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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
Deliberaz. G.R. Sardegna 28/03/2012, n. 13/5
Deliberaz. G.R. Sardegna 28/03/2012, n. 13/5
Deliberaz. G.R. Sardegna 28/03/2012, n. 13/5
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[Premessa]L’Assessore degli Enti Locali, Finanze e Urbanistica riferisce che la legge regionale 21 novembre 2011, n. 21 R (Modifiche e integrazioni alla legge regionale n. 4 del 2009, alla legge regionale n. 19 del 2011, alla legge regionale n. 28 del 1998 e alla legge regionale n. 22 del 1984, ed altre norme di carattere urbanistico) ha portato, al capo IV - intitolato “Norme per la semplificazione delle procedure amministrative in materia edilizia e paesaggistica” - alcune importanti modificazioni alla legge regionale 12 agosto 1998, n. 28 (Norme per l’esercizio delle competenze in materia di tutela paesistica trasferite alla Regione Autonoma della Sardegna con l’art. 6 del D.P.R. 22 maggio 1975, n. 480, e delegate con l’art. 57 del D.P.R. 19 giugno 1979, n. 348), rese necessarie principalmente per adeguarla al mutato quadro normativo di riferimento. |
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Allegato - Direttiva ai sensi dell’art. 4, comma 1, della L.R. n .28/1998 contenente le modalità applicative della legge regionale 21 novembre 2011, n. 21, recante modifiche ed integrazioni alla legge regionale 12 agosto 1998, n. 28, “Norme per l’esercizio delle competenze in materia di tutela paesistica trasferite alla Regione Autonoma della Sardegna con l’art. 6 del D.P.R. 22 maggio 1975, n. 480, e delegate con l’art. 57 del D.P.R. 19 giugno 1979, n. 348” |
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1. PREMESSALa L.R. n. 21/2011, pubblicata sul BURAS del 29 novembre 2011, n. 35, al Capo IV, “Norme per la semplificazione delle procedure amministrative in materia edilizia e paesaggistica”, artt. 16-19, introduce importanti modifiche ed integrazioni alla L.R. n. 28/1998 |
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2. COMPETENZA DEL COMUNE |
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2.1. Criteri di determinazione e modalità di esercizio della competenza comunale in materia di paesaggioL’art. 17 della L.R. n. 21/2011 ha modificato l’art. 3 della L.R. n. 28/1998 aggiornando in primo luogo i riferimenti normativi di cui al comma 1. La norma riformulata prevede, infatti, che l’organo comunale competente per territorio, nel rilasciare le autorizzazioni paesaggistiche relative alle tipologie di opere el |
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2.2. Esercizio della competenza al rilascio dell’autorizzazione paesaggistica in aree soggette a pianificazione attuativaLa prima modifica relativa al contenuto della sub delega è operata dall’art. 17, comma 1, lett. b), della L.R. n. 21/2011, che sostituisce integralmente la lett. c) del comma 1 dell’art. 3 della L.R. n. 28/1998. La lett. c), a seguito della recante modifica normativa, prevede che siano rilasciate dall’organo comunale competente per territorio le autorizzazioni paesaggistiche relative a tutti gli interventi previsti negli strumenti urbanistici attuativi di cui all’art. 21 della legge regionale n. 45 del 1989. Presupposto che determina la competenza in capo al Comune è sempre l’approvazione da parte del Servizio di tutela paesaggistica |
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2.3. Esercizio delle competenze comunali per la realizzazione degli interventi di lieve entitàLa seconda modifica relativa al contenuto della subdelega è costituita dal comma h bis), introdotto nell’art. 3, comma 1, della L.R. n. 28/1998 dalla lett. c) del comma 1 dell’art. 17 della L.R. n. 21/2011. Il nuovo comma dispone che gli interventi di lieve entità soggetti al procedimento semplificato di autorizzazione paesaggistica di cui al D.P.R. n. 139 del 2010 siano di competenza comunale. Attraverso l’inserimento di questa lettera, l’originario impianto della subdelega contenuto nella L.R. n. 28/1998 risulta notevolmente ampliato, dovendo ascrivere alla competenza comunale anche le tipologie di intervento previste nell’allegato 1 del D.P.R. citato che, per completezza, si allega alla presente. Relativamente all’elencazione degli interventi contenuta nell’allegato al D.P.R. n. 139/2010, appare necessario precisare che l’elenco degli interventi è tassativo, mentre l’indivi |
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2.4. Attribuzione ai Comuni della competenza in materia di accertamento di compatibilità paesaggisticaL’art. 17, comma 1, lettera e), della L.R. n. 21/2011 introduce nel testo dell’art. 3 del |
