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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
Regolam. R. Lazio 15/11/2019, n. 23
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Regolam. R. Lazio 15/11/2019, n. 23
- Regolam. R. 26/09/2023, n. 7
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CAPO I - AMBITO DI APPLICAZIONE |
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Art. 1 - (Oggetto)1. Il presente Regolamento, in attuazione dell’articolo 15 della Legge regionale 10 marzo 2017, n. 2 “Disposizioni per la realizzazione, manutenzione, gestione, promozione e valorizzazione della rete dei cammini della Regione Lazio” definisce: |
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Art. 2 - (I cammini ricadenti nelle aree naturali protette)1. In attuazione dell’articolo 1-bis, comma 2, della Legge regionale 10 marzo 2017, n. 2 il presente regolamento, |
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CAPO II - LA SEGNALETICA |
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Art. 3 - (Le caratteristiche tecniche della segnaletica della Rete dei cammini)1. La fruizione in sicurezza dei cammini è assicurata, unitamente ai fattori tecnici, organizzativi e infrastrutturali di cui agli articoli 4 e seguenti del presente regolamento, anche attraverso l’allestimento e la disposizione di opportuna segnaletica direzionale ed informativa unificata, costituita, tra l’altro, da pannelli turistici descrittivi, segnali turistici verticali e orizzontali e pittogrammi, apposti secon |
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Art. 4 - (Termini e le modalità entro i quali deve provvedersi all’installazione e all’adeguamento della segnaletica della RCL)1. L’installazione e l’adeguamento della segnaletica ai sensi del presente regolamento deve completarsi entro 3 anni dall’entrata in vigore del presente regolamento. |
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CAPO III - LA PROGETTAZIONE E LA REALIZZAZIONE DI ITINERARI ESCURSIONISTICI ED ARCHEOLOGICI |
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Art. 5 - (La progettazione)1. La progettazione degli itinerari escursionistici ed archeologici è finalizzata a consentire al visitatore la conoscenza dei valori ambientali, naturalistici, paesaggistici, storici e culturali presenti sul territorio. 2. La costruzione degli itinerari escursionistici è preceduta dalla pianificazione della rete dei percorsi che costituiscono ciascun cammino, nell’ambito della quale vengono definiti il punto di partenza, il punto di arrivo e le tappe intermedie di ogni percorso, nonché il tracciato, tale che i vari sentieri, ove possibile, siano interconnessi. |
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Art. 6 - (La realizzazione)1. La realizzazione degli itinerari escursionistici ed archeologici deve tenere conto dei possibili effetti sull’ambiente e necessita dell’individuazione di idonee misure di contenimento dell’impatto ambientale. 2. Gli elementi di corredo dei percorsi che possono produrre degli effetti ambi |
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CAPO IV - LE CARATTERISTICHE DI SICUREZZA NECESSARIE PER CONSENTIRE LE DIVERSE TIPOLOGIE DI FRUIZIONE |
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Art. 7 - (La sicurezza)1. I cammini devono garantire l’accessibilità degli utenti in sicurezza. 2. I responsabili della gestione della viabilità dei cammini favoriscono il superamento delle barriere fisiche per gli utenti con esigenze |
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Art. 8 - (Norme di comportamento ed informazione agli utenti)1. Il soggetto gestore deve riportare le norme di comportamento sui pannelli della rete dei percorsi e sui materiali promozionali e divulgativi (cartog |
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Art. 9 - (La fruizione multipla)1. La fruizione multipla (a piedi, in bicicletta, anche a pedalata assistita ad alimentazione elettrica o e-bike, mountain bike o mtb, a cavallo o su d |
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Art. 10 - (La fruizione in bicicletta)1. La fruizione dei percorsi con bicicletta, anche a pedalata assistita (e-bike) o con mountain bike (mtb) è di norma consentita su tutti i percorsi a condizione che presentino caratteristiche fisiche tali da permettere l’agevole passaggio contemporaneo di utenza multipla. 2. Laddove il percorso presenti tratti con caratteristiche fisiche (tra cui, in particolare, l’elevata pendenza, la larghezza limitata, la particolare ti |
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Art. 11 - (La fruizione a cavallo)1. La fruizione dei percorsi dei cammini a cavallo o su dorso di altri animali da sella e da soma è di norma consentita su tutti i percorsi a condizione che presentino caratteristiche fisiche tali da permettere l’agevole passaggio contemporaneo di utenza multipla. 2. Laddove il percorso presenti tratti con caratteristiche fisich |
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CAPO V - IL CATASTO |
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Art. 12 - (Modalità relative alla tenuta, aggiornamento e pubblicità del Catasto)1. Il Catasto della RCL è tenuto presso la direzione regionale competente ed è pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione, sul sito istituzionale nonché sul sito Visit Lazio. N5 2. Il Catasto della RCL è costituito da una banca dati collegata al sistema informativo territoriale regionale, denominato Geoportale della Regione Lazio e contiene i principali elementi identificativi, territoriali e descrittivi di ciascun percorso, che è individuato con un codice univoco. N6 3. Il Catasto comprende le seguenti informazioni p |
