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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
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L. R. Valle D'Aosta 25/01/2000, n. 5
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- L.R. 11/12/2002, n. 25
- L.R. 04/09/2001, n. 18
- L.R. 08/01/2001, n. 1
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CAPO I - PROGRAMMAZIONE SANITARIA E SOCIO-SANITARIA |
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Art. 1 - (Principi fondamentali)1. La Regione, in armonia con lo Statuto speciale e le relative norme di attuazione, nonché in coerenza con l'autofinanziamento del servizio sanitario, applica i principi fondamentali di cui ai decreti legislativi 30 dicembre 1992, n. 502 (Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421), 7 dicembre 1993, n. 517 (Modificazioni al |
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Art. 2 - (Programmazione sanitaria regionale)1. La Regione assicura, mediante la programmazione sanitaria, lo sviluppo del servizio socio-sanitario regionale, al fine di garantire i livelli essenziali ed appropriati di assistenza definiti dal piano socio-sanitario regionale. 2. La programmazione sanitaria regionale si attua attraverso il piano socio-sanitario regionale ed i r |
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Art. 4 - (Relazione sullo stato di salute e di benessere sociale)1. L'Osservatorio regionale epidemiologico e per le politiche sociali predispone, ogni anno, una relazione sullo stato di salut |
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Art. 5 - (Osservatorio regionale epidemiologico e per le politiche sociali)1. Nell’ambito dell’Assessorato regionale competente in materia di sanità, salute e politiche sociali è istituito l’Osservatorio regionale epidemiologico e per le politiche sociali con il compito di: a) produrre dati descrittivi sulla salute e sui bisogni di assistenza della popolazione della regione, individuando indicatori utili ad identificare i problemi emergenti; b) produrre dati descrittivi su fasce di popolazione ai fini della rilevazione degli stili di vita e dello stato di salute; c) individuare, elaborare, sperimentare |
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Art. 6 - (Finanziamento dei livelli di assistenza e delle prestazioni)1. Al finanziamento dell'organizzazione e delle attività necessarie a garantire i livelli essenziali ed appropriati di assistenza e la produzione ed erogazione delle prestazioni in essi ricomprese provvede la Giunta regionale nel limite delle quote del fondo sanitario regionale da trasferire all'azienda USL, nonché dei fondi regionali da trasferire agli enti locali, così come determinati dalla legge finanziaria vigente in base alle previsioni della programmazione sanitaria e socio-assistenziale regionale, tenendo conto della quota da destinare alle attività finalizzate alla prevenzione. 2. Il finanziamento è calcolato per quota capitaria secondo gli indici di accesso all'assistenza determinati |
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Art. 7 - (Indirizzi e obiettivi)1. L’assegnazione del finanziamento all’azienda USL avviene, entro il 30 settembre dell’anno precedente a quello di riferimento, con la deliberazione della Giunta regionale che, in conformità alle risorse disponibili, approva gli indirizzi e gli obiettivi di salute e di funzionamento dei servizi. 1-bis. Con la medesima deliberazione di cui al comma 1, sono assegnati annu |
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Art. 8 - (Piano attuativo locale)1. Il piano socio-sanitario regionale ed i relativi strumenti di attuazione trovano applicazione attraverso il piano attuativo locale, fatti salvi i programmi di interesse generale ed i programmi finalizzati di competenza della Regione, individuati dalla programmazione sanitaria e socio-assistenziale regionale e direttamente gestiti dalla struttura regionale competente in materia di sanità, salute e politiche sociali. 2. Il piano attuativo locale è l'atto di programmazione con il quale l'azienda USL, in esecuzione di quanto previsto dagli indirizzi ed obiettivi definiti dalla programmazione sanitaria e socio-assistenziale regionale, nei limiti delle risorse disponibili e dei vincoli di pareggio di bilancio, definisce gli obiettivi ed i risultati che intende conseguire attraverso le azioni, i progetti e le attività da realizzare. 3. Il piano attuativo è articolato in rapporto alle aree organizzative in cui si articola l'organizzazione dall'azienda USL e definisce in particolare: a) le azioni da realizzare con i relativi progetti, gli obiettivi da raggiungere, le risorse finanziarie disponibili, gli standard e gli indicatori di valutazione strutturali, organizzativi, di attività, di risultato; |
