilevanti in termini di carico urbanistico, in quanto comportanti creazione di nuova superficie agibile, ovvero quelli sul patrimonio edilizio esistente che determinino un incremento del carico urbanistico, o comunque un’incidenza significativa sotto il profilo urbanistico, conseguenti a |
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Art. 29 - (Sostituzione dell’articolo 38 della l.r. 16/2008)1. L’articolo 38 della l.r. 16/2008 e successive modificazioni ed integrazioni è sostituito dal seguente: “Art. 38 - (Contributo di costruzione) 1. Sono soggetti a contributo di costruzione gli interventi di nuova costruzione rilevanti in termini di carico urbanistico, in quanto comportanti creazione di nuova superficie agibile, ovvero quelli sul patrimonio edilizio esistente che determinino un incremento del carico urbanistico, o comunque un’incidenza significativa sotto il profilo urbanistico, conseguenti |
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Art. 30 - (Modifiche all’articolo 39 della l.r. 16/2008)1. Alla fine della lettera d) del comma 1 dell’articolo 39 della l.r. 16/2008 e successive modificazioni ed integrazioni, sono aggiunte le parole: “ivi compres |
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Art. 30 - (Modifiche all’articolo 39 della l.r. 16/2008)1. Alla fine della lettera d) del comma 1 dell’articolo 39 della l.r. 16/2008 e successive modificazioni ed integrazioni, sono aggiunte le parole: “ivi compres |
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Art. 31 - (Modifiche all’articolo 42 della l.r. 16/2008)1. Al comma 1 dell’articolo 42 della l.r. 16/2008 e successive modificazioni ed integrazioni, dopo le parole: “permesso di costru |
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Art. 31 - (Modifiche all’articolo 42 della l.r. 16/2008)1. Al comma 1 dell’articolo 42 della l.r. 16/2008 e successive modificazioni ed integrazioni, dopo le parole: “permesso di costru |
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Art. 32 - (Sostituzione dell’articolo 43 della l.r. 16/2008)1. L’articolo 43 della l.r. 16/2008 e successive modificazioni ed integrazioni è sostituito dal seguente: “Art. 43 - (Interventi eseguiti in assenza o in difformità dalla SCIA e interventi di restauro e risanamento conservativo eseguiti in assenza o in difformità dalla DIA obbligatoria e relativo accertamento di conformità) 1. Ferma restando l’applicazione delle sanzioni penali previste dalla legislazione statale in materia di SCIA, la realizzazione degli interventi edilizi di cui all’articolo 21 bis in assenza o in difformità dalla SCIA salvo quanto previsto nell’articolo 25, comma 2, comporta l’irrogazione della sanzione amministrativa pecuniaria pari al doppio dell’aumento del valore venale dell’immobile, conseguente alla realizzazione degli interventi stessi, valutato dall’Agenzia del territorio, e comunque in misura non inferiore a euro 1.033,00, con esclusione dei casi di interventi di cui all’articolo 21 bis, comma 1, lettere a), b), c), i) e l), nei quali la sanzione pecuniaria sopraindicata è ridotta di un terzo e comunque non pu&o |
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Art. 32 - (Sostituzione dell’articolo 43 della l.r. 16/2008)1. L’articolo 43 della l.r. 16/2008 e successive modificazioni ed integrazioni è sostituito dal seguente: “Art. 43 - (Interventi eseguiti in assenza o in difformità dalla SCIA e interventi di restauro e risanamento conservativo eseguiti in assenza o in difformità dalla DIA obbligatoria e relativo accertamento di conformità) 1. Ferma restando l’applicazione delle sanzioni penali previste dalla legislazione statale in materia di SCIA, la realizzazione degli interventi edilizi di cui all’articolo 21 bis in assenza o in difformità dalla SCIA salvo quanto previsto nell’articolo 25, comma 2, comporta l’irrogazione della sanzione amministrativa pecuniaria pari al doppio dell’aumento del valore venale dell’immobile, conseguente alla realizzazione degli interventi stessi, valutato dall’Agenzia del territorio, e comunque in misura non inferiore a euro 1.033,00, con esclusione dei casi di interventi di cui all’articolo 21 bis, comma 1, lettere a), b), c), i) e l), nei quali la sanzione pecuniaria sopraindicata è ridotta di un terzo e comunque non pu&o |
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Art. 33 - (Modifiche all’articolo 44 della l.r. 16/2008)1. Alla rubrica dell’articolo 44 della l.r. 16/2008 e successive modificazioni ed integrazioni, le parole: “DIA facoltativa” sono sostituite dalle seguenti: &l |
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Art. 33 - (Modifiche all’articolo 44 della l.r. 16/2008)1. Alla rubrica dell’articolo 44 della l.r. 16/2008 e successive modificazioni ed integrazioni, le parole: “DIA facoltativa” sono sostituite dalle seguenti: &l |
