IL CONSIGLIO DELL'AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE
Vista la legge 7 aprile 2014, n. 56 «Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni» e in particolare la previsione contenuta all'art. 1, comma 69 che dispone che «Il consiglio provinciale è eletto dai sindaci e dai consiglieri comunali dei comuni della provincia»;
Considerato che l'art. 1, comma 56 della citata legge prevede che «L'assemblea dei sindaci è costituita dai sindaci dei comuni appartenenti alla provincia»;
Tenuto conto che, come chiarito nella determinazione ANAC 241/2017, nei comuni con popolazione inferiore ai 15.000 abitanti, i titolari di incarichi politici, nonché i loro coniugi non separati e parenti entro il secondo grado non sono tenuti alla pubblicazione dei dati di cui all'art. 14, comma 1, lettera f) (dichiarazioni reddituali e patrimoniali), fermo restando l'obbligo per detti soggetti di pubblicare i dati e le informazioni di cui alle lettera da a) ad e) del medesimo art. 14, comma 1;
Di apportare alla determinazione ANAC n. 241/2017 «Linee guida recanti indicazioni sull'attuazione dell'art. 14 del decreto legislativo 33/2013 «Obblighi di pubblicazione concernenti i titolari di incarichi politici, di amministrazione, di direzione o di governo e i titolari di incarichi dirigenziali» come modificato dall'