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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
L. R. Toscana 27/02/2015, n. 21
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Preambolo
Il Consiglio Regionale
Visto l’articolo 117, comma terzo, della Costituzione; |
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Capo I - Oggetto e finalità |
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Art. 1 - Oggetto e finalità1. La presente legge disciplina la promozione della cultura e della pratica delle attività sportive, delle attività ludico-motorie-ricreative e le modalità di affidamento degli impianti sportivi di proprietà degli enti locali della Regione Toscana. 2. L’attività sportiva e l’attività ludico-motoria-ricreativa sono di seguito denominate attività fisica. 3. La Regione, riconoscendo all’attività fisica un ruolo fondamentale per la promozione della salute della società toscana, persegue le seguenti finalità: a) diffusione dell’attività fisica come diritto fondamentale dei cittadini toscani di ogni fascia d’età; b) pratica dell’attività fisica come strumento per il benessere della persona e per la formazione educativa e lo sviluppo delle relazioni sociali; |
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Art. 2 - Obiettivi1. La Regione riconosce nella pratica dell’attività fisica uno strumento fondamentale per il raggiungimento dei seguenti obiettivi: a) la salute e i corretti stili di vita del |
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Art. 3 - Definizioni1. Ai fini della presente legge si applicano le seguenti definizioni: |
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Capo II - Attività di promozione della cultura e della pratica delle attività sportive e ludico-motorie-ricreative |
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Art. 4 - Piano per lo sport1. Il piano per lo sport individua gli obiettivi, le tipologie di intervento e i relativi criteri generali per la loro attuazione, in coerenza con il programma regionale di sviluppo, ai sensi dell’articolo 10 della legge regionale 7 gennaio 2015, n. 1 (Disposizioni in materia di programmazione economica e finanziaria regionale e relative procedure contabili. Modifiche alla l.r. 20/2008) e nell’ambito delle risorse definite con legge di bilancio. Il piano definisce in particolare: |
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Art. 5 - Osservatorio regionale1. Presso la struttura regionale competente per materia è costituito l’osservatorio regionale, di seguito denominato osservatorio. |
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Art. 6 - Sistema informativo regionale dell’attività fisica1. E’ istituito il sistema informativo regionale dell’attività fisica, di seguito denominato sistema informativo, nell’ambito del sistema informativo regionale di cui alla legge regionale 5 ottobre 2009, n. 54 (Istituzione del sistema informativo e del sistema statistico regionale. Misure per il coordinamento delle infrastrutture e dei servizi per lo sviluppo della società dell’informazione e della conoscenza), per la raccolta, l’elaborazione e la diffusione dei dati e delle informazioni sull’attività fisica. 2. Il sistema informativo si rac |
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Art. 7 - Promozione dell’attività fisica |
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Art. 8 - Percorsi formativi1. La Regione, con la collaborazione dei soggetti di cui all’articolo 1, commi 4 e 5, promuove attività edu |
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Art. 9 - Forze armate e Corpo nazionale dei vigili del fuoco1. La Regione promuove, d’intesa con le autorità militari e con il Corpo nazionale dei vigili del fuoco, l� |
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Art. 10 - Attività fisica in ambito socio-sanitario1. La Regione, considerata la valenza sociale e sanitaria dell’attività fisica per la prevenzione della mal |
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Capo III - Esercizio di impianti sportivi |
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Art. 11 - Esercizio di impianti sportivi1. L’apertura e la gestione di impianti e strutture per l’esercizio dell’attività fisica sono assoggettate ad una segn |
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Art. 12 - Regolamento regionale1. Con regolamento regionale, da emanarsi entro novanta giorni dall’entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti: a) requisiti per l’apertura e la gestione degli impianti |
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Art. 13 - Funzioni amministrative di controllo e vigilanza1. I comuni verificano la conformità degli impianti e delle attrezzature per l’attività ludico-motoria-ricreativa al regolamento regionale di cui all’articolo 12. 2. Il comune |
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Capo IV - Modalità di affidamento di impianti sportivi da parte di enti locali |
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Art. 14 - Soggetti affidatari1. Gli enti locali che non intendono gestire direttamente i propri impianti sportivi, ne affidano, in via pref |
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Art. 15 - Regolamento attuativo locale1. Gli enti locali disciplinano con proprio regolamento le modalità di affidamento in gestione degli impianti sportivi nel rispetto dei seguenti criteri: a) utilizzo dell’avviso pubblico come modalità di pubblicità della procedura di selezione, idonea a garantirne l’effettiva conoscenza a tutti i soggetti interessati; b) differenziazione delle procedure di selezione in ragione della diversa tipologia e rilevanza economica degli impianti; |
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Art. 16 - Convenzioni1. Gli enti locali stipulano con il soggetto affidatario una convenzione concernente la gestione dell’impianto sportivo. |
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Art. 17 - Utilizzazione di impianti sportivi scolastici e universitari1. Fermo quanto disposto dall’articolo 90, comma 26, della l. 289/2002, gli enti loca |
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Capo V - Disposizioni finali |
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Art. 18 - Clausola valutativa1. Il Consiglio regionale esercita il controllo sull’attuazione della presente legge e valuta i risultati ottenuti in merito al raggiungimento delle finalità di cui all’articolo 1, comma 1. 2. Al tal fine, entro il 31 marzo 2016, la Giunta regionale trasmette al Consiglio regionale una relazione concernente: |
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Art. 19 - Norma finanziaria1. La presente legge non comporta oneri aggiuntivi rispetto agli stanziamenti già previsti, ai sensi della le |
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Art. 20 - Abrogazioni1. Sono abrogate, in particolare, le seguenti disposizioni: |
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Art. 21 - Norma finale1. Fino all’entrata in vigore del regolamento regionale di cui all’articolo 12, resta in vigore il regolamento emanato con decreto del presidente della Giunta regionale 13 febbraio 2007, n. 7/R (Regolamento di attuazione della legge regionale 31 agosto 2000, n. 72 “Riordino delle funzioni e delle attività di promozione della cultura e della pratica delle attività motorie”). 2. Le convenzioni di affidamento di impianti sportivi da parte degli enti locali, stipulate precedentemente all’entrata in vigore della presente legge |
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