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Art. 34 - (Modifiche all’articolo 45 della l.r. 16/2008)1. La rubrica dell’articolo 45 della l.r. 16/2008 e successive modificazioni ed integrazioni, è sostituita dalla seguente: “Interventi di nuova costruzione o di sostituzione edilizia esegui |
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Art. 34 - (Modifiche all’articolo 45 della l.r. 16/2008)1. La rubrica dell’articolo 45 della l.r. 16/2008 e successive modificazioni ed integrazioni, è sostituita dalla seguente: “Interventi di nuova costruzione o di sostituzione edilizia esegui |
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Art. 35 - (Sostituzione dell’articolo 46 della l.r. 16/2008)1. L’articolo 46 della l.r. 16/2008 e successive modificazioni ed integrazioni è sostituito dal seguente: “Art. 46 - (Interventi di ristrutturazione edilizia eseguiti in assenza di permesso di costruire, di DIA obbligatoria o di DIA alternativa al permesso di costruire ovvero in totale difformità) 1. In caso di interventi di ristrutturazio |
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Art. 35 - (Sostituzione dell’articolo 46 della l.r. 16/2008)1. L’articolo 46 della l.r. 16/2008 e successive modificazioni ed integrazioni è sostituito dal seguente: “Art. 46 - (Interventi di ristrutturazione edilizia eseguiti in assenza di permesso di costruire, di DIA obbligatoria o di DIA alternativa al permesso di costruire ovvero in totale difformità) 1. In caso di interventi di ristrutturazio |
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Art. 36 - (Sostituzione dell’articolo 47 della l.r. 16/2008)1. L’articolo 47 della l.r. 16/2008 e successive modificazioni ed integrazioni è sostituito dal seguente: “Art. 47 - (Interventi eseguiti in parziale difformità dal permesso di costruire, dalla DIA obbligatoria o dalla DIA alternativa al permesso di costruire) |
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Art. 36 - (Sostituzione dell’articolo 47 della l.r. 16/2008)1. L’articolo 47 della l.r. 16/2008 e successive modificazioni ed integrazioni è sostituito dal seguente: “Art. 47 - (Interventi eseguiti in parziale difformità dal permesso di costruire, dalla DIA obbligatoria o dalla DIA alternativa al permesso di costruire) |
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Art. 37 - (Sostituzione dell’articolo 49 della l.r. 16/2008)1. L’articolo 49 della l.r. 16/2008 e successive modificazioni ed integrazioni è sostituito dal seguente: “Art. 49 - (Accertamento di conformità di interventi soggetti a permesso di costruire, a DIA obbligatoria o a DIA alternativa al permesso di costruire) 1. In caso di interventi edilizi realizzati in assenza di permesso di costruire, di DIA obbligatoria o di DIA alternativa al permesso di costruire o in difformità da essi, fino alla scadenza dei termini perentori di cui agli articoli 45, comma 2, 46, comma 1, e 47, |
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Art. 37 - (Sostituzione dell’articolo 49 della l.r. 16/2008)1. L’articolo 49 della l.r. 16/2008 e successive modificazioni ed integrazioni è sostituito dal seguente: “Art. 49 - (Accertamento di conformità di interventi soggetti a permesso di costruire, a DIA obbligatoria o a DIA alternativa al permesso di costruire) 1. In caso di interventi edilizi realizzati in assenza di permesso di costruire, di DIA obbligatoria o di DIA alternativa al permesso di costruire o in difformità da essi, fino alla scadenza dei termini perentori di cui agli articoli 45, comma 2, 46, comma 1, e 47, |
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Art. 38 - (Modifiche all’articolo 51 della l.r. 16/2008)1. Al comma 1 dell’articolo 51 della l.r. 16/2008 e successive modificazioni ed integrazioni, l |
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Art. 38 - (Modifiche all’articolo 51 della l.r. 16/2008)1. Al comma 1 dell’articolo 51 della l.r. 16/2008 e successive modificazioni ed integrazioni, l |
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Art. 39 - (Sostituzione dell’articolo 59 della l.r. 16/2008)1. L’articolo 59 della l.r. 16/2008 e successive modificazioni ed integrazioni è sostitu |
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Art. 39 - (Sostituzione dell’articolo 59 della l.r. 16/2008)1. L’articolo 59 della l.r. 16/2008 e successive modificazioni ed integrazioni è sostitu |
