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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
L.R. Sardegna 21/09/2011, n. 19
L.R. Sardegna 21/09/2011, n. 19
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[Premessa] |
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Art. 1 - Finalità1. La Regione autonoma della Sardegna identifica come strumento strategico, nell’ambito dei pre |
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Art. 2 - Agevolazioni1. La Regione, in attuazione delle finalità di cui all’articolo 1, considera strategici |
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Art. 3 - Destinatari1. Sono ammessi alle agevolazioni previste dalla presente legge: |
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Art. 4 - Applicazione delle agevolazioni1. Le agevolazioni previste dalla presente legge si applicano: a) agli interventi per la realizzazione ex novo di campi da golf da almeno diciotto buche, omologati dalla Federazione italiana golf, disegnati da progettisti di dimostrata esperienza e qualificazione internazionale, che siano classificabili come campi di prima categoria dotati delle seguenti caratteristiche minime: |
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Art. 5 - Norme generali1. I progetti per gli interventi di cui all’articolo 4 e gli ampliamenti di quelli esistenti devono essere compatibili con la tutela e la salvaguardia dei valori paesaggistici ed ambientali e pertanto le scelte progettuali devono valorizzare le peculiarità naturalistiche e geomorfologiche dei luoghi in cui si inseriscono, per consentire alle nuove strutture la maggiore integrazione possibile con le caratteristiche paesaggistiche preesistenti. 2. I progetti dei nuovi campi da golf e l’ampliamento di quelli già esistenti assicurano: a) la compatibilità con la tutela dei luoghi e l’assenza di un diretto impatto negativo sui sistemi ambientali più delicati; b) la localizzazione degli impianti in ambiti territoriali tali da consentire “un colle |
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Art. 6 - Disposizioni speciali in materia di urbanistica1. In considerazione della valenza strategica degli interventi previsti dalla presente legge è disciplinata, in deroga all’articolo 5 della legge regionale 22 dicembre 1989, n. 45 R (Norme per l’uso e la tutela del territorio regionale), e successive modifiche ed integrazioni, la zona territoriale omogenea speciale denominata “campi da golf e strutture residenziali e ricettive alberghiere connesse” secondo le seguenti disposizioni: a) l’indice massimo di fabbricabilità territoriale è di 0,05 metri cubi per metro quadro, con il limite volumetrico massimo di 75.000 metri cubi; b) è obbligatoria la predisposizione di apposito piano urbanistico attuativo senza alcuna cessione di aree ai comuni; c) la volumetria a fini residenziali è utilizzata fino al limite massimo del 60 per cento del totale, e non son |
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Art. 7 - Obblighi e disciplina delle violazioni1. I destinatari delle agevolazioni di cui alla presente legge, i proprietari dei beni immobili indicati all’articolo 4 e coloro che vi subentrano si impegnano, con atto trascritto nella conservatoria dei registri immobiliari a favore della Regione autonoma della Sardegna, ad assicurare il funzionamento delle strutture golfistiche e dei connessi servizi generali: a) per venti anni dalla data di inizio ufficiale dell’attività golfistica; b) per almeno dieci mesi l’anno, concordando con la Regione i periodi |
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Art. 8 - Presentazione dei progetti1. I soggetti interessati alla realizzazione dei nuovi campi da golf e all’ampliamento di quelli già esistenti presentano all’Assessorato regionale del turismo, artigianato e commercio, richiesta di ammissione alle agevolazioni previste dalla presente legge entro otto mesi “dalla data di definitiva adozione degli adeguamenti al Piano paesaggistico regionale di cui ai commi 4 e 5 dell’articolo 5” N1, corredata dalla seguente documentazione: N5 “a) il proge |
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“Art. 9 - Adempimenti regionaliN6 1. L’Assessorato regionale del turismo, artigianato e commercio, ricevute le istanze e gli allegati di cui all’articolo 8, ne verifica la regolarità e completezza, dandone comunicazione entro quindici giorni ai soggetti interessati, ovvero segnalando eventuali irregolarità o documenti mancanti. Gli interessati, entro la scadenza del termine ultimo di cui all’articolo 8, comma 1, integrano a pena di inammissibilità della domanda, l’istanza o la documentazione come richiesto. 2. L’Assessorato regionale del turismo, artigianato e commercio convoca, entro quindici giorni dalla comunicazione di cui al comma 1, ovvero dalla ricezione delle integrazioni richieste, le conferenze dei servizi di cui all’articolo 14 bis della legge n. 241 del 1990, accorpando, ove possibile, più proposte di progetto. I progetti, in quanto d’interesse strategico della Regione, accedono alle procedure di cui al comma 2 dell’articolo 14 bis della legge n. 241 del 1990. 3. Alle conferenze di servizi partecipano il proponente il progetto, il direttore generale dell’Assessorato regionale del turismo, artigianato e commercio in qualità di responsabile unico, il comune interessato, e tutte le ammi |
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Art. 10 - Attuazione degli interventi1. I progetti ammessi alle agevolazioni di cui alla presente legge sono attuati previo espletamento della procedura prevista dall&rsquo |
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Art. 11 - Commissione regionale di valutazione1. Le domande di ammissione alle agevolazioni previste dalla presente legge sono valutate da una Commissione regionale di valutazione nominata, entro trenta giorni dall’entrata in vigore della presente legge, dalla Giunta regionale, composta da: a) il direttore generale de |
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Art. 12 - Divieto di cumulo dei benefici1. La fruizione delle agevolazioni di cui alla presente legge non è cumulabile con l’acc |
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Art. 13 - Entrata in vigore1. La presente legge entra in vigore il giorno dopo la sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione autonoma della Sardegna (BURAS). |
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