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CAPO II - ORGANIZZAZIONE DELL'AZIENDA USL |
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Art. 9 - (Azienda regionale sanitaria USL)1. La Regione assicura i livelli essenziali ed appropriati di assistenza attraverso una unità sanitaria locale coincidente con l'ambito territoriale d |
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Art. 10 - (Atto costitutivo)1. L'azienda USL determina la propria costituzione con atto aziendale di diritto privato, che ne disciplina l'organizzazione ed il funzionamento. 2. L'atto aziendale è adottato e modificato dal direttore generale in conformità ai principi della legislazione statale e alle disposizioni regionali vigenti, dopo aver acquisito il parere delle OO.SS. e "previa illustrazione alla commissione consiliare competente" N21. N6 3. In sede di prima applicazione della presente legge l'atto aziendale è adottato entro novanta giorni dalla data di stipula dell'accordo di programma di cui all'articolo 7. 4. L'atto aziendale individua in particolare: a) la sede legale |
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Art. 11 - (Organizzazione della direzione aziendale)1. L'azienda USL persegue le proprie finalità organizzando e dirigendo le attività attraverso: a) la direzione aziendale; |
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Art. 12 - (Organi dell'azienda USL)1. Sono organi dell'azienda USL: a) il dirett |
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Art. 13 - (Nomina del direttore generale)1. Il direttore generale dell'azienda USL è nominato con decreto del Presidente della Regione, su conforme deliberazione motivata della Giunta regionale, nell'ambito di un elenco di candidati costituito da coloro che, iscritti all'elenco nazionale dei direttori generali istituito presso il Ministero della salute, ai sensi del decreto legislativo 4 agosto 2016, n. 171 (Attuazione della delega di cui all'articolo 11, comma 1, lettera p), della |
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Art. 14 - (Rapporto di lavoro del direttore generale)1. Il rapporto di lavoro del direttore generale è disciplinato ai sensi delle vigenti disposizioni statali. |
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Art. 15 - (Competenze del direttore generale)1. Spettano al direttore generale: a) la legale rappresentanza dell'azienda USL; |
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Art. 16 - (Vacanza o assenza del direttore generale)1. Nei casi in cui venga meno il rapporto fiduciario, ricorrano gravi motivi o la gestione presenti una situazione di grave disavanzo o in caso di violazione di leggi o di principi di buon andamento e di imparzialità dell'amministrazione, la Giunta regionale procede alla risoluzione del contratto e dichiara la decadenza del direttore generale. Il Presidente della Regione nomina un nuovo direttore con le modalità di cui all'articolo 13. N46 2. In caso di vacanza dell'ufficio o ne |
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Art. 17 - (Attività deliberativa del direttore generale)1. Il direttore generale è coadiuvato dal direttore amministrativo di cui all'articolo 22 e dal direttore sanitario di cui all'articolo 23. 2. I pareri che i direttori di cui al comma 1 devono fornire al direttore generale vanno resi nel termine perentorio di dieci giorni dalla richiesta; trascorso tale termine senza che il parere sia intervenuto, il parere si i |
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Art. 18 - (Collegio sindacale)1. Il Collegio sindacale è composto da tre membri, così designati: a) uno dalla Giunta regionale, secondo le procedure previste dalla legge regionale 10 aprile 1997, n. 11 (Disciplina delle nomine e delle designazioni di competenza regionale), che funge da presidente; b) uno dal Ministro dell'economia e delle finanze; c) uno dal Ministro della salute |
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Art. 19 - (Cause di decadenza e sostituzioni dei componenti del Collegio sindacale)1. Ove, a seguito di decadenza, dimissioni, decessi, sopravvenuta incompatibilità o qualsiasi altra causa di cessazione anticipata dalla carica il Col |
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Art. 20 - (Incompatibilità)1. Non possono far parte del Collegio sindacale e, se nominati, decadono dall'ufficio: a) il direttore generale in carica, i suoi parenti ed affini fino al secondo |
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Art. 21 - (Competenze del Collegio sindacale)1. Il Collegio sindacale: a) verifica l'amministrazione dell'azienda USL sotto il profilo economico; b) vigila sull'osservanza della legge; c) accerta la |