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Art. 40 - (Sostituzione dell’articolo 67 della l.r. 16/2008)1. L’articolo 67 della l.r. 16/2008 e successive modificazioni ed integrazioni è sostituito dal seguente: “Art. 67 - (Superficie agibile e superficie accessoria) 1. Si definisce superficie agibile (S.A.) la superficie di solaio, misurata al filo interno dei muri perimetrali, comprensiva dei muri divisori fra unità immobiliari o interni ad esse. 2. Non sono da ricomprendere nella S.A.: a) le coperture piane di uso comune e quelle sistemate a verde pensile, le scale, gli atri, i pianerottoli, le rampe, i sottorampa ed i passaggi di uso comune negli edifici a destinazione residenziale o ad essa assimilabile, ad uffici e ad attività turistico-ricettive; b) i locali tecnici per impianti tecnologici quali ascensori, montacarichi, impianti termici, di climatizzazione, elettrici, idrici e simili, nonché le intercapedini non eccedenti le dimensioni prescritte dalle pertinenti normative; |
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Art. 40 - (Sostituzione dell’articolo 67 della l.r. 16/2008)1. L’articolo 67 della l.r. 16/2008 e successive modificazioni ed integrazioni è sostituito dal seguente: “Art. 67 - (Superficie agibile e superficie accessoria) 1. Si definisce superficie agibile (S.A.) la superficie di solaio, misurata al filo interno dei muri perimetrali, comprensiva dei muri divisori fra unità immobiliari o interni ad esse. 2. Non sono da ricomprendere nella S.A.: a) le coperture piane di uso comune e quelle sistemate a verde pensile, le scale, gli atri, i pianerottoli, le rampe, i sottorampa ed i passaggi di uso comune negli edifici a destinazione residenziale o ad essa assimilabile, ad uffici e ad attività turistico-ricettive; b) i locali tecnici per impianti tecnologici quali ascensori, montacarichi, impianti termici, di climatizzazione, elettrici, idrici e simili, nonché le intercapedini non eccedenti le dimensioni prescritte dalle pertinenti normative; |
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Art. 41 - (Inserimento dell’articolo 67 bis della l.r. 16/2008)1. Dopo l’articolo 67 della l.r. 16/2008 e successive modificazioni ed integrazioni è in |
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Art. 41 - (Inserimento dell’articolo 67 bis della l.r. 16/2008)1. Dopo l’articolo 67 della l.r. 16/2008 e successive modificazioni ed integrazioni è in |
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Art. 42 - (Sostituzione dell’articolo 70 della l.r. 16/2008)1. L’articolo 70 della l.r. 16/2008 e successive modificazioni ed integrazioni è sostitu |
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Art. 42 - (Sostituzione dell’articolo 70 della l.r. 16/2008)1. L’articolo 70 della l.r. 16/2008 e successive modificazioni ed integrazioni è sostitu |
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Art. 43 - (Sostituzione dell’articolo 84 della l.r. 16/2008)1. L’articolo 84 della l.r. 16/2008 e successive modificazioni ed integrazioni è sostituito dal seguente: “Art. 84 - (Interventi ammissibili nelle zone soggette a vincoli urbanistici decaduti) 1. Nelle aree i cui vincoli a servizi pubblici derivanti da piani urbanistici siano decaduti ai sensi e per gli effetti dell’articolo 9 del d.p.r. 327/2001 e successive modificazioni ed integrazioni, |
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Art. 43 - (Sostituzione dell’articolo 84 della l.r. 16/2008)1. L’articolo 84 della l.r. 16/2008 e successive modificazioni ed integrazioni è sostituito dal seguente: “Art. 84 - (Interventi ammissibili nelle zone soggette a vincoli urbanistici decaduti) 1. Nelle aree i cui vincoli a servizi pubblici derivanti da piani urbanistici siano decaduti ai sensi e per gli effetti dell’articolo 9 del d.p.r. 327/2001 e successive modificazioni ed integrazioni, |
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Art. 44 - (Modifica all’articolo 89 della l.r. 16/2008)1. Al comma 1 dell’articolo 89 della l.r. 16/2008 e successive modificazioni ed integrazioni, d |
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Art. 44 - (Modifica all’articolo 89 della l.r. 16/2008)1. Al comma 1 dell’articolo 89 della l.r. 16/2008 e successive modificazioni ed integrazioni, d |
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Art. 45 - (Modifiche alla legge regionale 7 aprile 1995, n. 25 (Disposizioni in materia di determinazione del contributo di concessione edilizia))1. Il comma 3 dell’articolo 3 della l.r. 25/1995 e successive modificazioni ed integrazioni, è sostituito dal s |
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Art. 46 - (Modifica all’articolo 85 della legge regionale 4 settembre 1997, n. 36 (Legge urbanistica regionale))1. La lettera c) del comma 1 dell’articolo 85 della l.r. 36/1997 e successive modificazioni ed |
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Art. 46 - (Modifica all’articolo 85 della legge regionale 4 settembre 1997, n. 36 (Legge urbanistica regionale))1. La lettera c) del comma 1 dell’articolo 85 della l.r. 36/1997 e successive modificazioni ed |
