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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
D. Leg.vo 25/05/2016, n. 97
D. Leg.vo 25/05/2016, n. 97
D. Leg.vo 25/05/2016, n. 97
D. Leg.vo 25/05/2016, n. 97
Testo coordinato con le modifiche intrdotte da:
- Com. ANAC 21/12/2016
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[Premessa]IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione; Visto l'articolo 7 della legge 7 agosto 2015, n. 124, recante: “Deleghe al Governo in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche”; Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di dir |
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Capo I - Modifiche al decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 |
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Art. 2. - Modifiche all'articolo 1 del decreto legislativo n. 33 del 20131. All'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo n. 33 del 2013, le parole “ |
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Art. 3. - Modifiche all'articolo 2 del decreto legislativo n. 33 del 2013 e inserimento dell'articolo 2-bis1. Il comma 1 dell'articolo 2 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, è sostituito dal seguente: “1. Le disposizioni del presente decreto disciplinano la libertà di accesso di chiunque ai dati e ai documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni e dagli altri soggetti di cui all'articolo 2-bis, garantita, nel rispetto dei limiti relativi alla tutela di interessi pubblici e privati giuridicamente rilevanti, tramite l'accesso civico e tramite la pubblicazione di documenti, informazioni e dati concernenti l'organizzazione e l'attività delle pubbliche amministrazioni e le modalità per la loro realizzazione.”. |
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Art. 4. - Modifiche all'articolo 3 del decreto legislativo n. 33 del 20131. All'articolo 3 del decreto legislativo n. 33 del 2013 sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 1, dopo le parole “i dati oggetto” sono inserite le seguenti: “d |
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Art. 5. - Inserimento dell'articolo 4-bis e del capo I-bis1. Dopo l'articolo 4 del decreto legislativo n. 33 del 2013 è inserito il seguente: “Art. 4-bis (Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche). - 1. L'Agenzia per l'Italia digitale, d'intesa con il Ministero dell'economia e delle finanze, al fine di promuovere l'accesso e migliorare la comprensione dei dati relativi all'utilizzo delle r |
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Art. 6. - Modifiche all'articolo 5 del decreto legislativo n. 33 del 2013 e inserimento degli articoli 5-bis e 5-ter e del capo I-ter1. L'articolo 5 del decreto legislativo n. 33 del 2013 è sostituito dal seguente: “Art. 5 (Accesso civico a dati e documenti). - 1. L'obbligo previsto dalla normativa vigente in capo alle pubbliche amministrazioni di pubblicare documenti, informazioni o dati comporta il diritto di chiunque di richiedere i medesimi, nei casi in cui sia stata omessa la loro pubblicazione. 2. Allo scopo di favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche e di promuovere la partecipazione al dibattito pubblico, chiunque ha diritto di accedere ai dati e ai documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni, ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubblicazione ai sensi del presente decreto, nel rispetto dei limiti relativi alla tutela di interessi giuridicamente rilevanti secondo quanto previsto dall'articolo 5-bis. 3. L'esercizio del diritto di cui ai commi 1 e 2 non è sottoposto ad alcuna limitazione quanto alla legittimazione soggettiva del richiedente. L'istanza di accesso civico identifica i dati, le informazioni o i documenti richiesti e non richiede motivazione. L'istanza può essere trasmessa per via telematica secondo le modalità previste dal decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni, ed è presentata alternativamente ad uno dei seguenti uffici: a) all'ufficio che detiene i dati, le informazioni o i documenti; b) all'Ufficio relazioni con il pubblico; c) ad altro ufficio indicato dall'amministrazione nella sezione “Amministrazione trasparente” del sito istituzionale; d) al responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza, ove l'istanza abbia a oggetto dati, informazioni o documenti oggetto di pubblicazione obbligatoria ai sensi del presente decreto. 