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Delib. ANAC 08/03/2017, n. 241

Linee guida recanti indicazioni sull'attuazione dell’art. 14 del d.lgs. 33/2013 «Obblighi di pubblicazione concernenti i titolari di incarichi politici, di amministrazione, di direzione o di governo e i titolari di incarichi dirigenziali» come modificato dall'art. 13 del d.lgs. 97/2016.

Il testo è da leggere in combinato con quello della Delib. ANAC 26/06/2019, n. 586, che ha superato la parziale sospensiva del presente provvedimento operata dalla Delib. ANAC 12/04/2017, n. 382 e dal Comunicato ANAC 07/03/2018, ed ha fornito ulteriori indicazioni applicative conseguenti alla Sentenza Corte Cost. 21/02/2019, n. 20..
Testo coordinato con le modifiche introdotte da:
- Delib. ANAC 14/06/2017, n. 641

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PREMESSA

IL CONSIGLIO DELL'AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE

Visto il decreto legislativo 25 maggio 2016, n. 97 «Revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza, correttivo della legge 6 novembre 2012, n. 190 e del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, ai sen

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1. AMMINISTRAZIONI ED ENTI DESTINATARI DELLE LINEE GUIDA

N2

L'art. 14 del decreto legislativo 33/2013, come modificato dall'art. 13 del decreto legislativo 97/2016, disciplina gli obblighi di trasparenza riguardanti i titolari di incarichi politici, di amministrazione, di direzione o di governo e i titolari di incarichi dirigenziali nelle amministrazioni pubbliche.

Le disposizioni dell'art. 14 rivestono un particolare rilievo, tenuto conto dell'in

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2. AMBITO SOGGETTIVO DI APPLICAZIONE

N2

Per quanto concerne l'ambito soggettivo, inteso come riferito ai soggetti tenuti a comunicare i dati in questione da pubblicare, a seguito delle modifiche introdotte dal decreto legislativo 97/2016, l'art. 14 riguarda ora i titolari di incarichi politici, i titolari di incarichi o cariche di amministrazione, di direzione o di governo comunque denominati, i titolari di incarichi dirigenziali e i titolari di posizioni organizzative (cfr. §§ 2.1, 2.2, 2.3, 2.4).

Per i titolari di incarich

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2.1. Titolari di incarichi politici

N1

La disposizione di cui al comma 1 dell'art. 14 è prettamente rivolta ai titolari di incarichi politici, anche non di carattere elettivo, di Stato, Regioni e Enti locali tenuti a pubblicare i dati previsti dalle lettera da a) ad f) del medesimo comma. Risultano ora destinatari degli obblighi tutti i soggetti che partecipano, sia in via elettiva che di nomina, a organi politici di livello statale, regionale e locale.

L'attuale formulazione della norma consente di superare definitivamente i dubbi prospettati con riferimento al testo previgente circa l'applicabilità delle disposizioni ai titolari di incarichi politici non di carattere elettivo, come ad esempio gli assessori, ora chiaramente ricompresi nell'ambito di applicazione dell'art. 14.

Sono sicuramente organi politici: nei ministeri il ministro, il vice ministro, il sottosegretario di Stato; nelle regioni il presidente, il consiglio, la giunta; nelle città metropolitane il sindaco metropolitano, il consiglio metropolitano, la conferenza metropolitana; nelle province il presidente della provincia, il consiglio provinciale, l'assemblea dei sindaci; nei comuni il sindaco, il consiglio, la giunta; nelle unioni di comuni e comunità montane il presidente, i

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2.2 Titolari di incarichi o cariche di amministrazione, di direzione o di governo

Il comma 1-bis dell'art. 14 dispone che gli obblighi di cui al comma 1, lettera da a) ad f) si applicano ai titolari di incarichi o cariche di amministrazione, di direzione o di governo comunque denominati. Il legislatore prevede, tuttavia, che tali obblighi non sussistono nei casi in cui detti incarichi o cariche siano attribuiti a titolo gratuito, ovvero senza la corresponsione di alcuna forma di remunerazione, indennità o gettone di presenza. L'esclusione costituisce un importante elemento di novità introdotto dal decreto legislativo 97/2016 e, si ripete, si riferisce esclusivamente a questa categoria di titolari di incarichi e non anche alle altre disciplinate dall'art. 14.