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Art. 47 - (Modifiche alla legge regionale 3 novembre 2009, n. 49 (Misure urgenti per il rilancio dell’attività edilizia e per la riqualificazione del patrimonio urbanistico-edilizio))1. Alla fine del comma 1 dell’articolo 6 della l.r. 49/2009 e successive modificazioni ed integrazioni, è aggiunto il seguente periodo: &ldquo |
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Art. 47 - (Modifiche alla legge regionale 3 novembre 2009, n. 49 (Misure urgenti per il rilancio dell’attività edilizia e per la riqualificazione del patrimonio urbanistico-edilizio))1. Alla fine del comma 1 dell’articolo 6 della l.r. 49/2009 R e succe |
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Art. 48 - (Norma transitoria)1. Le disposizioni della presente legge non si applicano nei confronti delle istanze presentate e dei |
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Art. 48 - (Norma transitoria)1. Le disposizioni della presente legge non si applicano nei confronti delle istanze presentate e dei |
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Art. 49 - (Competenza della Giunta comunale all’adozione ed approvazione degli strumenti urbanistici attuativi o progetti urbanistici operativi o progetti di intervento ad essi equivalenti conformi ai vigenti piani urbanistici comunali)1. In deroga a quanto previsto dalla legge regionale 8 luglio 1987, n. 24 (Disposizioni per lo snelli |
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Art. 49 - (Competenza della Giunta comunale all’adozione ed approvazione degli strumenti urbanistici attuativi o progetti urbanistici operativi o progetti di intervento ad essi equivalenti conformi ai vigenti piani urbanistici comunali)1. In deroga a quanto previsto dalla legge regionale 8 luglio 1987, n. 24 (Disposizioni per lo snelli |
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Art. 50 - (Abrogazione di norme)1. Sono abrogati gli articoli 10, 11 e 12 della legge regionale 29 maggio 2007, n. 22 (Norme in mater |
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Art. 50 - (Abrogazione di norme)1. Sono abrogati gli articoli 10, 11 e 12 della legge regionale 29 maggio 2007, n. 22 (Norme in mater |
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ALLEGATO 1 (Art. 21 bis) |
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ALLEGATO 1 (Art. 21 bis) |
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Elenco interventi urbanistico - edilizi soggetti a SCIA1) pannelli solari termici o impianti fotovoltaici di qualsiasi potenza, integrati o aderenti con la stessa inclinazione e lo stesso orientamento della copertura, purché di superficie non superiore a quella del tetto dell’edificio; 2) impianti fotovoltaici a servizio degli edifici, aventi una capacità di generazione compatibile con il regime di scambio sul posto, da realizzare sugli edifici esistenti o loro pertinenze, al di fuori della zona A di cui al decreto del Ministro dei lavori pubblici 1444/1968; |
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Elenco interventi urbanistico - edilizi soggetti a SCIA1) pannelli solari termici o impianti fotovoltaici di qualsiasi potenza, integrati o aderenti con la stessa inclinazione e lo stesso orientamento della copertura, purché di superficie non superiore a quella del tetto dell’edificio; 2) impianti fotovoltaici a servizio degli edifici, aventi una capacità di generazione compatibile con il regime di scambio sul posto, da realizzare sugli edifici esistenti o loro pertinenze, al di fuori della zona A di cui al decreto del Ministro dei lavori pubblici 1444/1968; |
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ALLEGATO 2 (Art. 23) |
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ALLEGATO 2 (Art. 23) |
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Elenco interventi urbanistico - edilizi soggetti a DIA obbligatoria1) impianti fotovoltaici a terra fino a 20 kW; 2) impianti di rilevazione anemometrica mediante strutture mobili, semifisse o comunque amovibili, da rimuovere in ogni caso alla fine della campagna di misurazione qualora si preveda una durata della rilevazione superiore a trentasei mesi; 3) impianti eolici di nuova realizzazione con potenza fino a |
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Elenco interventi urbanistico - edilizi soggetti a DIA obbligatoria1) impianti fotovoltaici a terra fino a 20 kW; 2) impianti di rilevazione anemometrica mediante strutture mobili, semifisse o comunque amovibili, da rimuovere in ogni caso alla fine della campagna di misurazione qualora si preveda una durata della rilevazione superiore a trentasei mesi; 3) impianti eolici di nuova realizzazione con potenza fino a |
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06/03/2025
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