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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
L. R. Toscana 31/03/2017, n. 15
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PreamboloIl Consiglio regionale Visto l'articolo 117, comma quarto, della CostituzioneR; Visto l'articolo 46 dello Statuto; Vista la legge regionale 12 gennaio 1994, n. 3R (Recepimento della legge 11 febbraio 1992, n. 157 "Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio"); Vista la legge regionale 18 maggio 1998, n. 25R (Norme per la gestione dei rifiuti e la bonifica dei siti inquinati); Vista la legge regionale 21 marzo 2000, n. 39R (Legge forestale della Toscana); Vista la legge regionale 26 luglio 2002, n. 32R (Testo unico della normativa della Regione Toscana in materia di educazione, istruzione, orientamento, formazione professionale e lavoro); Vista la legge regionale 26 gennaio 2004, n. 1R (Promozione dell'amministrazione elettronica e della società dell'informazione e della conoscenza nel sistema regionale. Disciplina della "Rete telematica regionale toscana"); Vista la legge regionale 3 gennaio 2005, n. 7R (Gestione delle risorse ittiche e regolame |
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CAPO I - Omissis |
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CAPO II - Modifiche alla legge regionale 18 maggio 1998, n. 25 (Norme per la gestione dei rifiuti e la bonifica dei siti inquinati) |
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CAPO III - Modifiche alla legge regionale 21 marzo 2000, n. 39 (Legge forestale della Toscana) |
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Art. 5 - Programmazione forestale regionale. Sostituzione dell'articolo 4 della l.r. 39/20001. L'articolo 4 della legge regionale 21 marzo 2000, n. 39R (Legge forestale della Toscana) è sostituito dal seguente: “Art. 4 - Programmazione forestale regionale 1. Le linee di sviluppo e di tutela del patrimonio forestale della Toscana sono definite nel Piano forestale regionale che costituisce attuazione del Programma regionale di sviluppo (PRS) di cui all’articolo 7 della legge regionale 7 gennaio 2015, n. 1 (Disposizioni in materia di programmazione economica e finanziaria regionale e relative pr |
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CAPO IV - Modifiche alla legge regionale 26 luglio 2002, n. 32 (Testo unico della normativa della Regione Toscana in materia di educazione, istruzione, orientamento, formazione professionale e lavoro) |
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Art. 10 - Tipologie degli interventi per il diritto allo studio universitario. Modifiche all'articolo 9 della l.r. 32/20021. Il comma 2 dell'articolo 9 della l.r. 32/2002R è sostituito dal seguente: “2. Il Documento di economia e finanza r |
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Art. 12 - Istituzione della Conferenza regionale per il diritto allo studio universitario. Modifiche all' articolo 10 quinquies della l.r. 32/20021. Il comma 4 dell'articolo 10 quinquies della l.r. 32/2002R è sostituito dal segue |
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Art. 17 - Istituzione del Fondo regionale per l’occupazione dei disabili. Modifiche all'articolo 26 della l.r. 32/20021. Il comma 2 dell'articolo 26 della l.r. 32/2002 è sostituito dal seguente: |
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Art. 18 - Programmazione delle politiche regionali in materia di educazione, istruzione, orientamento, formazione professionale e lavoro e del diritto allo studio universitario. Sostituzione dell'articolo 31 della l.r. 32/20021. L'articolo 31 della l.r. 32/2002 è sostituito dal seguente: “Art. 31 - Programmazione delle politiche regionali in materia di educazione, istr |
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CAPO V - Modifiche alla legge regionale 26 gennaio 2004, n. 1 (Promozione dell'amministrazione elettronica e della società dell'informazione e della conoscenza nel sistema regionale. Disciplina della "Rete telematica regionale toscana") |
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Art. 19 - Programmazione. Sostituzione dell'articolo 7 della l.r. 1/20041. L'articolo 7 della legge regionale 26 gennaio 2004, n. 1R (Promozione dell'amministrazione elettronica e della società dell'informazione e della conoscenza nel sistema regionale. Disciplina della "Rete telematica regionale toscana") è sostituito dal seguente: “Art. 7 - Programmazione 1. La Regione stabilisce gli indirizzi, gli obiettivi e le tipo |