4. Il rilascio di dati o documenti in formato elettronico o cartaceo è gratuito, salvo il rimborso del costo effettivamente sostenuto e documentato dall'amministrazione per la riproduzione su supporti materiali. 5. Fatti salvi i casi di pubblicazione obbligatoria, l'amministrazione cui è indirizzata la richiesta di accesso, se individua soggetti controinteressati, ai sensi dell'articolo 5-bis, comma 2, è tenuta a dare comunicazione agli stessi, mediante invio di copia con raccomandata con avviso di ricevimento, o per via telematica per coloro che abbiano consentito tale forma di comunicazione. Entro dieci giorni dalla ricezione della comunicazione, i controinteressati possono presentare una motivata opposizione, anche per via telematica, alla richiesta di accesso. A decorrere dalla comunicazione ai controinteressati, il termine di cui al comma 6 è sospeso fino all'eventuale opposizione dei controinteressati. Decorso tale termine, la pubblica amministrazione provvede sulla richiesta, accertata la ricezione della comunicazione. 6. Il procedimento di accesso civico deve concludersi con provvedimento espresso e motivato nel termine di trenta giorni dalla presentazione dell'istanza con la comunicazione al richiedente e agli eventuali controinteressati. In caso di |
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Art. 7. - Inserimento dell'articolo 7-bis1. Dopo l'articolo 7 è inserito il seguente: “Art. 7-bis (Riutilizzo dei dati pubblicati). - 1. Gli obblighi di pubblicazione dei dati personali diversi dai dati sensibili e dai dati giudiziari, di cui all'articolo 4, comma 1, lettere d) ed e), del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, comportano la possibilità di una diffusione dei dati medesimi attraverso siti istituzionali, nonché il loro trattamento secondo modalità che ne consentono la indicizzazione e la rintracciabilità tramite i motori di ricerca web ed il loro riutilizzo ai sensi dell'articolo 7 nel rispetto dei principi sul trattamento dei dati personali. 2. La pubblicazione |
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Art. 8. - Modifiche all'articolo 8 del decreto legislativo n. 33 del 20131. All'articolo 8 del decreto legislativo n. 33 del 2013 sono apportate le seguenti modificazioni: |
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Art. 9. - Modifiche all'articolo 9 del decreto legislativo n. 33 del 2013 e inserimento dell'articolo 9-bis1. All'articolo 9 del decreto legislativo n. 33 del 2013 sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 1, dopo il primo periodo è inserito il seguente: “Al fine di evitare eventuali duplicazioni, la suddetta pubblicazione può essere sostituita da un collegamento ipertestuale alla sezione del sito in cui sono presenti i relativi dati, informazioni o documenti, assicurando la qualità delle informazioni di c |
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Art. 10. - Modifiche all'articolo 10 del decreto legislativo n. 33 del 20131. All'articolo 10 del decreto legislativo n. 33 del 2013 sono apportate le seguenti modificazioni: a) la rubrica è sostituita dalla seguente: “Coordinamento con il Piano t |
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Art. 11. - Modifiche all'articolo 12 del decreto legislativo n. 33 del 20131. All'articolo 12 del decreto legislativo n. 33 del 2013 sono apportate le seguenti modificazioni: |
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Art. 12. - Modifiche all'articolo 13 del decreto legislativo n. 33 del 20131. All'articolo 13, comma 1, lettera b), del decreto legislativo n. 33 del 2013, le p |
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Art. 13. - Modifiche all'articolo 14 del decreto legislativo n. 33 del 20131. All'articolo 14 del decreto legislativo n. 33 del 2013 sono apportate le seguenti modificazioni: a) la rubrica dell'articolo 14 è sostituita dalla seguente: “Obblighi di pubblicazione concernenti i titolari di incarichi politici, di amministrazione, di direzione o di governo e i titolari di incarichi dirigenziali”; b) al comma 1, le parole “di carattere elettivo o comunque esercizio di poteri di indirizzo politico” sono sostituite dalle seguenti: “anche se non di carattere elettivo” |