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Art. 23-bis - (Conferimento degli incarichi di direttore amministrativo e direttore sanitario)1. Il direttore amministrativo e il direttore sanitario sono nominati, motivatamente, dal direttore generale, attingendo dagli appositi elenchi regionali di idonei, costituiti previo avviso pubblico e selezione per titoli e colloquio effettuata da una commissione regionale composta da un dirigente apicale della Regione o di altra amministrazione pubblica e da due esperti di qualificate istituzioni scientifiche o universitarie e aggiornati con cadenza almeno biennale. La commissione valuta i titoli formativi e professionali, scientifici e di carriera presentati dai candidati, secondo specifici criteri indicati nell'avviso pubblico e definiti nell'Accordo in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano di cui all'articolo 3, comma 1, del D.Lgs. 171/2016, tenuto conto dei requisiti minimi di accesso di cui ai commi 3 e 4 e anche di quelli ulteriori, di competenza o di carriera, eventua |
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Art. 24 - (Consiglio dei sanitari)1. È istituito il Consiglio dei sanitari, organismo elettivo con funzioni di consulenza tecnico-sanitaria, così composto: a) il direttore sanitario dell'azienda USL, con funzioni di presidente; b) quattordici rappresentanti del personale medico, di cui otto dirigenti medici ospedalieri, tre medici dirigenti delle attività extra-ospedaliere, di cui uno del dipartimento di prevenzione e un medico veterinario, da tre medici convenzionati, di cui un medico di medicina generale, un medico specialista pediatra di libera scelta ed un medico specialista ambulatoriale interno. La metà degli eletti della componente medica ospedaliera è riservata a personale responsabile di struttura complessa. Nella componente medica extra-ospedaliera due posti sono riservati a responsabili di struttura complessa; |
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Art. 25 - (Collegio di direzione)1. Il direttore generale si avvale, per il governo delle attività cliniche, la programmazione e la valutazione delle attività sanitarie e di quelle ad alta integrazione sanitaria, di un collegio di direzione così composto: a) il direttore generale, con funzioni di presidente; b) il direttore sanitario; |
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Art. 26 - (Articolazione delle aree organizzative e delle strutture)1. In rapporto alle forme e modalità di erogazione dell'assistenza, alla tipologia dei processi produttivi ed alle attività gestionali necessarie per assicurare i livelli di assistenza, le prestazioni e le attività effettuate dall'azienda USL sono raggruppate ed organizzate in aree organizzative così definite: a) area della degenza, preposta all'organizzazione, alla produzione ed all'erogazione delle prestazioni di assistenza ospedaliera in forma di ricovero e alla fornitura di prestazioni specialistiche ambulatoriali; b) area territoriale-distrettuale, preposta a livello extra-ospedaliero all'organizzazione, alla produzione ed all'erogazione dell'assistenza sanitaria di primo intervento o di emergenza, di |
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Art. 27 - (Organizzazione dell'area della degenza)1. L'area della degenza è organizzata e diretta attraverso il presidio ospedaliero, inteso quale organizzazione costituita dal complesso dei mezzi, delle attrezzature, del personale e dei degenti, finalizzata alla produzione ed erogazione delle prestazioni di ricovero a ciclo continuativo e/o diurno, nonché alla fornitura di prestazioni specialistiche ambulatoriali organizzate ed integrate con le altre attività di assistenza sanitaria e socio-sanitaria erogate dai distretti. 2. La direzione dell'area è attribuita al d |
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Art. 28 - (Dipartimenti dell'area della degenza)1. L'organizzazione e l'erogazione delle prestazioni di ricovero, in rapporto alle esigenze di ottimizzazione dell'uso delle risorse e di omogeneità dei processi produttivi, nonché al fine di assicurare l'integrazione delle procedure clinico-assistenziali, è articolata in dipartimenti definiti dall'atto costitutivo aziendale di cui all'articolo 10. 2. A ciascun dipartimento è preposto un direttore, nominato dal direttore generale, sentito il comitato di dipartimento di cui al comma 5. 3. La nomina a direttore di dipartimento comporta l'assunzione sia di responsabilità professionale in materia clinico-organizzativa e della prevenzione, sia di responsabilità di tipo gestionale in ordine alla razionale e corretta programmazione e gestione delle risorse assegnate per la realizzazione degli obiettivi attribuiti. |