2.2.1 Individuazione dei titolari di incarichi o cariche di amministrazione, di direzione o di governo

A proposito dell'individuazione dei titolari di incarichi o cariche di amministrazione, di direzione o di governo comunque denominati, la norma si pone, come anticipato, in continuità con l'interpretazione già fornita da ANAC nella delibera n. 144/2014. Richiamando l'art. 4 del decreto legislativo 165/2001 (rubricato «Indirizzo politico-amministrativo. Funzioni e responsabilità») l'Autorità, infatti, aveva ritenuto applicabili gli obblighi di trasparenza disposti dall'art. 14

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2.3 Titolari di incarichi dirigenziali

Il comma 1-bis dell'art. 14 estende gli obblighi di trasparenza di cui al comma 1, lettera da a) ad f) anche ai titolari di incarichi dirigenziali, a qualsiasi titolo conferiti, ivi inclusi quelli conferiti discrezionalmente dall'organo di indirizzo politico senza procedure pubbliche di selezione.

L'obbligo è da intendersi riferito ai dirigenti con incarichi amministrativi di vertice, ai dirigenti interni e a quelli «esterni» all'amministrazione, compresi i titolari di incarichi di funzione dirigenziale nell'ambito degli uffici di diretta collaborazione pur non muniti della qualifica di dirigente pubblico o comunque non dipendenti di pubbliche amministrazioni.

La disposizione è riferita anche ai dirigenti ai quali non sia affidata la titolarità di uffici dirigenziali ma che svolgono funzioni ispettive, di consulenza, studio e ricerca o altri incarichi specifici previsti dall'ordinamento N4.

Come già sopra evidenziato (cfr. § 2), l'Autorità ha espresso forti perplessità sulla disposizione in esame, specie per quel che concerne l'ostensione dei dati reddituali e patrimoniali, tenuto conto che ai dirigenti comunque si applica la norma che stabilisce la pubblicazione degli emolumenti percepiti a carico della finanza pubblica (art. 14, comma 1-ter).

L'Autorità, in ogni caso, ritiene che, con riguardo ai dirigenti, la pubblicazione dei dati e delle informazioni previste dall'art. 14 debba avvenire con opportuni adeguamenti. L'atto di nomina o di proclamazione è sostituito, ad esempio, dal provvedimento di incarico. I dirigenti, inoltre, non sono tenuti, ovviamente, a rendere le dichiarazioni concernenti le spese relative alla campagna elettorale. Per quanto concerne i compensi di qualsiasi natura legati all'assunzione dell'incarico, è opportuno che ne sia data pubblicazione con specifica evidenza delle eventuali componenti variabili e di quelle legate alla valutazione di risultato.

Per i dirigenti in servizio presso un'amministrazione pubblica diversa da quella di appartenenza, ad esempio in posizione di comando, distacco o fuori ruolo, i dati previsti dall'art. 14 sono pubblicati dall'amministrazione in cui il dirigente presta servizio.


Casi particolari

Dirigenti nei comuni con popolazione inferiore ai 15.000 abitanti

N5

Nei comuni con popolazion

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2.4 Titolari di posizioni organizzative

N6

Il comma 1-quinquies dell'art. 14 estende l'obbligo di pubblicazione dei dati, delle informazioni e delle dichiarazioni di cui al comma 1, lettera da a) ad f) anche ai titolari di posizioni organizzative.

In particolare sono sottoposti a tale obbligo i soggetti cui sono affidate deleghe ai sensi dell'

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3. OBBLIGO DI COMUNICAZIONE PER I DIRIGENTI

All'art. 14, comma 1-ter, è stata introdotta un'ulteriore rilevante misura di trasparenza riguardante tutti i dirigenti. Questi ultimi, come espressamente previsto dalla norma, sono tenuti a comunicare all'amministrazione presso cui prestano servizio l'importo complessivo degli emolumenti percepiti a carico della finanza pubblica. A tale obbligo corrisponde quello dell'amministrazione di pubblicare sul proprio sito istituzionale detto dato.

La finalità della disposizione, laddove rinvia esplicitamente all'art. 13, comma 1, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, sembra quella di consentire e agevolare il controllo del rispetto della normativa vigente concernente il limite massimo delle retribuzioni fissato per i dipendenti pubblici, mediante la tempestiva disponibilità e conoscibilità d

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4. OBBLIGHI DI TRASPARENZA DEI SOGGETTI CESSATI DALL'INCARICO

Ai sensi dell'art. 4 della legge 441/1982, espressamente richiamato dall'art. 14, comma 1, lettera f), entro tre mesi successivi alla cessazione dell'incarico, tutti i soggetti destinatari dell'art. 14 sono tenuti a depositare una dichiarazione concernente le variazioni della situazione patrimoniale intervenute dopo l'ultima attestazione, secondo lo schema allegato alle presenti Linee guida (Allegato n. 2). La Parte I di detta dichiarazione è pubblicata tempestivamente sul sito dell'amministrazione. Sono invece rimosse dal sito, ai sensi dell'art. 14, comma 2, la p