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Art. 20 - Ambiti di intervento. Inserimento dell'articolo 7 bis nella l.r. 1/20041. Dopo l'articolo 7 della l.r. 1/2004 è inserito il seguente: “Art. 7 bis - Ambiti di intervento 1. Gli interventi contenuti negli atti di cui all'articolo 7 possono riguardare: a) il sostegno degli obiettivi di cui all’articolo 1, comma 1, lettere a) e b); |
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CAPO VI - Omissis |
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CAPO VII - Modifiche alla legge regionale 24 febbraio 2005, n. 39 (Disposizioni in materia di energia) |
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CAPO VIII - Omissis |
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CAPO IX - Modifiche alla legge regionale 24 gennaio 2006, n. 1 (Disciplina degli interventi regionali in materia di agricoltura e di sviluppo rurale) |
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Art. 25 - Programmazione. Sostituzione dell'articolo 2 della l.r. 1/20061. L'articolo 2 della legge regionale 24 gennaio 2006, n. 1R (Disciplina degli interventi regionali in materia di agricoltura e di sviluppo rurale) è sostituito dal seguente: |
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CAPO X - Modifiche alla legge regionale 19 marzo 2007, n. 14 (Istituzione del piano ambientale ed energetico regionale) |
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Art. 29 - Contenuti del PAER. Modifiche all'articolo 3 della l.r. 14/20071. La lettera b) del comma 2 dell'articolo 3 della legge regionale 19 marzo 2007, n. 14R |
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CAPO XI - Capo XV - Omissis |
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CAPO XVI - Modifiche alla legge regionale 23 luglio 2009, n. 40 (Norme sul procedimento amministrativo, per la semplificazione e la trasparenza dell'attività amministrativa) |
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CAPO XVII - Omissis |
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CAPO XVIII - Modifiche alla legge regionale 16 ottobre 2009, n. 58 (Norme in materia di prevenzione e riduzione del rischio sismico) |
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CAPO XIX - Modifiche alla legge regionale 11 febbraio 2010, n. 9 (Norme per la tutela della qualità dell’aria ambiente) |
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CAPO XX - Modifiche alla legge regionale 25 febbraio 2010, n. 21 (Testo unico delle disposizioni in materia di beni, istituti e attività culturali) |
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Art. 75 - Programmazione. Sostituzione dell'articolo 4 della l.r. 21/20101. L'articolo 4 della legge regionale 25 febbraio 2010, n. 21R (Testo unico delle disposizioni in materia di beni, istituti e attività culturali) è sostituito dal seguente: “Art. 4 - Programmazione 1. Il Programma regionale di sviluppo (PRS) di cui all'articolo 7 della legge regionale 7 gennaio 2015, n. 1 (Disposizioni in materia di programmazione economica e finanziaria regionale e relative pr |
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Art. 78 - Tipologie di intervento regionale in materia di beni culturali e paesaggistici, istituti e luoghi della cultura, attività culturali. Modifiche all’articolo 7 della l.r. 21/20101. La rubrica dell'articolo 7 della l.r. 21/2010R è sos |
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Art. 85 - Forme del sostegno regionale. Modifiche all’articolo 39 della l.r. 21/20101. Nell'alinea del comma 1 dell'articolo 39 della l.r. 21/2010R le parole: “, in forma annuale o pluriennale,” sono soppresse |
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Art. 92 - Norma finanziaria. Modifiche all’articolo 52 della l.r. 21/20101. Al comma 1 dell'articolo 52 della l.r. 21/2010 le parole: “con il piano della cultura di cui all’articolo 4 |
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Art. 93 - Monitoraggio degli interventi in materia di beni culturali e paesaggistici, istituti e luoghi della cultura, attività culturali. Sostituzione dell'articolo 54 della l.r. 21/20101. L'articolo 54 della l.r. 21/2010 è sostituito dal seguente: |