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Art. 29 - (Organizzazione dell'area territoriale-distrettuale)1. L'area territoriale-distrettuale è preposta alla organizzazione, produzione ed erogazione dell'assistenza sanitaria in ambito extraospedaliero, di prestazioni di primo intervento o di emergenza, di prestazioni di diagnosi, di cura e di riabilitazione in forma generica o specialistica, di tipo ambulatoriale, residenziale o semiresidenziale, domiciliari o integrate con i servizi domiciliari, di prestazioni socio-sanitarie. 2. La direzio |
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Art. 30 - (Distretti)1. Le prestazioni e le attività di competenza dell'area territoriale-distrettuale sono erogate ed effettuate nei distretti in cui si articola il territorio in cui opera l'azienda USL, intesi quali ambiti organizzativi territoriali per l'effettuazione di attività e l'erogazione di prestazioni di assistenza sanitaria, di tutela e di promozione della salute, di prestazioni socio-sanitarie, di erogazione dei servizi e delle prestazioni socio-assistenziali, di integrazione fra servizi sanitari e servizi socio-assistenziali. 2. In considerazione delle caratteristiche geomorfologiche del territorio e della distribuzione della popolazione residente, nonché di esigenze di efficienza ed economicità dell'organizzazione, il territorio in cui opera l'azienda USL è articolato in due distretti, dei quali uno comprendente i territori dell'Alta Valle e i comuni che fanno parte della Piana di Aosta e l'altro quelli della Media e Bassa Valle. N8 3. In armonia con le disposizioni per l'area di Aosta di cui alla l.r. 54/1998, il piano |
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Art. 31 - (Organizzazione dell'area di prevenzione)1. L'area di prevenzione promuove le azioni volte ad individuare e rimuovere le cause di nocività e di malattia di origine ambientale, umana ed animale, mediante iniziative coordinate con le altre aree e con i servizi competenti in materia di tutela dell'ambiente. A tal fine persegue obiettivi di promozione della salute, di prevenzione della malattia e della disabilità, di miglioramento della qualità della vita, anche attraverso la p |
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Art. 32 - (Dipartimento di prevenzione)1. Il dipartimento di prevenzione attua gli interventi di prevenzione collettiva e di sanità pubblica ed è organizzato secondo le modalità e l'articolazione stabilite dal presente articolo e dall'articolo 7-quater del D.Lgs. 502/1992. 2. Il dipartimento di prevenzione promuove le azioni volte ad individuare e a contrastare i fattori di rischio che possono nuocere alla salute della popolazione, perseguendo strategie di promozione della salute, di prevenzione degli stati morbosi, di miglioramento della qualità della vita, di tutela della sicurezza alimentare, del benessere e della sanità animale, anche mediante iniziative coordinate con l'area ospedaliera, territoriale-distrettuale e con i servizi competenti in materia ambientale. 3. Il dipartimento di prevenzione opera secondo principi di integrazione, di complementarietà e di interdisciplinarità attraverso processi per obiettivi, per lo svolgimento delle attività correlate ai livelli essenziali di assistenza sanitaria collettiva in ambiente di vita e di lavoro di cui alla normativa statale vigente e, in particolare, delle seguenti: a) sorveglianza epidemiologica, prevenzione e controllo delle malattie infettive e parassitarie, inclusi i programmi vaccinali; |
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Art. 33 - (Unità organizzativa per le attività di medicina legale) |
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Art. 34 - (Dipartimento di salute mentale)1. Nell'ambito delle aree territoriale-distrettuale e della degenza opera il dipartimento di salute mentale, quale struttura costituita per il coordinamento e l'integrazione del sistema dei servizi e del complesso degli interventi diretti a: a) prevenire le situazioni di disturbo psichico; b) assicurare il diritto di accesso ai servizi e la risposta a tutte le situazioni di disagio psichico e di disturbo mentale, con specifica attenzione alla tutela della salute mentale ne |
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Art. 34-bis - (Autorità competente per la sicurezza alimentare |
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Art. 35 - (Struttura di elisoccorso)1. Le prestazioni di primo soccorso e di trasporto sanitario a mezzo elicottero erogate dall'organizzazione del sistema regionale di emergenza sanitaria sono effettuate da una apposita struttura di elisoccorso composta da personale medico, inserito in un elenco periodicamente aggiornato, che a tal fine dichiari preventivamente la propria disponibilità a seguito di avviso interno deliberato dall'azienda USL, dimostri specifiche capacità tecnico-operative per l'elisoccorso, |