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2.5. Disciplina del procedimento di accertamento di compatibilità paesaggisticaL’organo comunale competente a ricevere e istruire le domande di accertamento di compatibilità paesaggistica è lo stesso deputato al rilascio delle autorizzazioni paesaggistiche. |
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2.6. Tipologie di opere ammesse all’accertamento di compatibilità paesaggistica comunaleI provvedimenti di accertamento di compatibilità paesaggistica di competenza comunale hanno per oggetto le medesime categorie di opere e i lavori per i quali il Comune ha la subdelega per il rilascio d |
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2.7. Attività sanzionatoria comunale in materia paesaggisticaLa novella legislativa attribuisce ai Comuni, limitatamente alle tipologie di opere di cui al comma 1 del medesimo articolo 3, anche la competenza ad adottare i provvedimenti di irrogazione delle sanzioni, pecuniarie o demolitorie, conseguenti all’accertamento di compatibilità paesaggistica. I criteri da utilizzare per la valuta |
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2.8. Attività di vigilanza. Accertamenti, contestazioni d’abuso e relative sanzioni di competenza comunaleLa delega da parte della Regione del potere di accertare la compatibilità paesaggistica, in aggiunta al potere di rilasciare le autorizzazioni ex art. 146, determina - limitatamente alle tipologie di interventi di cui al primo co |
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3. PROCEDURA DEI PROVVEDIMENTI COMUNALIL’art. 17 comma 1 lettera d) della L.R. n. 21/2011 nel modificare il comma 2 dell’art. 3 della L.R. n. 28/1998 con la soppressione delle parole “con la stessa procedura”, diversifica espressamente il procedimento di parere paesaggistico in materia di condono rispetto ai procedime |
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4. SEMPLIFICAZIONE DELLE PROCEDUREL’art. 18 della L.R. n. 21/2011 introduce nel testo della L.R. n. 28/1998 l’art. 5 bis che, in materia di procedimento di autorizzazione paesaggistica p |
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4.1. Semplificazione documentaleL’art. 2 del D.P.R. citato prevede che debba essere allegata all’istanza di autorizzazione una relazione paesaggistica semplificata redatta secondo il modello di “scheda per la presentazione della richiesta di autorizzazione paesaggistica pe |
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4.2. Termini di conclusione del procedimentoI termini di conclusione del procedimento, ai sensi dell’art. 3 del D.P.R. citato, sono di 60 giorni dal ricevimento dell’istanza (salve le ipotesi |
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4.3. Procedimento semplificato di autorizzazione paesaggisticaL’art. 4 del D.P.R. n. 139/2010 delinea un procedimento molto articolato che si snoda in una pluralità di fasi a cui viene fatta corrispondere una pluralità di ipotesi di chiusura del procedimento. L’istruttoria del Comune è segnata da una serie di verifiche preliminari: in primo luogo deve essere accertata la tipologia dell’intervento da realizzare e la completezza della documentazione presentata, a cui fa seguito l’eventuale invito a produrre le integrazioni necessarie. L’inutile decorso del termine per la produzione delle integrazioni richieste comporta l’obbligo per l’Amministrazione procedente di concludere comunque il procedimento (art. 4, comma 1). Superata questa fase preliminare, il procedimento conosce un’altra tappa pre |
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5. PROVVEDIMENTI DI COMPETENZA DELL’ASSESSORE |
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5.1. Attestazione comunale sulla conformità dell’intervento agli strumenti urbanisticiL’art. 19 della L.R. n. 21/2011 modifica l’art. 9 della L.R. n. 28/1998 relativo alle competenze regionali in materia paesaggistica. Vengono soppressi i commi 2, 3 e 4 del predetto articolo in quanto contenenti una disciplina divenuta obsoleta a seguito dell’entrata in vigore del D.Lgs. n. 42/2004. Al comma 1 del medesimo articolo 9 viene inserita la disposizione secondo cui le istanze di competenza regionale devono essere trasmesse dal Comune al competente Servizio per |
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ELENCO DEGLI INTERVENTI DELEGATI ALLE AMMINISTRAZIONI COMUNALI O UNIONI DEI COMUNI |
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TABELLA UNICARelative ai seguenti procedimenti - autorizzazioni per gli interventi da eseguire in ambito sottoposto a vincolo paesaggistico ai sensi |
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