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CAPO XXI - Modifiche alla legge regionale 4 novembre 2011, n. 55 (Istituzione del piano regionale integrato delle infrastrutture e della mobilità “PRIIM”. Modifiche alla l.r. 88/98 in materia di attribuzioni di funzioni amministrative agli enti locali, alla l.r. 42/1998 in materia di trasporto pubblico locale, alla l.r. 1/2005 in materia di governo del territorio, alla l.r. 19/2011 in materia di sicurezza stradale) |
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CAPO XXII - Modifiche alla legge regionale 6 giugno 2012, n. 27 (Interventi per favorire lo sviluppo della mobilità ciclistica) |
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CAPO XXIII - Modifiche alla legge regionale 19 settembre 2013, n. 51 (Norme per la protezione e bonifica dell'ambiente dai pericoli derivanti dall'amianto e promozione del risparmio energetico, della bioedilizia e delle energie alternative) |
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Art. 96 - Finalità. Sostituzione dell’articolo 1 della l.r. 51/20131. L'articolo 1 della legge regionale 19 settembre 2013, n. 51R (Norme per la protezione e bonifica |
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CAPO XXIV - Modifiche alla legge regionale 27 febbraio 2015, n. 21 (Promozione della cultura e della pratica delle attività sportive e ludico-motorie-ricreative e modalità di affidamento degli impianti sportivi) |
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Art. 98 - Norma finale. Modifiche all’articolo 21 della l.r. 21/20151. Dopo il comma 2 dell'articolo 21 della legge regionale 27 febbraio 2015, n. 21R (Promozione della cultura e della pratica delle attività sportive e ludico-motorie-ricreative e modalità di affidamento degli impianti sportivi) è aggiunto il seguente: |
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CAPO XXV - Modifiche alla legge regionale 19 marzo 2015, n. 30 (Norme per la conservazione e la valorizzazione del patrimonio naturalistico-ambientale regionale. Modifiche alla l.r. 24/1994 , alla l.r. 65/1997 , alla l.r. 24/2000 ed alla l.r. 10/2010 ) |
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Art. 99 - Programmazione regionale. Documento operativo per la conservazione e valorizzazione del patrimonio naturalistico toscano. Sostituzione dell'articolo 12 della l.r. 30/20151. L'articolo 12 della legge regionale 19 marzo 2015, n. 30R (Norme per la conservazione e la valorizzazione del patrimonio naturalistico-ambientale regionale. Modifiche alla l.r. 24/1994 , alla l.r. 65/1997 , alla l.r. 24/2000 ed alla l.r. 10/2010 ) è sostituito dal seguente: “Art. 12 - Programmazione regionale. Documento operativo per la conservazione e valorizzazione del patrimonio naturalistico toscano 1. Le politiche di intervento in materia di conservazione e valorizzazione del patrimonio naturalistico-ambientale assumono come riferimento strategico il Programma regionale di sviluppo (PRS) di cui all’articolo 7 della l.r. 1/2015. 2. Ai sensi dell’articolo 10 della l.r. 1/2015, ed in coerenza con il PRS, il Piano ambientale ed energetico regionale (PAER), di cui all’articolo 3, lettera h, della legge regionale 19 marzo 2007, n. 14 (Istituzione del piano ambientale ed energetico regionale), nel perseguire finalità di tutela, valorizzazione e conservazione delle risorse ambientali in una prospettiva di sviluppo durevole e sostenibile, definisce: a) le strategie per la gestione del sistema delle aree naturali protette regionali, assicurandone la sinergia all’interno del sistema integrato delle aree naturali protette della Toscana, individuato ai sensi dell'articolo 2, comma 2; |
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Art. 107 - Funzioni di indirizzo e coordinamento sull’attività degli enti parco regionali. Vigilanza sulla gestione del parco e commissariamento. Modifiche all'articolo 44 della l.r. 30/20151. Il comma 2 dell'articolo 44 della l.r. 30/2015R è sostituito dal seguente: |
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CAPO XXVI - Norme finali |
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Art. 111 - Norma transitoria1. Gli atti di attuazione dei piani e programmi previsti dal PRS 2011-2015, non riproposti dal PRS 2016-2020 e non proroga |
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Art. 112 - Entrata in vigore1. La presente legge entra in vigore il giorno della pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana. |
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