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Art. 14. - Modifiche all'articolo 15 del decreto legislativo n. 33 del 2013 e inserimento degli articoli 15-bis e 15-ter1. All'articolo 15 del decreto legislativo n. 33 del 2013 sono apportate le seguenti modificazioni: a) la rubrica dell'articolo è sostituita dalla seguente: “Obblighi di pubblicazione concernenti i titolari di incarichi di collaborazione o consulenza”; b) al comma 1: 1) all'alinea, le parole “Fermi restando gli obblighi” sono sostituite dalle seguenti: “Fermo restando quanto previsto dall'articolo 9-bis e fermi restando gli obblighi” e le parole “amministrativi di vertice e di incarichi dirigenziali, a qualsiasi titolo conferiti, nonché” sono soppresse; 2) alla lettera d), le parole: “di lavoro,” sono s |
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Art. 15. - Modifiche all'articolo 16 del decreto legislativo n. 33 del 20131. All'articolo 16 del decreto legislativo n. 33 del 2013 sono apportate le seguenti modificazioni: |
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Art. 16. - Modifiche all'articolo 17 del decreto legislativo n. 33 del 20131. All'articolo 17 del decreto legislativo n. 33 del 2013 sono apportate le seguenti modificazioni: |
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Art. 17. - Modifiche all'articolo 18 del decreto legislativo n. 33 del 20131. Al comma 1, le parole “Le pubbliche amministrazioni” sono sostituite d |
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Art. 18. - Modifiche all'articolo 19 del decreto legislativo n. 33 del 20131. All'articolo 19 del decreto legislativo n. 33 del 2013 sono apportate le seguenti modificazioni: |
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Art. 19. - Modifiche all'articolo 20 del decreto legislativo n. 33 del 20131. All'articolo 20 del decreto legislativo n. 33 del 2013 sono apportate le seguenti modificazioni: |
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Art. 20. - Modifiche all'articolo 21 del decreto legislativo n. 33 del 20131. All'articolo 21 del decreto legislativo n. 33 del 2013 sono apportate le seguenti |
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Art. 21. - Modifiche all'articolo 22 del decreto legislativo n. 33 del 20131. All'articolo 22 del decreto legislativo n. 33 del 2013 sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 1, 1) all'alinea, le parole “Ciascuna amministrazione” sono sostituite dalle seguenti: “Fermo restando quanto previsto dall'articolo 9-bis, ciascuna amministrazione”; |
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Art. 22. - Modifiche all'articolo 23 del decreto legislativo n. 33 del 20131. All'articolo 23 del decreto legislativo n. 33 del 2013 sono apportate le seguenti modificazioni: |
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Art. 23. - Modifiche all'articolo 26 del decreto legislativo n. 33 del 20131. Al comma 3 dell'articolo 26 del decreto legislativo n. 33 del 2013 le parole &ldqu |
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Art. 24. - Modifiche all'articolo 28 del decreto legislativo n. 33 del 20131. Al comma 1 dell'articolo 28 del decreto legislativo n. 33 del 2013, le parole &ldq |
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Art. 25. - Modifiche all'articolo 29 del decreto legislativo n. 33 del 20131. Al comma 1 dell'articolo 29 del decreto legislativo n. 33 del 2013, le parole &ldq |
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Art. 26. - Modifiche all'articolo 30 del decreto legislativo n. 33 del 20131. Al comma 1 dell'articolo 30 del decreto legislativo n. 33 del 2013, le parole &ldq |
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Art. 27. - Modifiche all'articolo 31 del decreto legislativo n. 33 del 20131. Il comma 1 dell'articolo 31 del decreto legislativo n. 33 del 2013 è sostit |
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Art. 28. - Modifiche all'articolo 32 del decreto legislativo n. 33 del 20131. All'articolo 32 del decreto legislativo n. 33 del 2013 sono apportate le seguenti modificazioni: |
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Art. 29. - Modifiche all'articolo 33 del decreto legislativo n. 33 del 20131. Al comma 1 dell'articolo 33 del decreto legislativo n. 33 del 2013, le parole &ldq |
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Art. 30. - Modifiche all'articolo 35 del decreto legislativo n. 33 del 20131. All'articolo 35 del decreto legislativo n. 33 del 2013 sono apportate le seguenti modifi |
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Art. 31. - Modifiche all'articolo 37 del decreto legislativo n. 33 del 20131. L'articolo 37 del decreto legislativo n. 33 del 2013 è sostituito dal seguente: “Art. 37 (Obblighi di pubblicazione concernenti i contratti pubblici di lavori, servizi e forniture). |
