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Delib. ANAC 14/06/2017, n. 641

Modificazione ed integrazione della delibera dell’ 8 marzo 2017, n. 241, “Linee guida recanti indicazioni sull’attuazione dell’art. 14 del decreto legislativo n. 33/2013, recante: «Obblighi di pubblicazione concernenti i titolari di incarichi politici, di amministrazione, di direzione o di governo e i titolari di incarichi dirigenziali» come modificato dall’art. 13 del decreto legislativo n. 97/2016.”, relativamente all’«Assemblea dei Sindaci» e al «Consiglio provinciale». (Delibera n. 641).
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Testo del provvedimento


IL CONSIGLIO DELL'AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE


Vista la legge 7 aprile 2014, n. 56 «Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni» e in particolare la previsione contenuta all'art. 1, comma 69 che dispone che «Il consiglio provinciale è eletto dai sindaci e dai consiglieri comunali dei comuni della provincia»;

Considerato che l'art. 1, comma 56 della citata legge prevede che «L'assemblea dei sindaci è costituita dai sindaci dei comuni appartenenti alla provincia»;

Tenuto conto che, come chiarito nella determinazione ANAC 241/2017, nei comuni con popolazione inferiore ai 15.000 abitanti, i titolari di incarichi politici, nonché i loro coniugi non separati e parenti entro il secondo grado non sono tenuti alla pubblicazione dei dati di cui all'art. 14, comma 1, lettera f) (dichiarazioni reddituali e patrimoniali), fermo restando l'obbligo per detti soggetti di pubblicare i dati e le informazioni di cui alle lettera da a) ad e) del medesimo art. 14, comma 1;


delibera


Di apportare alla determinazione ANAC n. 241/2017 «Linee guida recanti indicazioni sull'attuazione dell'art. 14 del decreto legislativo 33/2013 «Obblighi di pubblicazione concernenti i titolari di incarichi politici, di amministrazione, di direzione o di governo e i titolari di incarichi dirigenziali» come modificato dall'

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Dalla redazione