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Art. 35bis - (Attività di soccorso sanitario e di trasporto infermi e feriti con autoambulanza)1. In conformità a quanto previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1992 (Atto di indirizzo e coordinamento alle regioni per la determinazione dei livelli di assistenza sanitaria di emergenza), l'attività di |
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Art. 36 - (Integrazione fra servizi sanitari e servizi socio-assistenziali)1. L'azienda USL, gli enti locali e la struttura regionale competente in materia di politiche sociali operano ai fini dell'integrazione e del coordinamento fra i servizi sanitari ed i servizi socio-assistenziali. 2. La struttura regionale competente in materia di politiche sociali assicura il coordinamento fra i servizi sanitari ed i servizi socio-assistenziali, nonché il supporto alla pianificazione aziendale ai fini della erogazione delle prestazioni sanitarie a rilevanza sociale e delle prestazioni socio-sanitarie ad elevata integrazione sanitaria. 3. La struttura di |
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Art. 37 - (Organizzazione dell'area tecnico-amministrativa)1. L'area tecnico-amministrativa è preposta: a) alla gestione, allo sviluppo e alla formazione professionale delle risorse umane; |
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CAPO III - STRUTTURE E ACCREDITAMENTO |
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Art. 38 - (Realizzazione di strutture e accreditamento)1. L'azienda USL eroga le prestazioni previste dai livelli essenziali ed appropriati di assistenza avvalendosi dei presidi direttamente gestiti, nonché di soggetti erogatori pubblici o privati accreditati, previa stipula di accordi o contratti. 2. La realizzazione di strutture sanitarie, socio-sanitarie o socio-assistenziali, nonché l'esercizio di attività sanitarie o socio-sanitarie sono subordinati all'autorizzazione del dirigente della struttura regionale competente rilasciata in conformità ai fabbisogni strutturali e produttivi, nonché ai requisiti strutturali, organizzativi e tecnologici per classi di strutture e tipologia |
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Art. 39 - (Accordi contrattuali)1. Alla determinazione degli indirizzi, dei criteri e dei limiti per la definizione degli accordi contrattuali e per la verifica del loro rispetto provvede la Giunta regionale, nell'ambito dell'applicazione delle disposizioni di cui agli articoli 7 e 8. 2. L'azienda USL, sulla base degli indirizzi ed in conformità a quanto previsto dall'accordo di programma e dal relati |
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Art. 39-bis - (Acquisto di prestazioni sanitarie da soggetti privati accreditati per l'assistenza specialistica ambulatoriale e per l'assistenza ospedaliera)1. I limiti di spesa previsti dall'articolo 15, comma 14, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95 (Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza |
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Art. 40 - (Beni immobili)1. I beni immobili di proprietà regionale con destinazione a fini sanitari sono ceduti in comodato all'azienda USL con vincolo di destinazione. 1bis. La Giunta regionale può, altresì, procedere all'acquisto o alla realizzazione di beni immobili da destinare a fini sanitari o ad alt |
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Art. 40bis - (Trasferimento di beni immobili)1. Fermo restando quanto stabilito dall'articolo 40, la Giunta regionale, con propria deliberazione, può individuare i beni appartenenti al patrimonio immobiliare della Regione a destinazione sanitaria e socio-sanitaria da trasferire in proprietà all'Azienda USL, anche in più soluzioni. |
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CAPO IV - PERSONALE |
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Art. 41 - (Disciplina dei rapporti di lavoro del personale dell'azienda USL)1. I rapporti di lavoro del personale dell'azienda USL sono disciplinati dalle norme statali in materia di personale del servizio sanitario nazionale, dagli accordi collettivi nazionali, dai contratti collettivi di lavoro definiti a livello nazionale e dalle disposizioni integrative di competenza della Regione. 2. N26 3. I dirigenti del ruolo sanitario che hanno optato per l'esercizio della libera professione intramuraria non possono esercitare alcuna altra attività sanitaria resa a titolo non gratuito, ad eccezione delle attività rese in nome e per conto dell'azienda USL e, comunque: a) non possono esercitare attività che determinino conflitti di interesse o, in ogni caso, siano in |