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Art. 32. - Modifiche all'articolo 38 del decreto legislativo n. 33 del 20131. All'articolo 38 del decreto legislativo n. 33 del 2013 sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 1, le parole “Le pubbliche a |
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Art. 33. - Modifiche all'articolo 41 del decreto legislativo n. 33 del 20131. All'articolo 41 del decreto legislativo n. 33 del 2013 sono apportate le seguenti modificazioni: |
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Art. 34. - Modifiche all'articolo 43 del decreto legislativo n. 33 del 20131. All'articolo 43 del decreto legislativo n. 33 del 2013 sono apportate le seguenti modificazioni: |
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Art. 35. - Modifiche all'articolo 44 del decreto legislativo n. 33 del 20131. Al comma 1 dell'articolo 44 del decreto legislativo n. 33 del 2013 le parole &ldqu |
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Art. 36. - Modifiche all'articolo 45 del decreto legislativo n. 33 del 20131. All'articolo 45 del decreto legislativo n. 33 del 2013, sono apportate le seguenti modificazioni: a) le parole “la CIVIT, anche in qualità di Autorit&agra |
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Art. 37. - Modifiche all'articolo 46 del decreto legislativo n. 33 del 20131. All'articolo 46 del decreto legislativo n. 33 del 2013 sono apportate le seguenti modificazioni: |
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Art. 38. - Modifiche all'articolo 47 del decreto legislativo n. 33 del 20131. All'articolo 47 del decreto legislativo n. 33 del 2013 sono apportate le seguenti modificazioni: a) la ru |
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Art. 39. - Modifiche all'articolo 48 del decreto legislativo n. 33 del 20131. All'articolo 48 del decreto legislativo n. 33 del 2013 sono apportate le seguenti modificazioni: |
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Art. 40. - Modifiche all'articolo 52 del decreto legislativo n. 33 del 20131. All'articolo 52 del decreto legislativo n. 33 del 2013, dopo il comma 4 è i |
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Capo II - Modifiche alla legge 6 novembre 2012, n. 190 |
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Art. 41. - Modifiche all'articolo 1 della legge n. 190 del 20121. All'articolo 1 della legge n. 190 del 2012 R sono apportate le seguenti modificazioni: a) la lettera b) del comma 2 è sostituita dalla seguente: “b) adotta il Piano nazionale anticorruzione ai sensi del comma 2-bis;”; b) dopo il comma 2 è inserito il seguente: “2-bis. Il Piano nazionale anticorruzione è adottato sentiti il Comitato interministeriale di cui al comma 4 e la Conferenza unificata di cui all'articolo 8, comma 1, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. Il Piano ha durata triennale ed è aggiornato annualmente. Esso costituisce atto di indirizzo per le pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ai fini dell'adozione dei propri piani triennali di prevenzione della corruzione, e per gli altri soggetti di cui all'articolo 2-bis, comma 2, del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, ai fini dell'adozione di misure di prevenzione della corruzione integrative di quelle adottate ai sensi del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, anche per assicurare l'attuazione dei compiti di cui al comma 4, lettera a). Esso, inoltre, anche in relazione alla dimensione e ai diversi settori di attività degli enti, individua i principali rischi di corruzione e i relativi rimedi e contiene l'indicazione di obiettivi, tempi e modalità di adozione e attuazione delle misure di contrasto alla corruzione.”; c) il comma |
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Capo III - Disposizioni finali e transitorie |
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Art. 42. - Disposizioni transitorie1. I soggetti di cui all'articolo 2-bis del decreto legislativo n. 33 del 2013 si adeguano alle modifiche allo stesso decreto legislativo, introdotte dal presente decreto, e assicurano l'effettivo esercizio del diritto di cui all'articolo 5, comma 2, del decreto legislativo n. 33 del 2013, come modificato dall'articolo 6 del presente decreto, entro sei mesi dalla data di “entra |
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Art. 44. Clausola di invarianza finanziaria1. Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri pe |
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Allegato B (articolo 9-bis)
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