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Art. 13 - (Modalità e termini per la presentazione delle proposte)1. Il riconoscimento dei cammini di interesse regionale avviene a seguito di istanza presentata dai seguenti soggetti: a) gli Enti locali e gli Enti gestori di Aree naturali protette e della Rete europea Natura 2000, territorialmente attraversati dal percorso di cui si propone l’inserimento nel Catasto della RCL, anche in forma aggregata con l’individuazione di un Ente capofila o di concerto con altri soggetti pubblici e privati che hanno nei propri scopi sociali la valorizzazione e la promozione dei beni e delle attività previsti dalla Legge regionale 10 marzo 2017, n. 2; b) N8 2. La proposta di inclusione nel Catasto dei cammini è indirizzata alla direzione regionale competente, allegando la seguente documentazione: a) la scheda di sintesi del percorso contenente i seguenti dati e informazioni: 1) la denominazione attuale o proposta per il percorso; 1-bis) la proposta di logo che individui il cammino; N10 |
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Art. 14 - (L'inclusione nella rete regionale di tratti di viabilità privata)1. Nei casi in cui l'area oggetto di intervento di recupero sia del tutto o in parte di proprietà privata, l’amministrazione proponente, prima di presentare la proposta di inserimento nella rete regionale, deve addivenire alla stipula di appositi accordi ai sensi |
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CAPO VI - IL FORUM |
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Art. 15 - (Modalità per l’iscrizione al Forum) |
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CAPO VII - I CONTRIBUTI REGIONALI |
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Art. 16 - (Modalità e criteri per l’erogazione dei contributi)1. Ai sensi dell’articolo 12 della Legge regionale 2/2017, possono beneficiare dei contributi regionali, di cui all’articolo 18, comma 1, lettere a) e b) della sopra citata legge: a) gli enti locali, preferibilmente in forma associata, gli enti gestori delle aree naturali protette regionali, le università, gli enti gestori dei cammini ove riconosciuti e gli enti pubblici di ricerca nonché gli altri enti pubblici; |
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Art. 17 - (Presentazione della domanda)1. Le domande per l’ammissione al contributo devono essere presentate entro il termine indicato dall’avviso di cui al precedente articolo 16. 2. La domanda, pena l’esclusione, deve esser |
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Art. 18 - (Istruttoria di ammissibilità)1. La domanda di contributo, sottoscritta dal rappresentante legale, nel rispetto dei termini e delle modalità stabilite dall’avviso pubblico deve contenere: a) la relazione illustrativa del progetto che si intende realizzare, con l'indicazione del periodo e della durata di svolgimento del progetto; b) il piano finanziario dettagliato delle entrate e delle spese; c) l'in |
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Art. 19 - (Modalità di valutazione della proposta progettuale)1. La commissione di cui all’articolo 18, comma 6, del presente Regolamento valuta i progetti sulla base dei seguenti criteri: a) coerenza con le finalità e gli obiettivi di valorizzazione della RCL previsti dalla Legge regionale 2/2017, anche con riferimento ai criteri e alle modalità |
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Art. 20 - (Aiuti di Stato)1. I contributi che costituiscono Aiuti di Stato, ai sensi dell’articolo 107 del Trattato sul funzionamento dell’Unione Europea, sono concessi nel |
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Art. 21 - (Entrata in vigore)Il presente Regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio. |
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ALLEGATO A - La segnaleticaLa fruizione turistica ed escursionistica dei cammini inclusi nella RCL richiede l’adozione di una segnaletica unificata e funzionale che fornisca informazioni utili per la fruizione in condizioni di sicurezza degli itinerari e che, allo stesso tempo, valorizzi gli aspetti ambientali, culturali e turistici del territorio. A tal fine, ferme restando l’osservanza e l’integrazione con la normativa prevista dal Nuovo Codice della Strada, di cui al Decreto legislativo 30 aprile 1992 n. 285 e ss.mm., si prevedono quali strumenti della segnaletica della RCL: |
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ALLEGATO A.1 - Le caratteristiche tecniche dei pannelli turistici descrittiviPer garantire la massima trasparenza, completezza ed efficacia della RCL i pannelli turistici descrittivi, di cui all’art. 3, comma 1, del presente Regolamento, integrano il sistema della segnaletica. I pannelli turistici descrittivi degli itinerari inclusi nella RCL hanno le seguenti caratteristiche tecniche e di loc |
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ALLEGATO A.2 - Le caratteristiche tecniche della segnaletica turistica direzionaleIl sistema modulare di segnaletica, di cui all’articolo 3, comma 1, del presente Regolamento prevede, per i percorsi escursionistici ricompresi nella RCL, l'utilizzo di: a) segnaletica verticale, quali segnali ed etichette, posizionati su appositi sostegni infissi nel terreno; b) segnaletica orizzontale, costituita da segnavia applicati su elementi naturali o manufatti lungo il percorso. È vietato applicare sui pali o sui picchetti qualunque altro elemento estraneo al sistema modulare di segnaletica di cui al presente Allegato. La segnaletica verticale è applicata su appositi elementi di supporto, quali pali o picchetti, posizionati su un apposito punto del percorso o luogo di posa, codificato e geograficamente identificato nel Catasto della RCL, sul quale è installato un palo di supporto con gli elementi della segnaletica verticale relativi a quel punto. Il picchetto non determina un luogo di posa. La segnaletica orizzonta |
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