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Art. 41bis - (Misurazione, valutazione e trasparenza della performance del personale dell'Azienda USL) |
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Art. 42 - (Accertamento della conoscenza della lingua francese o italiana)1. L'assunzione a tempo indeterminato e determinato presso l'azienda USL è subordinata al preventivo accertamento della conoscenza della lingua francese o italiana. L'accertamento linguistico è effettuato sulla lingua diversa da quella dichiarata dal candidato nella domanda di ammissione alle procedure selettive per lo svolgimento delle prove di esame. I cittadini appartenenti a Stati membri dell'Unione europea diversi dall'Italia sono sottoposti all'accertamento della conoscenza di entrambe le lingue, francese e italiana, qualora l'assunzione a tempo determinato presso l'azienda USL avvenga tramite procedura non concorsuale o procedura concorsuale per soli titoli. 2. L'ac |
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Art. 43 - (Partecipazione a commissioni, organismi, gruppi di lavoro)1. La partecipazione del direttore generale, del direttore amministrativo, del direttore sanitario e di personale dipendente dell'azienda USL a commissioni, comitati, organismi o gruppi di lavoro costituiti dall'azienda USL o dalla Regione per l'esercizio di compiti e funzioni rientranti nelle competenze attribuite, costituisce compito di istituto e non dà luogo ad alcun compenso connesso all'attività svolta, salvo esplicita previsione normativa e fatti salvi, comunque, gli istituti economici e le forme di remunerazione previste dai vigenti contratti collettivi di lavoro qualora ne sussistano i presupposti. |
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CAPO V - CONTROLLI |
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Art. 44 - (Modalità di esercizio del controllo regionale sugli atti dell'azienda USL)1. La Giunta regionale, nell'esercizio dell'attività di vigilanza diretta alla salvaguardia dell'efficienza, dell'efficacia e dell'economicità della gestione dell'azienda USL, esercita il controllo di conformità e di congruità, rispetto alla programmazione sanitaria regionale, alle direttive regionali e statali vincolanti e alle risorse assegnate, s |
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Art. 45 - (Controllo sull'organizzazione, sull'attività e sulla gestione dell'azienda USL)1. Il controllo sull'organizzazione, sull'attività e sulla gestione dell'azienda USL è esercitato dalla struttura regionale competente in materia di sanità, salute e politiche sociali mediante attività istruttoria, ivi compresa quella relativa agli atti soggetti a controllo, richiesta di informazioni e di esibizione di documenti, ispezioni. 2. L'atto di avvio dell'attività istruttoria, da comunicare all'azienda USL, deve indicare gli elementi essenziali oggetto |
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Art. 46 - (Modificazioni di leggi regionali) |
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Art. 46bis - (Criteri e modalità di applicazione del decreto del Ministero della Salute 2 aprile 2015, n. 70)1. In applicazione dell’articolo 3 del decreto del Ministero della Salute 2 aprile 2015, n. 70 (Regolamento recante definizione degli standard qualitativi, strutturali, tecnologici e quantitativi relativi all’assistenza ospedaliera), e in relazione a |
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CAPO VI - DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE |
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Art. 47 - (Abrogazioni)1. Sono abrogate le seguenti disposizioni regionali: a) la legge regionale 28 settembre 1951, n. 4; b) la legge regionale 20 febbraio 1962, n. 8; c) la legge regionale 5 luglio 1962, n. 15; d) la legge regionale 29 agosto 1964, n. 19; |
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Art. 48 - (Disposizioni transitorie)1. Gli articoli 3, 4, 5 e 30, commi 1, 2, 3, 6 e 7 della l.r. 13/1997, nonché le disposizioni del piano socio-sanitario regionale 1997/1999, allegato |
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Art. 49 - (Dichiarazione d'urgenza)1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 31, comma terzo, dello Statuto speciale per la Valle d'Aosta ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.
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Testo coordinato con modifiche fino alla L.R. 23/12/2013, n. 18.
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