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5. SANZIONI PER LE VIOLAZIONI DEGLI OBBLIGHI DI TRASPARENZA PREVISTI DALL'ART. 14

Il decreto legislativo 33/2013 prevede uno specifico regime sanzionatorio per la violazione degli obblighi di trasparenza di cui all'art. 14. Si tratta di sanzioni che possono essere irrogate nei confronti dei soggetti che non comunicano alcuni dati (art. 47, comma 1) e anche nei confronti dei responsabili della pubblicazione qualora venga omessa la pubblicazione dei dati di cui al comma 1-ter dell'art. 14 (art. 47, comma 1-bis).

In particolare, l'art. 47, comma 1, nel rinviare all'art. 14, dispone una sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 10.000 euro e prevede che il relativo provvedimento venga pubblicato sul sito internet dell'amministrazione o organismo interessato. Tale sanzione è irrogata nei confronti dei soggetti tenuti a osservare le misure di trasparenza dell'art. 14, anche alla luce delle indicazioni fornite nelle presenti Linee guida, qualora responsabili della mancata o incompleta comunicazione dei dati e delle informazioni. Si tratta dei titolari di incarichi politici, anche se non di carattere elettiv

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6. DECORRENZA E ATTUAZIONE DEGLI OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE

In via generale, si rammenta che le amministrazioni, con riguardo ai titolari di incarichi tenuti ad osservare le misure di trasparenza dell'art. 14, pubblicano i dati indicati al comma 1, entro tre mesi dalla elezione, dalla nomina o dal conferimento dell'incarico (art. 14, comma 2), ivi incluse le dichiarazioni reddituali disponibili entro il suddetto termine, e, annualmente, entro un mese dalla scadenza del termine utile per la presentazione della stessa dichiarazione (art. 14, comma 2 e art. 3, legge 441/1982).

Con riguardo alla disposizione transitoria contenuta nel comma 1 dell'art. 42 del decreto legislativo 97/2016, secondo cui gli adeguamenti alla nuova disciplina avvengono entro sei mesi dalla data di entrata in vigore, ovvero il 23 dicembre 2016, l'Autorità ritiene opportuno fornire le seguenti precisazioni con riferimento all'applicazione dell'art. 14.

Come visto sopra, la norma ha ora un ambito soggettivo di applicazione molto più vasto di prima. Per alcune categorie di soggetti gli obblighi di pubblicazione sono rimasti immutati. Si considerino i titolari di incarichi politici, di amministrazione, di direzione o di governo, già ricompresi nell'ambito

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7. DISPOSIZIONI FINALI

Le presenti Linee guida sostituiscono integralmente la delibera numero 144 del 7 ottobre 2014 «Obblighi di pubblicaz

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ALLEGATO 1 - ELENCAZIONE ESEMPLIFICATIVA DEI TITOLARI DI INCARICHI POLITICI, DI AMMINISTRAZIONE, DI DIREZIONE O DI GOVERNO E I TITOLARI DI INCARICHI DIRIGENZIALI

Parte di provvedimento in formato grafico

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ALLEGATO 2 - MODELLO PER LA COMUNICAZIONE E PUBBLICAZIONE DEI DATI DELLA VARIAZIONE PATRIMONIALE DEI TITOLARI DI INCARICHI POLITICI, DI AMMINISTRAZIONE, DI DIREZIONE O DI GOVERNO E DEI TITOLARI DI INCARICHI DIRIGENZIALI CESSATI DALLA CARICA O DALL’INCARICO

Parte di provvedimento in formato grafico

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ALLEGATO 3 - MODELLO DI DICHIARAZIONE DELLA SITUAZIONE PATRIMONIALE DEI TITOLARI DI INCARICHI POLITICI, DI AMMINISTRAZIONE, DI DIREZIONE O DI GOVERNO E DEI TITOLARI DI INCARICHI DIRIGENZIALI

Parte di provvedimento in formato grafico

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ALLEGATO 4 - MODELLO DI ATTESTAZIONE DI VARIAZIONE PATRIMONIALE DEI TITOLARI DI INCARICHI POLITICI, DI AMMINISTRAZIONE, DI DIREZIONE O DI GOVERNO E DEI TITOLARI DI INCARICHI DIRIGENZIALE

Parte di provvedimento in formato grafico

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